Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.09.2006 10.2005.316

28 septembre 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·8,555 mots·~43 min·1

Résumé

truffa mancata e tentata, falsità in documenti

Texte intégral

Incarto n. 10.2005.316 DA 2167/2005

Bellinzona 28 settembre 2006  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1, (difeso da: Avv. DI 1)  

prevenuto colpevole di    1.   truffa mancata e tentata,

                                        per avere, a Lugano-Paradiso e a Chiasso, nel periodo 16 febbraio – 1° marzo 2005, in correità con __________, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, ingannato, rispettivamente tentato di ingannare funzionari di banca, affermando cose false e dissimulando cose vere, così da indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio ed altrui, e meglio per avere,

                                        1.1   in data 21 febbraio 2005, presso __________, __________, Chiasso, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, qualificandosi quale ex funzionario di una banca lombarda, persona attiva, unitamente al correo, nel settore immobiliare, nonché titolare di una società che eroga mutui ipotecari, dopo aver aperto in data 16 febbraio 2005 una relazione cifrata “__________” n. __________ quale unico titolare, posto all’incasso due assegni, sapendo o dovendo presumere, accettandone i rischi, trattarsi di assegni falsi, in specie messo all’incasso l’assegno n. __________, datato 22 dicembre 2004, emesso dalla Banca __________ del valore di Euro 1'800'000.- a favore di __________ Srl, nonché l’assegno n. __________, datato 10 gennaio 2005, tratto su __________ Bank – California, 333 W. Santa Clara Street, San Jose, CA 95113 del valore di USD 67'450.-, emesso a favore di __________, New York, sottacendo ai funzionari dell’istituto bancario __________ e __________ questa circostanza, e comunicando loro, contrariamente al vero, di avere la necessità di incassare detti assegni in Svizzera in relazione a fondi patrimoniali esteri, allo scopo di costituire una società svizzera e una italiana per la compravendita di immobili, richiedendo ad __________, per il tramite dei medesimi funzionari il versamento di un anticipo sull’incasso degli assegni di Euro 280'000.-, compiendo tutti gli atti necessari alla consumazione di questo reato senza risultato, siccome i funzionari, previa effettuazione di verifiche sulla validità dei titoli, hanno rifiutato sia di pagare gli assegni, che di accordare l’anticipo suddetto,                                    scoprendo trattarsi di assegni falsi;

                                        1.2   in data 23 febbraio 2005, presso la Banca __________, Via __________, a Lugano-Paradiso, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, dopo avere richiesto l’apertura di una relazione cifrata a suo nome e sottoscritto la relativa documentazione esibendo un documento di legittimazione valido, tentato di ingannare con astuzia i funzionari di quest’istituto bancario, facendo uso a tale scopo di un assegno sbarrato, emesso da __________, 75009 Paris, del valore di Euro 1'800'000.- emesso a favore di __________ Srl, manifestando la volontà di metterlo all’incasso, sottacendo trattarsi di un documento falso, sapendo o dovendo presumere, accettandone i rischi, trattarsi di un documento falso, come in effetti è risultato essere, lasciandolo in deposito a __________, vice direttore della Banca __________, in una busta sigillata da lui sottoscritta, sino ad avvenuta presentazione di un’autorizzazione della società beneficiaria, necessaria sia per l’incasso dell’assegno, sia per l’apertura della relazione, consegna mai avvenuta, non riuscendo nel suo intento, essendosi rifiutati gli impiegati di pagare l’assegno, in ottemperanza alle disposizioni antiriciclaggio, non avendo ottenuto da ACCU 1 e dal correo la suddetta autorizzazione ed avendo questi ultimi ottenuto, su loro richiesta, la restituzione dell’assegno in data 1° marzo 2005,

                                   2.   falsità in documenti,

                                         2.1  per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo menzionate ai punti 1.1. e 1.2., in correità con __________, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, fatto uso a scopo di inganno degli assegni falsi al fine di commettere la mancata truffa e la tentata truffa di cui ai punti 1.1 e 1.2;

                                         2.2  in data 21 febbraio 2005, presso __________, __________, Chiasso, in correità con __________, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, dopo avere chiesto ed ottenuto l’apertura di una cassetta di sicurezza a suo nome, previa sottoscrizione del relativo contratto di locazione, fatto uso con l’intento di porli successivamente all’incasso, depositandoli nella medesima cassetta, di tre assegni n. ____________________, n. __________ e no. __________ emessi da __________ Bank, Sydney (Australia), datati 21 gennaio 2005, del valore di Euro 4'000'000.- cadauno, pagabili all’ordine di __________ di __________ __________, 25016 Ghedi (BS), sapendo o dovendo presumere, accettandone i rischi, trattarsi di titoli falsi, come in effetti sono risultati essere, non riuscendo a metterli in seguito all’incasso, essendo stato tratto in arresto unitamente al correo;

reati previsti                       dagli art. 146 cpv. 1 CP in relazione con gli art. 21 cpv. 1 e 22 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 2167/2005 di data 13 giugno 2005 del Procuratore pubblico AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 (due) anni, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto.

