Incarto n. 10.2005.403 10.2005.416 DA 3165/2005
Bellinzona 16 settembre 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per avere,
dal __________ al __________,
a __________, __________ soggiornato illegalmente in Svizzera poiché privo di documenti di legittimazione;
reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 22 agosto 2005 n. 3007/2005 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, pena da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il __________, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra. 3 cpv. 2 CPS);
e
prevenuto colpevole di violazione del bando
per avere soggiornato illegalmente in Svizzera,
dal __________ al __________ a __________ venendo fermato a __________, sapendo della pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero pronunciata dal Ministero Pubblico del Canton Ticino nei suoi confronti in data __________ per un periodo di tre anni;
reato previsto dall'art. 291 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 30 agosto 2005 n. 3165/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione da espiare da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il;
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 30 agosto 2005;
indetto il dibattimento 16 settembre 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, il Sost. Procuratore pubblico e l’interprete;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sostituto Procuratore pubblico, il quale postula la conferma dei due decreti di accusa, nel senso che chiede 45 giorni di detenzione da espiare e la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 giorni di detenzione decretata il __________;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato da entrambe le imputazioni dal momento che questi si trovava in evidente stato di necessità;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3007/2005 del 22 agosto 2005 a suo carico.
2.Se ACCU 1 è autore colpevole di violazione del bando per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3165/2005 del 30 agosto 2005 a suo carico con l’aggiunta odierna.
3.Sulla pena e sulle spese.
4.Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il __________.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 13f, 23 cpv.1 LDDS e 291 CP; 34, 41, 63 e 68 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e di violazione del bando per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei decreti di accusa n. 3007/2005 del 22 agosto 2005 e n. 3165/2005 del 30 agosto 2005 con la completazione odierna.
condanna ACCU 1
1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione da espiare da dedurre il carcere preventivo sofferto.
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.- .
ordina la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il __________.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona
Ufficio federale delle migrazioni, Berna
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 totale