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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.01.2006 10.2005.411

13 janvier 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,278 mots·~11 min·5

Résumé

Trasporto sul treno di una bicicletta senza titolo di trasporto valido

Texte intégral

CIVI 1    

Incarto n. 10.2005.411 DA 2982/2005

Bellinzona 13 gennaio 2006  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1)  

prevenuto colpevole di         ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,

per avere, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, fraudolentemente ottenuto ripetute prestazioni di trasporto della propria bicicletta, non smontata e sprovvista dell'apposito imballaggio come invece prescritto dalle disposizioni tariffarie dell’azienda di trasporto, sul tratto Locarno-Bellinzona, nella fattispecie ai danni delle CIVI 1;

reato previsto                     dall’art. 51 cpv. 1 LTP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP;

fatti avvenuti                       a Locarno e a Bellinzona, il 23 marzo 2005 e il 15 aprile 2005;

perseguito                         con decreto d’accusa del 22 agosto 2005 n. 2982/2005 del Procuratore pubblico AINQ 1, che propone la condanna:

                                    1. Alla multa di fr. 100.--.

                                    2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 250.--, a titolo di risarcimento.

                                    3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 agosto 2005;

indetto                               il dibattimento 13 gennaio 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

                                 3.     Sulla pretesa della parte civile che chiede il versamento di fr. 250.- a titolo di risarcimento.

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     ACCU 1 in due occasioni, il 23 marzo e il 15 aprile 2005,    è stato controllato e multato sulla tratta ferroviaria delle CIVI 1 tra Locarno e Bellinzona  in quanto, pur avendo caricato la propria bicicletta, non aveva pagato il relativo biglietto.

                                 2.     A seguito del mancato versamento degli importi richiesti per le contravvenzioni menzionate le CIVI 1, costituitesi parte civile, hanno sporto querela penale chiedendo il versamento di fr. 250.- a titolo di risarcimento.

                                 3.     Per i fatti di cui sopra il Procuratore pubblico, con decreto di accusa del 22 agosto 2005, ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF sul trasporto pubblico per avere, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, fraudolentemente ottenuto ripetute prestazioni di trasporto della propria bicicletta, non smontata e sprovvista dell'apposito imballaggio come invece prescritto dalle disposizioni tariffarie dell’azienda di trasporto.

                                 4.     Gli episodi rimproverati all’accusato non sono in quanto tali contestati; infatti egli ha ammesso - e non poteva essere altrimenti dal momento che è stato controllato dagli addetti preposti delle CIVI 1 - di esser salito in entrambe le occasioni sul treno senza pagare il biglietto per il trasporto della propria bicicletta.

                                        Di conseguenza, onde poter statuire sul reato imputato a ACCU 1 in questa sede occorre verificare se il trasporto della bicicletta nel modo eseguito dall’accusato era soggetto a pagamento.

                                5.     Per l’art. 19 cpv. 1 LTP se le circostanze lo permettono il viaggiatore può prendere gratuitamente con sé nel veicolo oggetti facilmente trasportabili (bagagli a mano).

                                       Il viaggiatore dispone, per il bagaglio a mano, soltanto dello spazio previsto al riguardo (art. 5 OTP), mentre come bagagli a mano sono escluse, tra le altre, le cose che non soddisfano le disposizioni tariffali sulle dimensioni, la massa e il condizionamento dei bagagli (art. 6 cpv. 1 litt. b OTP).

                                       Alla luce degli articoli di legge citati non è sufficiente - come ha fatto la difesa - affermare che una bicicletta è un oggetto facilmente trasportabile per poi giungere alla conclusione che il trasporto non deve di conseguenza essere soggetto a pagamento alcuno; infatti occorre nondimeno appurare se vi sono delle disposizioni particolari dell’azienda di trasporto relative alle biciclette che le escludono dall’accezione di bagaglio a mano, ai sensi dell’art. 6 cpv.1 litt. b OTP.

                                       Sotto questo profilo è in effetti pacifico che le biciclette, pur non essendo esplicitamente menzionate nell’ordinanza, possono rientrare tra le cose che per dimensione, massa o condizionamento vengono escluse dal trasporto gratuito.

                                       Secondo il tariffario delle CIVI 1 unicamente le biciclette piegabili o smontabili, se possono essere collocate conformemente alla cifra 27.10, sono considerate oggetti facilmente trasportabili. Il loro trasporto è gratuito se, oltre ad essere piegate o smontate, vengono imballate (cfr. act 6, tariffa T 600, cifra 27.30).

