Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.03.2006 10.2005.366

2 mars 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·4,455 mots·~22 min·2

Résumé

Danneggiamento. Bruciacchiare e piegare una bandiera pubblicitaria; piegare un'asta metallica di sostegno) e scalciare contro un cartello pubblicitario. Mancanza di prova a sostegno della colpevolezza nella forma di correo.

Texte intégral

CIVI 1    

Incarto n. 10.2005.366 DA 2631/2005

Bellinzona 2 marzo 2006  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 ,  

prevenuto colpevole di         danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CP,

                                        per avere, in correità con __________, __________ ed i minorenni __________., __________. e __________., intenzionalmente danneggiato presso il garage __________ di Locarno il 25.2.2005, un’asta metallica per bandiera (piegata), una bandiera pubblicitaria “Peugeot” (bruciacchiata) ed un cartello pubblicitario “Peugeot”, provocando un danno complessivo di fr. 290.-;

perseguito                         con decreto d’accusa del 13 luglio 2005 n. DA 2631/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.       Alla multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.       Il rinvio della parte civile al competente foro civile per eventuali pretese di risarcimento.

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (cfr. art. 49 cifra 4 CP).

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente il 25/26 luglio 2005 dall'accusato;

indetto                               il pubblico dibattimento in data 2 marzo 2006, al quale ha partecipato il prevenuto, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 13 dicembre 2005, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato. La parte civile non si è presentata;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, dopo avergli dato lettura dell’art. 118 cpv. 2 CPP;

sentito                               per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale si rimette al giudizio del giudice, dichiarandosi tuttavia totalmente estraneo ai fatti, atteso che gli autori dei reati menzionati nel decreto d’accusa sarebbero state altre persone e non vi sarebbe quindi alcun motivo per condannarlo;

posti                                 a giudizio, con il consenso dell’accusato, i seguenti quesiti

                                 1.     E’ ACCU 1, , autore colpevole di danneggiamento, art. 144 CPS,

                                        per avere, in correità con __________, __________ ed i minorenni __________., __________. e __________., intenzionalmente danneggiato presso il garage __________ di Locarno il 25.2.2005, un’asta metallica per bandiera (piegata), una bandiera pubblicitaria “Peugeot” (bruciacchiata) ed un cartello pubblicitario “Peugeot”, provocando un danno complessivo di fr. 290.-?

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena deve essergli comminata?

                                 3.     In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                 4.     A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

Preso atto                         che mediante notifica 6/7 marzo 2006, la Procuratrice pubblica ha dichiarato di impugnare la sentenza 2 marzo 2006, chiedendone parimenti la motivazione scritta;

Letti ed esaminati               gli atti;

considerando                   in fatto ed in diritto

                                 1.    ACCU 1 è nato il 25 aprile 1986 a nell’Ex-Jugoslavia. Egli è giunto in Ticino all’età di 4/5 anni assieme alla famiglia; qui ha frequentato tutte le scuole dell’obbligo, al termine delle quali iniziava ad assolvere il tirocinio di montatore elettricista presso la ditta __________ di __________. Attualmente, il prevenuto starebbe ultimando gli esami finali. A domanda del giudice, egli ha dichiarato di voler proseguire la sua formazione e di voler iscriversi all’anno di maturità professionale.

                                        Per quanto riguarda la sua situazione finanziaria e personale, per un verso l’accusato ha affermato di vivere da sempre con i suoi genitori e, per un altro, non ha alluso ad alcun particolare problema di salute.

                                 2.    In data 26 febbraio 2006, il signor __________, comproprietario del Garage __________ di Locarno unitamente ai suoi fratelli, presentava una querela penale nei confronti dell’accusato e di altre cinque persone per titolo di danneggiamento in connessione ai fatti accaduti quel medesimo giorno accanto al sedime del predetto garage. I danni complessivi assommavano a fr. 290.-. Inoltre un pesante “cordolo” in cemento con segnaletica veniva strappato dalla sua sede e in seguito spostato altrove sulla pubblica via antistante il sedime del garage __________.