                                        2.  Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di prova di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                        4.  Ordina la confisca, ad avvenuta crescita in giudicato del decreto d'accusa, degli assegni [...] elencati nel decreto d'accusa, nonché di quanto sequestrato in data 2 marzo 2005 presso la cassetta di sicurezza n. __________ in uso a ACCU 1;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 giugno 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 28 settembre 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore e il Procuratore pubblico;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa, lasciando al giudice la decisione sull’opportunità, in caso di condanna, di confermare la pena accessoria dell’espulsione alla luce dell’entrata in vigore della nuova parte generale del CP che sopprime tale pena;

sentito                               il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata una riduzione della pena in considerazione del fatto che l’accusato è incensurato e ha agito in stato di grave angustia;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore di:

                                        1.1.  truffa mancata e tentata

                                        1.2.  falsità in documenti

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

                                 3.     Se deve essere inflitta la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero e per quale periodo.

                                        3.1. In caso di risposta affermativa se la pena può essere sospesa.

                                 4.     Se deve essere ordinata la confisca dei seguenti assegni:

                                        - n. __________, datato 22 dicembre 2004, emesso dalla Banca __________ del valore di Euro 1'800'000.- a favore di __________ Srl,

                                        - n. __________, datato 10 gennaio 2005, tratto su__________ Bank – California, 333 W. Santa Clara Street, San Jose, CA 95113 del valore di USD 67'450.-, emesso a favore di __________, New York,

                                        - assegno sbarrato, emesso da __________, 75009 Paris, del valore di Euro 1'800'000.- emesso a favore di __________ Srl,

                                           e di quanto sequestrato il 2 marzo 2005 nella cassetta di sicurezza n. 2663 presso l__________ di Chiasso in uso a ACCU 1;

letti ed esaminati                gli atti;

ritenuto                            in fatto

                                A.     ACCU 1 e __________, cittadini italiani domiciliati in Provincia di Brescia, si sono conosciuti verso la fine del 2004. Entrambi frequentavano, per motivi diversi, l’ambiente della società sportiva “__________”, con sede a Brescia: ACCU 1 la cui figlia giocava nella squadra giovanile femminile, era stato nominato tesserato/autista dei pulmini che trasportavano gli sportivi con l’inizio dell’anno sociale (settembre 2004), mentre __________ bazzicava la dirigenza del club, segnatamente l’amministratore delegato (e attuale direttore generale) __________.

                                        Il legame tra i due si è intensificato quando __________ è venuto a conoscenza del fatto che l’accusato era in mora con il pagamento della quota annua d’iscrizione della figlia, al che lo aveva indotto a esporgli i suoi problemi finanziari. A fronte della precaria situazione descritta dall’accusato, __________ si era offerto di aiutarlo promettendogli che avrebbe sistemato la questione della retta scaduta. Successivamente gli ha pure proposto di diventare amministratore di una società immobiliare che avrebbe costituito con fondi suoi, dietro compenso di 2’000/3'000.- euro al mese.

                                B.     In data 7 febbraio 2005 __________ ha conosciuto __________, consulente alla clientela presso __________ Italia, Brescia, tramite un buon cliente del predetto istituto bancario che lo ha presentato quale persona con potenzialità. __________ stesso le ha riferito di essere titolare di varie società (tra le altre una società di telefonia a San Marino) che disponevano di titoli e partecipazioni appena giunti a scadenza e di voler investire i propri fondi all’estero. Per questo motivo, __________ ha preso contatto con il collega __________ di __________ Chiasso - che conosceva per motivi professionali - onde fissare un appuntamento per conto di __________ (__________, verbale 16 marzo 2005, pag. 1 e 2).

                                C.     Il 16 febbraio 2005 __________ e l’accusato, accompagnati da __________, sono partiti da Brescia alla volta di Chiasso per recarsi presso la locale filiale __________, dove sono stati ricevuti dai funzionari __________ e __________.

                                        In occasione di questo colloquio è stata aperta la relazione cifrata n° __________ intestata all’accusato, alla quale è stata successivamente aggiunta la sigla “__________” su richiesta di __________ (__________, verbale 16 marzo 2005, pag. 4). L’accusato ha sottoscritto il documento di base quale titolare unico, rispettivamente il “formulario A”, attestante la sua qualità di avente diritto economico dei valori patrimoniali inerenti la relazione bancaria appena aperta (act. 28). La relazione non è mai stata operativa.

                                        È stata per contro negata la possibilità di aprire una relazione bancaria a nome di __________, in quanto non disponeva di un documento di legittimazione valido per l’espatrio; in proposito, __________ aveva spiegato che “essendo divorziato o separato con figli minori nei confronti dei quali [doveva] provvedere al mantenimento, necessitava della firma della moglie per poter ottenere dal Comune il rilascio di un documento di legittimazione valido per l’estero” (__________, verbale 16 marzo 2005, pag. 2).