                                       A questo scopo le CIVI 1 mettono in vendita un apposito sacco chiamato TranZBag.

                                       Per la cifra 27.10 ciascun viaggiatore dispone, per i suoi bagagli a mano, soltanto dello spazio sopra o sotto il posto da lui occupato; nelle nicchie delle piattaforme i bagagli a mano possono essere collocati quando lo spazio necessario è sufficiente e quando non disturbano il passaggio (cfr. ibidem).

                                6.     Nell’evenienza concreta ACCU 1 non ha smontato la propria bicicletta, limitandosi a coprirla con un sacco da lui ideato, il “Tranzburqua”, e a posizionarla sugli appositi ganci per i velocipedi presenti su alcune piattaforme dei vagoni dei treni regionali.

                                       Così facendo l’accusato, che intendeva trasportare gratuitamente il proprio velocipede, non ha tuttavia ottemperato alle normative di legge e ai regolamenti delle CIVI 1; infatti non avendo provveduto a piegare o smontare la propria bicicletta, quest’ultima indipendentemente da ogni altra considerazione - non poteva essere considerata un bagaglio a mano (cfr. supra, consid. 5).

                                       La circostanza sollevata dalla difesa secondo cui l’accusato ha comunque ricoperto la propria bicicletta con il Tranzburqua non influisce minimamente sulle considerazioni espresse in precedenza, proprio per il fatto che il suo velocipede non è stato piegato o smontato, condizione essenziale per poterlo considerare un bagaglio a mano e conseguentemente per poter effettuare il trasporto gratuitamente; in questo senso l’involucro ideato da ACCU 1, che copre la bicicletta intera, non può nemmeno essere considerato simile al TranZBag, il sacco apposito ideato e venduto dalle CIVI 1.

                                       Pertanto il fatto che la ferrovia accetti anche ogni altro sacco simile al TranZBag (cfr. doc. 4.1), non è sufficiente per far cadere il reato ascritto all’accusato in quanto per involucro similare va intesa in ogni caso una borsa che permetta di contenere la bicicletta piegata o smontata in modo che possa essere di principio tenuta nei pressi del sedile del passeggero; nell’evenienza concreta nulla di tutto ciò si è verificato dal momento che per stessa ammissione dell’imputato il Tranzburqua è stato ideato e realizzato proprio per appendere la bicicletta ai ganci appositi sulle piattaforme senza la necessità di smontarla o piegarla (cfr. verbale del dibattimento del 13 gennaio 2006, pagina 2 e doc. 3, pagina 2).

                                       Anche la considerazione per cui al momento dei controlli da parte degli addetti delle CIVI 1 non ci fossero praticamente altri viaggiatori sui convogli con la conseguenza che le modalità di trasporto adottate dall’accusato non costituivano un pericolo né erano di intralcio per nessuno, è ininfluente ai fini del giudizio poiché - per i motivi di cui sopra - non sono tali circostanze a determinare se il trasporto della bicicletta deve essere effettuato a pagamento, tanto è vero che nelle nicchie delle piattaforme possono essere collocati anche i bagagli a mano (in casu la bicicletta dell’imputato per le ragioni addotte in precedenza comunque non lo è) quando lo spazio necessario è sufficiente e quando non disturbano il passaggio (cfr. supra, consid. 5, cifra 27.10).

                                       Ciò posto risultano pure inconsistenti i paragoni con gli strumenti musicali, gli snow board o il pacchettaggio militare, perché oltre a esulare dalla fattispecie in esame, tali bagagli non son di certo soggetti alla regolamentazione particolare in vigore per le biciclette che, in quanto prevista, va in ogni caso rispettata dagli utenti dell’azienda di trasporto ferroviaria in questione.

                                7.     L’espressione “bagaglio a mano con obbligo di pagamento” contenuta nella pagina web delle CIVI 1 (cfr. doc. 4, pagina 4) si riferisce alle biciclette che non soddisfano i presupposti dell’esenzione come ad esempio quelle piegate o smontate e riposte nell’involucro TranZBag o in uno simile; di conseguenza non può essere interpretata come contraddittoria rispetto alla LTP, non foss’altro perché a far stato sono le normative giuridiche e non il testo in questione elaborato dalle CIVI 1.

                                       In tal senso l’art. 6 OTP esclude dal bagaglio a mano diverse categorie di animali e oggetti, tra cui le biciclette (cfr. supra, consid. 5).