                                        La Procuratrice pubblica AINQ 1, al termine delle indagini preliminari esperite dalla pubblica sicurezza, emetteva in data 13 luglio 2005, un decreto di accusa nei confronti del prevenuto, contestandogli il reato di danneggiamento consumato in correità con altri cinque protagonisti per i più sopra ricordati fatti del 26 febbraio 2005. Quale pena la stessa proponeva una multa di fr. 300.-.

                                 3.     L’accusato interponeva opposizione in data 25/26 luglio 2005 e il dibattimento aveva luogo il 2 marzo 2006. Allo stesso si presentava unicamente l’accusato. Dei dettagli emersi nel corso del pubblico dibattimento, sarà detto, laddove necessario, nei sottostanti considerandi.

                                 4.     Conformemente all’art. 144 cpv. 1 CP, chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa. Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d’ufficio (cpv. 2).

                              4.1.     La Procuratrice pubblica afferma che il prevenuto avrebbe agito in correità con altre cinque persone e gli addossa la responsabilità per i danni che sono stati provocati a beni di proprietà del querelante fino a concorrenza di fr. 290.-.

                                        Di diverso avviso, l’imputato, il quale, anche in aula, ha asserito, in sostanza, di essersi sempre astenuto dal commettere azioni di rilevanza penale. Anzi, egli non avrebbe mai aperto bocca al momento dei fatti, non avrebbe danneggiato alcun bene altrui, in particolare dei titolari del garage __________, e sarebbe intervenuto, all’arrivo della polizia, per placare gli animi degli altri protagonisti, giacché alcuni di loro avrebbero iniziato ad esternare parole grosse al cospetto degli agenti di pubblica sicurezza e ad assumere comportamenti sconvenienti.

                                        In appresso, conviene stabilire in un primo momento tutti gli indizi a sostegno dei danneggiamenti accennati dal querelante e addebitati al prevenuto mediante il decreto di accusa 13 luglio 2005 (asta metallica per bandiera, bandiera pubblicitaria “Peugeot” e cartello pubblicitario “Peugeot”), e, parimenti, individuare gli autori materiali di tali atti (nella misura in cui essi configurino dei danneggiamenti penalmente rilevanti); secondariamente, occorrerà esaminare la condotta del prevenuto dal profilo della partecipazione nella forma di correo.

                                        Asta metallica per bandiera

                              4.2.     Secondo il rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 9 maggio 2005 (p. 3), il signor __________ ammetteva di aver tolto un’asta per bandiera dalla sua sede e di averla portata in giro per il piazzale (sventolandola). Tale circostanza trova riscontro nella deposizione di __________: in effetti, quest’ultimo dichiarava che era stato il __________ a sfilare il palo di una bandiera della Peugeot e a giocherellarci per un attimo fino a lasciarla alla fermata del bus (cfr. verbale __________, 16 marzo 2005, p. 1). Anche gli altri indagati confermavano la responsabilità del __________: __________ asseriva che il __________ aveva preso prima il cartello ed il cordolo che si trovavano in mezzo alla strada, spostandoli, quindi una bandiera con la sua asta, tirandola in giro (cfr. __________ 6 aprile 2005, p. 1). __________, similmente, spiegava che __________, che proveniva dal Castello, raggiunta la fermata del bus in via Luini, aveva strappato lo spartitraffico, poi aveva afferrato l’asta della bandiera e l’aveva adagiata di traverso sulla corsia. Oltre a ciò, questo minorenne riferiva che, siccome “la situazione era pericolosa, __________ prendeva l’asta e la spostava verso la fermata”. Finalmente, ribadiva che era stato il __________ a prendere la stanga della bandiera, a sbandierarla in aria e poi a gettarla in strada (cfr. verbale __________ 19 marzo 2005, pp. 1 e 2). __________, minorenne all’epoca dei fatti, affermava che il __________ sarebbe arrivato a Piazza __________ dopo di lui; che il medesimo “andava poi a prendere una bandiera e la sventolava in giro. Non soddisfatto, sradicava un «robo» che c’era in mezzo alla strada”; che egli aveva appoggiato la bandiera sulla strada e che, forse, qualcun altro l’aveva presa, ma non ricordava chi (cfr. verbale __________ 8 parile 2005, p. 2).

