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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.02.2006 10.2005.433

1 février 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·832 mots·~4 min·4

Résumé

circolazione in stato di ebrietà

Texte intégral

Incarto n. 10.2005.433/fl DA 3219/2005

Bellinzona 1 febbraio 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di    1.   guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura Opel targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.71 - max. 3.33 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2004 per analogo reato (alcolemia: 2.30 grammi per mille);

reato previsto                     dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

fatti avvenuti                       a Gentilino, autostrada A2, il 9.07.2005;

2.    infrazione alle norme della circolazione,

                                       per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’effettuare una

                                       manovra di sorpasso, negligentemente perso la padronanza di guida

                                       sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente dapprima

                                       contro la vettura VW Golf targata (I) __________ condotta da __________ che

                                       stava sorpassando, indi contro la parete della galleria;

reato previsto                     dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC;

fatti avvenuti                       a Gentilino, autostrada A2, il 9.07.2005;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3219/2005 di data 5 settembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 1'200.--.

                                        3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 05.07.2004.

                                        4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 settembre 2005 dall'accusato;

indetto                              il dibattimento 1 febbraio 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore; mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, il quale non contesta i fatti rimettendosi al giudizio del giudice per quanto concerne la pena, chiedendo tuttavia che non si proceda alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 5 luglio 2004.

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  guida in stato di inattitudine

                                        1.2.  infrazione alle norme della circolazione

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

                                 3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 05.07.2004.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41, 63, 68 CP; 91 cpv. 1 LCStr, 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3219/2005 del 5 settembre 2005.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 1'200.--;

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

revoca                              il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 05.07.2004.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1200.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1700.00       totale

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