Incarto n. 10.2005.417 DA 2984/2005
Bellinzona 7 marzo 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura VW targata __________ alla velocità di 177 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;
reato previsto dagli art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; art. 4a cpv. 1 lett. d ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr;
fatti avvenuti a Camorino (autostrada A2) il 5 luglio 2005;
perseguito con decreto d’accusa n. 2984/2005 di data 22 agosto 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da espiare.
2. Alla multa di fr. 1'000.--.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata il __________ nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 1 settembre 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 7 marzo 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta né i fatti, né la proposta di pena, chiede tuttavia che la pena detentiva sia posta al beneficio della sospensione condizionale;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata il __________ nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 63 CP; 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; art. 4a cpv. 1 lett. d ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2984/2005 del 22 agosto 2005.
condanna ACCU 1
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 1’000.--;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata il __________ nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, (80909),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 1300.00 totale