                                        Dal canto suo, __________ ammetteva di aver tolto una delle tre bandiere collocate davanti al garage __________, di averla sventolata e di averla messa in mezzo alla strada. Egli la lasciava lì per pochi attimi; in seguito, l’asta con la bandiera veniva presa anche da altri, ma non ricordava da chi (cfr. verbale __________ 6 aprile 2005, p. 1). Per quanto lo concerne, è di rilievo la sua ammissione, secondo la quale egli avrebbe solo una felpa rossa (cfr. verbale __________ 6 aprile 2005, p. 2): tale dettaglio, confortato da alcune deposizioni di altri giovani, permette di associarlo con alta verosimiglianza all’autore dei danneggiamenti all’asta metallica (cfr. verbale __________ 16 marzo 2005, p. 3; verbale __________ 19 marzo 2005, p. 2).

                                        Infine, pure l’accusato evocava questo episodio, spiegando che il __________ “sempre senza motivo, andava a prendere una sbarra delle bandiere ed iniziava a sbatterla in giro” (cfr. verbale accusato 18 marzo 2005, pp. 1, 2 e 3).

                           4.2.1.     Tutti questi riscontri, in particolare le deposizioni degli indiziati, non permettono affatto di addossare una responsabilità diretta dell’imputato per i danni all’asta metallica della bandiera. Nessuna prova pare coinvolgerlo, neanche la testimonianza del querelante.

                                        Leggera bruciatura della bandiera pubblicitaria “Peugeot”

4.3.    Secondo il rapporto di inchiesta preliminare di polizia giudiziaria 9 maggio 2005 (p. 3), nessuno degli interrogati aveva menzionato il danno alla bandiera o altrimenti riconosciuto di esserne stato l’autore. Tale constatazione negativa si riflette in effetti nell’assenza, in tutti i verbali d’interrogatorio dei protagonisti (incluso in quello del prevenuto), di qualsiasi forma di ammissione o di chiamata in causa per rapporto alla bruciatura della bandiera, di cui agli atti non vi è alcuna fotografia (cfr. verbale accusato 18 marzo 2005, p. 2; verbale __________ 16 marzo 2005, p. 2; verbale __________ 6 aprile 2005, p. 2; verbale __________ 19 marzo 2005, p. 3; verbale __________ 6 aprile 2005, p. 2; verbale __________ 8 aprile 2005, p. 3).

                           4.3.1.     In mancanza di altri oggettivi e concludenti riscontri (es. sequestro di accendini al momento dei fatti, testimoni, ecc.), di chiamate di correo (lineari, convergenti e credibili) e/o di una confessione dell’imputato, non sembra lecito attribuire allo stesso qualsipiaccia implicazione diretta per tale danneggiamento, peraltro non comprovato in modo esauriente.

                                        Cartello pubblicitario “Peugeot”

                              4.4.     Il rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 9 maggio 2005 (p. 3) individuava e __________ gli autori dei calci sferrati al cartellone pubblicitario. Il primo avrebbe ammesso il danneggiamento, perpetrato da solo, e si sarebbe dichiarato disposto a risarcire il danno. Il secondo negava una sua partecipazione. In virtù degli accertamenti intrapresi dalla pubblica sicurezza emergeva altresì che gli stampi lasciati dalle scarpe sul cartello della ditta __________ erano compatibili con le suole di quelle del __________ e dell’__________, entrambi minorenni (p. 3).

                                        Sulle fotografie assunte agli atti nella busta: “Danno cartello – __________ 2005 Locarno”, si osservano chiaramente due orme differenti di scarpe, le quali appaiono compatibili ora con quelle del __________ (cfr. verbale __________ 19 marzo 2005, fotocopia allegata, sulla quale si evidenziano due segmenti paralleli che ne contraddistinguono la suola tagliandola orizzontalmente nella parte anteriore) e dell’__________ (cfr. verbale __________ 8 aprile 2005, fotocopia allegata, che riporta una morfologia con quadratini analoga a quella dello stampo della calzatura visibile sulle fotografie a sinistra dell’impronta del __________).

