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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.09.2005 10.2005.403

16 septembre 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·850 mots·~4 min·2

Résumé

soggiornato in Svizzera illegalmente

Texte intégral

Incarto n. 10.2005.403 10.2005.416 DA 3165/2005

Bellinzona 16 settembre 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1)  

prevenuto colpevole di         infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

                                        per avere,

                                        dal __________ al __________,

                                        a __________, __________ soggiornato illegalmente in Svizzera poiché privo di documenti di legittimazione;

reato previsto                      dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 22 agosto 2005 n. 3007/2005 del AINQ 1, , che propone la condanna:

                                    1.  Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, pena da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                    2.  Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.

                                    3.  Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il __________, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra. 3 cpv. 2 CPS);

e

prevenuto colpevole di         violazione del bando

                                         per avere soggiornato illegalmente in Svizzera,

                                         dal __________ al __________ a __________ venendo fermato a __________, sapendo della pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero pronunciata dal Ministero Pubblico del Canton Ticino nei suoi confronti in data __________ per un periodo di tre anni;

reato previsto                      dall'art. 291 CP;

fatti avvenuti                      nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 30 agosto 2005 n. 3165/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.  Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione da espiare da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                    2.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il;

viste                                 le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 30 agosto 2005;

indetto                               il dibattimento 16 settembre 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, il Sost. Procuratore pubblico e l’interprete;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il Sostituto Procuratore pubblico, il quale postula la conferma dei due decreti di accusa, nel senso che chiede 45 giorni di detenzione da espiare e la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 giorni di detenzione decretata il __________;

sentito                              il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato da entrambe le imputazioni dal momento che questi si trovava in evidente stato di necessità;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti: 

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3007/2005 del 22 agosto 2005 a suo carico.

2.Se ACCU 1 è autore colpevole di violazione del bando per i fatti  descritti nel decreto di accusa n. 3165/2005 del 30 agosto 2005 a suo carico con l’aggiunta odierna.

3.Sulla pena e sulle spese.

4.Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il __________.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 13f, 23 cpv.1 LDDS e 291 CP; 34, 41, 63 e 68 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e di violazione del bando per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei decreti di accusa n. 3007/2005 del 22 agosto 2005 e n. 3165/2005 del 30 agosto 2005 con la completazione odierna.

condanna                         ACCU 1

                                    1.  alla pena di  45 (quarantacinque) giorni di detenzione da espiare da dedurre il carcere preventivo sofferto.

                                    2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.- .

ordina                              la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il __________.                       

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.         

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona

                                        Ufficio federale delle migrazioni, Berna

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                         50.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         50.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      100.00       totale

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