                                       Indipendentemente da quest’ultima considerazione occorre nondimeno rilevare come dalle pagine internet menzionate si evince chiaramente che il trasporto delle biciclette, a meno di imballaggi e modalità particolari, avviene contro pagamento del biglietto; pertanto l’espressione equivoca non era in alcun modo tale da poter trarre in inganno nella fattispecie in oggetto l’accusato, il quale sapeva benissimo che doveva essere in possesso di un valido titolo di trasporto per il suo velocipede, come del resto ha ammesso al dibattimento (cfr. infra, consid. 9).

                                       Al riguardo quindi, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, l’errore di diritto invocato dalla difesa ai sensi dell’art. 20 CP non può entrare in linea di conto nell’evenienza concreta.

                                8.     Per tutte le argomentazioni addotte si deve giungere alla conclusione che la bicicletta dell’accusato non era un bagaglio a mano trasportabile gratuitamente, bensì un oggetto per il quale occorreva essere in possesso del relativo biglietto, così come previsto dal tariffario delle CIVI 1.

                                9.     Dal profilo soggettivo ACCU 1 per sua stessa ammissione al dibattimento, era al corrente che di principio occorre pagare un biglietto per il trasporto delle biciclette, salvo nei casi in cui si è in possesso di un abbonamento annuale o si caricano sul treno parzialmente smontate e messe in un sacco (cfr. verbale del dibattimento del 13 gennaio 2006, pag. 2).

                                       Tale affermazione è suffragata inequivocabilmente anche dal fatto che l’imputato, in ogni caso la seconda volta in cui ha infranto il regolamento, non poteva più in buona fede ritenere che il trasporto della bicicletta - con le modalità da lui adottate, peraltro identiche a quelle della prima contravvenzione del 23 marzo 2005 - potesse avvenire gratuitamente.

                                       Per questi motivi il reato è sicuramente adempiuto anche dal lato soggettivo per dolo, dal momento che __________ sapeva che le prestazioni per il trasporto delle biciclette erano concesse unicamente a pagamento, ritenuto oltretutto come per la condanna sia sufficiente la commissione per negligenza (cfr. art. 51 LTP).

                              10.     Secondo la difesa, statuendo sul caso in oggetto, occorrerebbe dare un segnale politico, in particolare per quanto attiene alla mobilità sostenibile, con riferimento anche al fatto che è attualmente al vaglio del parlamento federale un messaggio tendente a modificare diversi atti normativi riguardanti il traffico ferroviario del nostro paese (cfr. FF 2005, pagine 2183 ss).

                                       Per decidere sulla colpevolezza dell’accusato questo giudice deve tuttavia limitarsi ad applicare la legge e i relativi regolamenti.

                                       Di conseguenza la sede scelta dall’imputato affinché siano modificate le normative in vigore o quantomeno affinché venga dato un forte segnale al mondo politico non è quella adatta a raggiungere il suo scopo.

                                       Pure ininfluente, per i motivi testé espressi, l’argomentazione dell’accusato secondo cui la possibilità di caricare gratuitamente le biciclette sul treno è già una realtà in alcune nazioni a noi vicine, rispettivamente un fenomeno in piena espansione in tutta Europa.

                              11.     Per tutte le considerazioni espresse ACCU 1 va quindi ritenuto colpevole di ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico.

                              12.     Quo alla pena si rileva come per l’articolo 51 LTP chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alle disposizioni di esecuzione del Consiglio federale sull’ammissione al trasporto di persone o cose è punito, a querela di parte, con la multa.

                                       Pertanto l’ammenda di 100.proposta dal Procuratore pubblico appare correttamente commisurata nell’evenienza concreta, ritenuto oltretutto come l’accusato ha  commesso il reato a due riprese nell’arco di sole tre settimane.

                              13.     Alla luce della colpevolezza di ACCU 1 la richiesta della parte civile, documentata agli atti e corredata dai giustificativi (cfr. annessi ad act 3), merita l’accoglimento; di conseguenza l’accusato deve essere  condannato al versamento alle CIVI 1 dell’importo di fr. 250.- a titolo di risarcimento.

visti                                   gli art. 51 cpv. 1 LTP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2982/2005 del 22 agosto 2005.

condanna                         ACCU 1

                                    1.  alla multa di fr. 100.-.

                                    2.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-.

assegna                           al condannato il termine di due mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

condanna                         ACCU 1 al versamento alla parte civile CIVI 1 dell’importo di fr. 250.- a titolo di risarcimento.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

         Ministero pubblico della Confederazione, Berna  

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       100.00       multa

                                        fr.                       500.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      700.00       totale

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