                                        La copia della suola dell’imputato indizia uno stampo completamente diverso da quello visibile sulla parte sinistra delle fotografie agli atti (compatibile con la scarpa __________ - a ben vedere la copia fotostatica presenta uno stampo logoro, ma l’__________ ha rivelato di averne due paia, uno nuovo e uno vecchio); invece, dall’altra impronta, la suola del prevenuto si distingue non solo perché essa è molto più logora nella parte anteriore (entrambe gli stampi riguardano la calzatura destra), ma anche poiché, proprio in tale sezione della suola, oltre a due righe parallele che la tagliano orizzontalmente (come quelle della scarpa del __________), se ne percepisce una che si diparte verso la parte centrale della suola e che non è ravvisabile sul cartello danneggiato (cfr. verbale ACCU 1 18 marzo 2005, fotocopia allegata). Già per questa ragione sorgono dunque seri dubbi riguardo al coinvolgimento del prevenuto. Ma, a ben vedere, vi sono altri motivi.

                                        Innanzitutto le copie delle suole dei diretti interessati sono state elaborate solo parecchi giorni dopo il 26 febbraio 2005 (alcune direttamente presso gli uffici della polizia, altre, come quella dell’imputato, offerte personalmente dai diretti interessati su richiesta degli agenti). Alla luce del modo della loro assunzione, tali prove configurano meri indizi carichi di rilevanza solo in unione con altre prove oggettive, ad es. con una confessione (come è il caso del __________) o con delle testimonianze dirette.

                                        In secondo luogo, il querelante, proprio il giorno dell’accaduto, ha dichiarato di aver visto due ragazzi infilarsi nel cunicolo che passa sotto la rotonda ed uscire nei pressi di via Varesi, soggiungendo inoltre: “Uno di questi due l’ho notato dare pedate al cartellone pubblicitario danneggiandolo” (cfr. verbale __________, 26 febbraio 2005 ore 20.05, p. 2). È ben vero che tale accusa veniva in seguito parzialmente rettificata (“i due che hanno dato calci al cartellone pubblicitario sono gli stessi che si sono poi incamminati in direzione del quartiere nuovo”, cfr. verbale __________, 18 marzo 2005, p. 1). Tuttavia, quest’ultima rivelazione, meno carica di forza probatoria rispetto a quella rilasciata nell’immediatezza dei fatti, non è tale da aggravare la responsabilità del prevenuto in relazione ai danni al cartellone pubblicitario, dacché la suola delle sue scarpe si apparenta a quella del giovane __________, il quale ha ammesso, con tanto di scuse a verbale per l’accaduto e impegno a presentarle in forma scritta, di aver personalmente calpestato il cartello. Pertanto, dei due che si erano allontanati verso via __________ è possibile considerare solo il __________. E entrando dunque in linea di conto unicamente l’altra impronta (visibile sulla sinistra delle fotografie), all’accusato non pare imputabile alcunché. Difatti, la grafica della suola della calzatura impressa sulla sinistra del cartello pubblicitario diverge manifestamente dalla copia esibita dall’indiziato (cfr. allegato al verbale ACCU 1 18 marzo 2005).

                                        In terzo luogo, anche il __________ escludeva una responsabilità dell’accusato in merito ai danni al cartello: “essendo ACCU 1 estremamente tranquillo credo sia stato __________” (cfr. verbale __________, 16 marzo 2005, p. 3). Da parte sua, il minorenne __________ ammetteva, di fronte all’agente di sicurezza e a suo padre, di aver dato dei calci al cartellone pubblicitario della Peugeot, “essendo arrabbiato perché mi sentivo ingiustamente accusato dalla polizia”, e soggiungendo che “se loro non ci avessero «aggrediti» così, io non li avrei insultati e non sarei saltato contro il cartellone”. Per tacere del fatto che, a suo dire, quest’ultimo sarebbe stato l’unico a dare calci al cartello (cfr. verbale __________ 19 marzo 2005, p. 3; verbale accusato 18 marzo 2005, p. 2, dove l’imputato assevera che quel minorenne lo aveva informato del suo gesto), di fronte ai menzionati riscontri, convergenti verso una responsabilità del __________ (la cui confessione appare credibile e spontanea, giacché assortita dall’evocazione di emozioni da lui provate prima di agire illecitamente), e, di fronte allo stampo delle scarpe dell’__________, permangono insopprimibili dubbi su un possibile atto di danneggiamento ad opera del prevenuto contro il cartello con la scritta “Peugeot” del garage __________.

