LESA 1
Incarto n. 10.2005.321 DA 2170/2005
Bellinzona 13 giugno 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
per avere, nel periodo novembre __________- marzo __________, a __________, __________ ed altre località, arbitrariamente disposto in danno dei creditori della quota mensile di fr. 600.- pignorata sul suo reddito da attività indipendente, arrecando danni ai creditori per complessivi fr. 3'000.fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 169 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 13 giugno 2005 n. 2170/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale di 5 (cinque) anni concesso alla pena di 6 (sei) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal __________ di __________ il __________, ma l'ammonisce formalmente;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 giugno 2005;
indetto il dibattimento 13 giugno 2006, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 24 aprile 2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 21 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 169 CP; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di distrazione di valori patrimoniali per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 (sei) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal __________ di __________ il __________.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2170/2005 del 13 giugno 2005.
condanna ACCU 1
1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 (sei) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal __________ di __________ il __________, ma l’ammonisce formalmente.
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale