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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.06.2007 10.2005.375

22 juin 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,699 mots·~8 min·6

Résumé

provocare lesioni a terze persone; minacciare telefonicamente e di persona; ingiurie; ebrietà al volante; contravvenzione alle norme della circolazione; utilizzare in modo abusivo impianti di telecomunicazione;

Texte intégral

1. CIVI 1 2. LESA 1 3. CIVI 2 4. LESA 2 5. LESA 3    

Incarto n. 10.2005.375 DA 2797/2005

Bellinzona 22 giugno 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1  (difeso da: DI 1, __________)

prevenuto colpevole di   1.    lesioni semplici,

                                        per avere, il 27 giugno 2004, a Lugano/__________, intenzionalmente cagionato un danno al corpo della convivente LESA 2, colpendola al volto con un pugno, tirandole i capelli e stringendole la gola, provocandole le lesioni attestate nel certificato medico 27.06.2004 dell'Ospedale Regionale di Lugano, sede Civico, agli atti;

                                 2.    ripetuta minaccia,

                               2.1     per avere, il 10 novembre 2004, a Lugano, usando grave minaccia, segnatamente lasciandole intendere che sarebbe stato capace di farle del male, incusso timore e spavento a LESA 1;

                               2.2     per avere, nel periodo 21 agosto 2004/27 dicembre 2004, a __________ e Lugano, usando grave minaccia ripetutamente incusso timore e spavento alla moglie CIVI 1, e meglio:

- il 21 agosto 2004, nel corso di una telefonata, dicendole che le avrebbe fatto la fossa,

- il 2 novembre 2004, nel corso di 4 telefonate effettuate a distanza ravvicinata l’una dall’altra, dicendole che le avrebbe spaccato la faccia, di guardarsi alle spalle e che l’avrebbe aspettata sotto casa, rispettivamente dicendole che avrebbe prelevato dalla scuola dell’infanzia o dall’hockey il figlio comune R.W (__________) a lei affidato e nei confronti del quale i suoi diritti di vista erano stati sospesi,

- il 5 dicembre 2004, nel corso di alcune telefonate effettuate a distanza ravvicinata l’una dall’altra, dicendole di guardarsi alle spalle che la stava tenendo d’occhio e che si stava organizzando per darle una lezione,

- il 9 dicembre 2004 e il 17 dicembre 2004 guardandola con fare minaccioso e facendo un cenno col capo accompagnato da un ghigno lasciatole intendere che avrebbe messo in atto le sue minacce,

- il 27 dicembre 2004 durante una conversazione al citofono dell’abitazione della moglie, dicendole che l’avrebbe presa e che era morta;

                                   3.  ripetuta ingiuria,

                                 3.1   per avere, il 12 aprile 2004, a __________, offeso l'onore di CIVI 2 proferendo al suo indirizzo in lingua inglese le espressioni "bitch" (cagna/puttana) e "fuck you";

                                 3.2   per avere, nel periodo 21 agosto 2004/27 dicembre 2004, a __________ e Lugano, ripetutamente offeso l’onore della moglie CIVI 1, e meglio:

- il 21 agosto 2004, nel corso di una telefonata, tacciandola di “puttana”,

- il 2 novembre 2004, nel corso di 3 telefonate effettuate a distanza ravvicinata l’una dall’altra, tacciandola ripetutamente di “troia, puttana”,

- il 5 dicembre 2004, nel corso di alcune telefonate effettuate a distanza ravvicinata l’una dall’altra, tacciandola di “troia, puttana, spazzatura, mamma di merda”,

- il 27 dicembre 2004, durante una conversazione al citofono del suo appartamento, tacciandola di “stronza, puttana e mamma di merda”;

                                   4.  circolazione in stato di ebrietà,

                                        per avere, il 25 aprile 2004, a Lugano, condotto il veicolo a motore VW __________ targato ZH __________ essendo in stato di ebrietà (alcolemia: min. 0.83 g/kg - max. 1.08 g/kg);

                                    5.  contravvenzione alle norme della circolazione,

                                        per avere, il 25 aprile 2004 a Lugano, circolando nello stato psico-fisico descritto al pto. 4 del presente decreto, nell'effettuare una manovra di parcheggio, negligentemente urtato contro la vettura Mazda targata TI __________ di proprietà di LESA 3 ivi regolarmente parcheggiata;

                                    6.  contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,

                                        per avere, il 25 maggio 2004 a Lugano, viaggiato utilizzando la linea 3 dei trasporti __________ in direzione Capolinea senza essere in possesso di un titolo di trasporto valido;