                           4.4.1.     In conclusione, non vi sono sufficienti elementi per imputare al signor ACCU 1 una responsabilità diretta per il danneggiamento al cartello pubblicitario.

4.5.    In estrema sintesi, nessun indizio, né fascio di indizi appare suscettibile di comportare per il prevenuto una responsabilità diretta per i danneggiamenti indicati nel decreto di accusa. A favore del prevenuto, si rivela pure la dichiarazione del querelante: “Purtroppo era scuro e non posso fornire i connotati precisi dei ragazzi indicando le esatte responsabilità. Posso comunque confermare che il più esagitato era quello che indossava una maglia rossa” (cfr. verbale __________, 26 febbraio 2005, p. 2; verbale __________, 18 marzo 2005, p. 1: “Non credo di aver molto da aggiungere … il più esagitato del gruppo era quello un po’ robusto che portava una giacca o felpa rossa”). Ma il prevenuto, quella sera, indossava una giacca nera (cfr. verbale __________, 16 marzo 2005, p. 2), mentre, con ogni verosimiglianza, abiti di colore rosso erano quelli indossati da  (cfr. verbale __________, 18 marzo 2005, p. 3), il quale non ha contestato l’imputazione e la pena proposta dal procuratore con decreto 13 luglio 2005 no. DA 2632/2005. Le tavole processuali sembrano dunque scartare una condotta reprensibile del ACCU 1.

          Resta così da esaminare un’eventuale partecipazione nelle vesti di correo dell’accusato per gli atti incriminati.

                                       Correità dell’imputato

                                 5.     La Procuratrice assevera che l’imputato avrebbe agito come correo. L’accusato nega invece ogni e qualsiasi coinvolgimento per i fatti del 25 febbraio 2005.

5.1.    La forma di partecipazione della correità presuppone due condizioni:

a) una decisione comune di delinquere fra più autori;

        in altre parole è correo colui che collabora intenzionalmente e in modo determinante con altre persone alla decisione di perpetrare un reato, alla sua organizzazione o alla sua esecuzione, in modo tale da apparire come uno dei principali partecipanti (cfr. DTF 118 IV 397, 399 consid. 2b; Karl-Ludwig Kunz, Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner Teil – Lernkartei, Zurigo 2003, N 245); la decisione del correo può essere concludente e il dolo eventuale quanto al risultato è sufficiente; inoltre, l’adesione al progetto comune delinquente può anche avvenire successivamente o in corso di esecuzione (cfr. DTF 120 IV 17, 23 consid. 2d); e

b) un contributo del correo all’esecuzione del reato;

     “Mittäterschaft setzt somit eine (Mit-)Tatherrschaft voraus“ (cfr. DTF 118 IV 397, 399 consid. 2b); laddove in genere vi è suddivisione del lavoro, sebbene contributi che preparano o sussidiano l’atto, appaiano sufficienti, quando l’esecuzione del reato è dominata da una decisione comune (cfr. DTF 118 IV 397, 399 consid. 2b). In altri termini, la sola volontà non è sufficiente per ammettere la correità; piuttosto, è necessario che il correo voglia e sia consapevole di partecipare effettivamente alla presa della decisione, all’organizzazione o alla realizzazione dell’infrazione (cfr. DTF 120 IV 17, 23 consid. 2d).

       Un indizio importante è l’interesse del correo all’esecuzione dell’atto, segnatamente la suddivisione del bottino in caso di furto.

Nel caso in rassegna, bisogna verificare il ruolo assunto dal prevenuto quel 26 febbraio 2005 in relazione ai danneggiamenti all’asta metallica con bandiera, alla bruciatura della bandiera e al cartellone pubblicitario del garage __________.

                              5.2.     Con riferimento alla curvatura dell’asta metallica, si osserva che la decisione di commettere tale gesto sia stata unicamente di __________. Egli ha altresì aggiunto che altri avrebbero preso la bandiera, dopo che lui l’aveva lasciata sulla strada, senza però associare esattamente questi “altri” ad una determinata persona (cfr. verbale __________ 6.4.2005, p. 1). Né emerge che questi avesse trascinato nel suo progetto illecito altri partecipanti, istigandoli chiaramente a partecipare al danneggiamento.

