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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.04.2007 10.2005.442

26 avril 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·626 mots·~3 min·3

Résumé

Impiegare una persona malgrado la disdetta del contratto di lavoro e sapendo che era al beneficio dell'assicurazione disoccupazione.

Texte intégral

LESA 1    

Incarto n. 10.2005.442 DA 2940/2005

Bellinzona 26 aprile 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         infrazione alla LF sull'assicurazione contro la disoccupazione,

                                        per avere, a __________, quale gerente del __________, nei periodi gennaio-aprile 2000, gennaio-aprile 2001, gennaio-aprile 2002, gennaio-aprile 2003, novembre 2003-febbraio 2004, dopo avergli dato formale disdetta ma continuando di fatto ad impiegarlo presso l’esercizio pubblico nella misura del 50% e del 100%, corrispondendogli per tali prestazioni fr. 300.-- mensili rispettivamente fr. 500.--, ben sapendo che egli percepiva per quei periodi le indennità quale disoccupato a tempo pieno, permesso a __________ di ottenere, mediante indicazioni inveritiere e incomplete, una prestazione assicurativa di disoccupazione non dovuta pari a fr. 3'751.-- per il periodo gennaio-aprile 2000, fr. 4’009.80 per il periodo gennaio-aprile 2001, fr. 4'576.-- per il periodo gennaio-aprile 2002, fr. 4'776.40 per il periodo gennaio-aprile 2003, fr. 4'777.-- per il periodo novembre 2003-febbraio 2004;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                         reato previsto dall’art. 105 LADI;

perseguito                          con decreto d’accusa del 22 agosto 2005 n. 2940/2005 del che propone la condanna:

                                    1.       Alla multa di fr. 5'000.-- (cinquemila) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CP).

                                    2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

ed inoltre                                La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CP).

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 settembre 2005;

indetto                               il dibattimento in data 26 aprile 2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, unitamente al suo patrocinatore;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il teste;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                  a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È ACCU 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                 3.     L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e se sì a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli l’art. 105 LADI, gli artt. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

ritenuto                              che il testimone sentito al dibattimento ha dichiarato di avere lavorato presso l’EP dell’accusato nel periodo dei fatti e di non avere mai visto lavorare il dipendente a beneficio delle indennità LADI;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di infrazione alla LF sull'assicurazione contro la disoccupazione, per i fatti di cui al decreto di accusa n. 2940/2005 del 22 agosto 2005.

carica                               le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                         Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                    fr.                            150.--         tassa di giustizia

                                    fr.                            150.--         spese giudiziarie

                                    fr.                             20.--         testi                                                                   

                                    fr.                           320.--         totale

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