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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.01.2006 10.2005.412

13 janvier 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·582 mots·~3 min·1

Résumé

Colpire ripetutamente con pugli e calci

Texte intégral

CIVI 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2005.412 DA 2907/2005

Bellinzona 13 gennaio 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DUF 1,  

prevenuto colpevole di         lesioni semplici

                                         per avere, a __________, in data __________, colpito ripetutamente CIVI 1 con pugni e calci, causandogli una commozione celebrale, una ferita lacero contusa sopra l’occhio destro e varie contusioni, come riferito dal certificato medico dell’Ospedale regionale di __________, agli atti;

reato previsto                     dall’art. 123 cifra 1 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2907/2005 di data 10 agosto 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Per ogni eventuale pretesa, la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 25 agosto 2005 dalla parte civile;

indetto                               il dibattimento in data 13 gennaio 2006, al quale è comparso l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre la parte civile con scritto 10 gennaio 2006 ha comunicato di non presenziare al pubblico dibattimento, il Sost. Procuratore pubblico con scritto 15 dicembre 2005 ha rinunciato a intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale non si oppone alla conferma del decreto d’accusa, rilevando che il presente dibattimento è stato indetto a seguito dell’opposizione ingiustificata della parte civile, motivo per il quale si riserva di opporre le spese cagionate ad eventuali pretese della parte civile;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulla spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41, 63, 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2907/2005 del 10 agosto 2005.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.    al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

ordina                              l’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata     trascorso

                                      il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

          Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                         50.-          tassa di giustizia

                                         fr.                         50.-          spese giudiziarie

                                        fr.                      100.-          totale

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