                                        La scelta di prendere, sventolare e danneggiare quell’asta metallica è stata unicamente del __________, che era giunto alla fermata del bus da solo (cfr. verbale __________, 16 marzo 2005, p. 1; verbale __________ 6 aprile 2005, p. 1; verbale __________ 8 aprile 2005, p. 1; verbale __________ 8 aprile 2005, p. 1). Non vi sono elementi concludenti per asserire che i sei ragazzi avessero organizzato insieme la presa e il deterioramento di quell’asta. Al riguardo, è significativa la precisazione dell’autore diretto: “io avevo bevuto un po’ troppo e quindi me la prendevo con un cartello che si trovava, già un po’ rotto, in mezzo alla strada. … Davanti al garage __________ c’erano tre bandiere, io ne toglievo una e la sventolavo un po’ e poi la mettevo in mezzo alla strada. ADR la lasciavo lì solo per pochi attimi visto che non giungevano veicoli” (cfr. verbale __________ 6.4.2005, p. 1). Da tale ammissione affiora in modo inequivocabile che fu solo il __________, all’apparenza solo per suoi motivi personali (stato di ubriachezza), a determinarsi ad afferrare quella barra metallica e a sventolarla. Egli non ha asserito di aver coinvolto l’accusato, né l’imputato ha altrimenti aderito (ad es. con incitamenti) a quel disegno illecito in un momento successivo: non v’è alcuna prova a suffragio di una simile condotta del signor ACCU 1. L’imputato non aveva trascorso quella serata con il __________ (cfr. verbale __________ 6 aprile 2005, p. 1: “che conoscevo di vista”) e non risultava neppure che egli avesse assunto al momento dei fatti un altro ruolo preciso (ad es. il palo, ecc., nella misura in cui ciò potesse essere rilevante per accertare una correità, cfr. BSK StGB I-Forster, Vor Art. 24 N 11); né egli avrebbe raccolto l’asta lasciata sulla carreggiata per rovinarla ulteriormente; né egli si sarebbe dichiarato determinato a commettere simili reati al posto del o degli altri autori. In simili circostanze, quel danneggiamento dell’asta appare piuttosto come il frutto di un’iniziativa estemporanea di un unico ragazzo in stato di ubriachezza e in preda a manie distruttive ed esibizionistiche, e non tanto di un’azione concertata a quattro, sei o più mani.

                                        L’estraneità a questi fatti del prevenuto è indiziata pure dalla deposizione del __________, il quale riferiva che l’imputato sarebbe estremamente tranquillo e che praticamente, in quell’occasione, non avrebbe aperto bocca (cfr. verbale __________ 16 marzo 2005, p. 3).

                                        Rilevante potrebbe semmai essere la seguente ammissione dell’imputato: “Io assolutamente non ho fatto nulla, anzi cercavo di calmare la situazione. Ricordo che un agente aveva giustificato il controllo in malo modo ed __________ aveva risposto pesantemente. Anche in questa occasione, sapendo che eravamo noi nel torto, cercavo di farli stare calmi. Dopo il controllo della polizia, qualcuno ha ancora danneggiato il cartello pubblicitario” (cfr. verbale accusato 18 marzo 2005, p. 2). È quindi accertato che egli aveva assistito alla scena ed aveva visto l’autore mentre agiva illegalmente. Tuttavia, la semplice tolleranza di quell’atto illecito, corredata della consapevolezza interiore che i propri compagni fossero “nel torto”, non è ancora sufficiente per ritenerlo colpevole quale correo per il danneggiamento all’asta metallica, siccome “la seule volonté ne suffit pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction” (cfr. DTF 120 IV 126, 141-142 consid. 2b; S. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2. ed., Zurigo 1997, Vor Art. 24 N 12; M. Killias, Précis de droit pénale, II ed., Berna 2001, pp. 78-79).