                                    7.  abuso di impianti di telecomunicazioni,

                                        per avere, a Lugano, __________ e __________, in data 21 agosto 2004, 2 novembre 2004, 28 novembre 2004 e 5 dicembre 2004, per malizia utilizzato abusivamente impianti di telecomunicazione per inquietare e importunare CIVI 1, contattandola numerose volte mediante telefonate dal contenuto minaccioso ed ingiurioso sull’utenza fissa no. 091 __________ a lei intestata;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 123 cifra 1 e cifra 2 cpv. 4 CP, art. 180 CP, art. 177 CP, art. 91 cpv. 1 vLCStr, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC, art. 51 cpv. 1 LTP, art. 179 septies CP; richiamati l'art. 41 cifra 1 CP, art. 50 cpv. 2 CP, art. 66 ter CP e l'art. 68 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 25 luglio 2005 n. 2797/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, pena parzialmente aggiuntiva a quella di 5 (cinque) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni decretata dalla Pretura Penale del Cantone Ticino in data __________.

                                        2. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3. Per ogni pretesa le parti civili CIVI 2, Lugano/__________, CIVI 1, __________, e __________ SA, __________, sono rinviate al competente foro civile.

                                        4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

Ed inoltre                           5. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 giorni di arresto decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino in data __________, ma ne prolunga di 6 mesi il periodo di prova (art. 41 cifra. 3 cpv. 2 CPS).

                                             La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 agosto 2005;

indetto                               il dibattimento 22 giugno 2007, al quale ha partecipato l’accusato personalmente e il suo difensore, come pure il Sostituto Procuratore Pubblico;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il Sostituto Procuratore Pubblico, che chiede l’integrale conferma della proposta di pena formulata;

sentito                               il difensore, il quale non contesta i fatti, ma chiede che non sia dato seguito all’accusa di lesioni semplici, ritenuto che il magistrato inquirente, nonostante trattasi di atti commessi fra coniugi, ha proseguito nel procedimento penale, malgrado la querelante avesse espressamente manifestato l’intenzione di ritirare la querela; postula per il resto una massiccia riduzione della pena;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  È ACCU 1 autore colpevole di:

                                1.2     lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto;

                                1.3     ripetuta minaccia;

                                1.4     ripetuta ingiuria;

                                1.5     circolazione in stato di inattitudine;

                                1.6     contravvenzione alle norme della circolazione;

                                1.7     contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;

                                1.8     abuso di impianti di telecomunicazioni

                                        per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

                                    2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                    3.  L’eventuale condanna potrà beneficiare della sospensione condizionale e se sì per quale periodo di prova?

                                    4.  Deve essere confermato il rinvio al foro civile per le pretese di tale natura formulate dalle parti civili?

                                    5.  A chi vanno caricate le tasse e le spese?

                                    6.  Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 giorni di arresto decretata nei confronti dell’accusato dalla Pretura Penale del Cantone Ticino in data __________ e in caso negativo quale deve essere la durata del periodo di prova?

                                    7.  L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale, e se sì, a quali condizioni potrà avvenirne la cancellazione?

letti ed esaminati                gli atti ed appurato che il fatto che il coniuge “ritiri la querela” riferita ad un’infazione commessa contro il coniuge non implica obbligatoriamente la sospensione obbligatoria del procedimento penale;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli art. 55a, 123 cifra 1 e cifra 2 cpv. 4 CP, art. 180 CP, art. 177 CP, art. 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr, art. 51 cpv. 1 LTP, art. 179septies CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di lesioni semplici, circolazione in stato di inattitudine e abuso di impianti di telecomunicazioni per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2797/2005 del 25 luglio 2005 e per ripetuta ingiuria.

Condanna                       ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);

                                        §   l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, pena parzialmente aggiuntiva a quella di 5 (cinque) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni decretata dalla Pretura Penale del Cantone Ticino in data __________.

                                        2.  alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

                                        §   in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (giorni) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.       al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--.

                                    4.   Per le pretese di parte civile le parti sono rinviata al competente foro.

Comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

non revoca                        il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 giorni di arresto decretata nei confronti dell’accusato dalla Pretura Penale del Cantone Ticino in data __________, ma ne prolunga il periodo di prova di 6 mesi.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico di ACCU 1

                                    fr.                         1'000.--         multa

                                    fr.                            300.--         tassa di giustizia

                                    fr.                            400.--         spese giudiziarie

                                    fr.                             50.--         testi                                                                   

                                    fr.                         1'750.--         totale

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