                                         Infine, si rileva che il proscioglimento dell’accusato è corroborato, indirettamente, anche dall’assenza di precedenti specifici che lascino ipotizzare che l’agire dei protagonisti fosse premeditato e tipico di quello di una banda. Al contrario, un dato è sicuro: l’imputato è incensurato e mai è stato oggetto, in precedenza e a differenza di altri protagonisti (cfr. ad es. verbale __________ 8.4.2005, p. 4: “sono stufo di essere citato in ufficio per niente e fermato quando sono alle fermate dei bus”; verbale __________ 16.3.2005, p. 2: “lei ha già avuto precedenti per fatti analoghi, a chi dovrei credere?”), di accadimenti simili.

                              5.3.     Resta da esaminare un’eventuale partecipazione del prevenuto per i danni alla bandiera e al cartellone pubblicitario.

                           5.3.1.     Con riferimento alla bruciatura della bandiera, non vi sono sufficienti prove per considerare seriamente un coinvolgimento oggettivo e soggettivo dell’imputato. Né dalle risultanze probatorie emerge chi abbia effettivamente bruciato il drappo, né quando ciò sia avvenuto, né con quale strumento (un accendino? un fiammifero? Una sigaretta? Ecc.), né vi sono elementi per attribuire all’indiziato un agire illecito a titolo di correo per quest’azione o per derivare una volontà comune dei protagonisti di dare fuoco a quella bandiera.

                           5.3.2.     Il danno al cartello è avvenuto dopo l’arrivo della polizia a __________, il cui asserito comportamento inopportuno, a detta del __________, sarebbe stata la causa scatenante della sua reazione. Tale movente non veniva comunque condiviso dall’imputato, né il __________ attestava che la sua ira fosse stata approvata dagli altri e/o che gli altri lo avessero incitato o avessero partecipato ovvero condiviso, per gli stessi o per altri motivi, i danni al cartello pubblicitario del garage __________.

                                        Le tavole probatorie, come rilevato sub. 4.4., inducono ad escludere che l’imputato avesse dato calci al cartello personalmente (cfr. verbale __________, 18 marzo 2005, p. 1: “Non posso dire con esattezza in quanti abbiano provocato i danni, ma di credo proprio che fossero almento in quattro … non posso dire con certezza che tutti e 6 fossero coinvolti, ma almeno quattro di certo lo erano.”; stampe delle suole allegate ai verbali dell’imputato, del __________ e dell’__________); un autore materiale ha confessato, spontaneamente e in modo attendibile, la sua responsabilità, mentre l’__________, il possibile secondo autore, e ogni altro indagato si sono dichiarati estranei ai fatti, e, soprattutto, non hanno chiamato in causa il prevenuto, neppure a titolo di complice.

                                        In estrema sintesi, apparendo anche tale danneggiamento un gesto non premeditato e non sussistendo indizi di una corale volontà distruttiva e/o della consapevolezza di dar vita ad un illegale progetto collettivo, l’accusato deve essere prosciolto dall’accusa di correità in danneggiamento, giacché sussistono seri e insopprimibili dubbi sul suo coinvolgimento oggettivo e soggettivo nello stesso. In ultima analisi, giova ribadire che la mera tolleranza di un atto illecito, in assenza di una posizione di garante o di un dovere giuridico di protezione, non è una condotta atta ad integrare gli estremi della correità (cfr. DTF 120 IV 126, 141-142 consid. 2b; BSK StGB I-Seelmann, ad art. 1 N 40 segg., 69 in relazione ai reati di omissione).

                              5.4.     In conclusione, non sono riunite le premesse per ritenere il prevenuto siccome autore colpevole di danneggiamento commesso in correità con __________, __________, __________, __________ e __________, con riferimento agli atti indicati nel decreto del 13 luglio 2005.

                                 6.     In conclusione, l’accusato va prosciolto dall’accusa di correità in danneggiamento. Le spese restano a carico dello Stato, non sussistendo ragioni per caricare al querelante gli oneri processuali (cfr. art. 9 cpv. 3 e 4 CPP).

P.Q.M.

Visti                                  gli art. 144 CP; 32 cpv. 1 Cost, 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente al quesito posto no. 1 e ritenuti superati tutti gli altri;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CP,

                                        e carica allo Stato la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 250.00.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    dello Stato,

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      250.00       totale

10.2005.366 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.03.2006 10.2005.366 — Swissrulings