                                        Prima della conclusione dell’incontro è stata concordata la data per la prossima visita, poi posticipata al 21 febbraio 2005 (__________e __________, verbale 16 marzo 2005, pag. 4). L’appuntamento è stato fissato di persona da __________ (__________, verbale 16 marzo 2005, pag. 3).

                                D.     In data 21 febbraio 2005 ACCU 1 e __________, nuovamente accompagnati da __________, sono quindi partiti alla volta del Ticino. Dapprima però si sono recati a Lugano presso la concessionaria __________ SA, dove lavora il signor __________, contabile della società e padre di due giocatori della squadra maschile di __________. __________ è entrato nell’ufficio di __________ e quest’ultimo gli ha consegnato una busta che custodiva nella cassaforte; la busta era stata rimessa a __________ in data 15 febbraio 2005 al suo domicilio da tale “__________” - che si trovava a Lugano con __________ per un non meglio precisato appuntamento - con la richiesta di tenerla fino all’indomani, giorno in cui __________ sarebbe passato a ritirarla, ciò che di fatto è avvenuto solamente una settimana dopo (__________, verbale 7 marzo 2005, pag. 5, il quale con riferimento alla visita di ACCU 1, __________ e __________ presso il garage __________ menziona per errore la data del 14 febbraio 2005, anziché il 21 febbraio 2005).

                                        Durante il secondo incontro all’__________ Chiasso, sono stati messi all’incasso sulla relazione aperta a nome dell’accusato due assegni circolari esteri: uno del valore di 1.8 milioni di euro emesso dalla Banca __________ a favore di __________ Srl, l’altro del valore di USD 67'000.- tratto su__________ Bank, California emesso a favore di __________, New York. A tale scopo l’accusato ha apposto sul retro degli assegni la propria firma. Nella medesima occasione l’accusato ha pure sottoscritto un contratto di locazione per una cassetta di sicurezza, nella quale - successivamente al suo arresto - sono stati sequestrati tre assegni della __________ Bank dell’importo di 4 milioni di euro cadauno che __________ era intenzionato a mettere all’incasso; possibilità che gli è tuttavia stata negata in quanto non era ancora in possesso di un documento di identità valido. Per lo stesso motivo non è neppure stato possibile locare una cassetta di sicurezza a suo nome. Ciò stante, __________ ha posticipato l’idea dell’apertura di una relazione a suo nome a una successiva visita che, come da lui dichiarato, sarebbe dovuta avvenire entro pochi giorni (__________verbale 1° marzo 2005, pag. 1 e 2).

                                         Contestualmente alla messa all’incasso degli assegni, __________ ha formulato richiesta di ottenere un anticipo sull’importo degli stessi motivandolo con la necessità di reperire liquidi per i bisogni della squadra di pallanuoto (__________e __________, verbale 16 marzo 2005, pag. 5).

                                E.     Il 23 febbraio 2005 ACCU 1 e __________ si sono recati negli uffici della filiale di Banca __________ a Paradiso, dove sono stati accolti dal vice-direttore __________. L’appuntamento con quest’ultimo era stato fissato da __________ - persona di fiducia di detto istituto bancario - per il giorno di martedì 15 febbraio 2005. __________ era stato a suo volta contattato da __________ (che conosceva da cinque anni per i suoi legami con la squadra di pallanuoto).

                                        __________ gli aveva chiesto il nominativo di qualche funzionario di banca, in quanto aveva trovato un nuovo sponsor della squadra della società nella persona di __________, il quale doveva aprire un conto in una banca svizzera (__________, verbale 7 marzo 2005, pag. 2 e 3). __________ gli aveva altresì comunicato che in banca sarebbe venuto__________ unitamente a tale “__________”. Questi ultimi in data 15 febbraio 2005 si sono effettivamente recati a Lugano, passando al domicilio di __________. È in questa circostanza che __________ riceveva in consegna la busta e conosceva __________. L’incontro con __________ non è tuttavia avvenuto ed è stato posticipato al 23 febbraio 2005.

                                        In tale occasione, l’accusato ha sottoscritto i formulari necessari per l’apertura di una relazione cifrata. Ha poi consegnato al funzionario un assegno sbarrato del valore di 1.8 milioni di euro emesso da __________, Parigi a favore di __________ Srl affinché fosse messo all’incasso. __________ ha fatto presente all’accusato e a __________ che per la messa all’incasso dell’assegno necessitava di una dichiarazione della ditta beneficiaria che autorizzava l’incasso dell’assegno all’estero. __________ gli ha assicurato che già nel corso del pomeriggio sarebbe arrivata la dichiarazione di autorizzazione, anticipata via fax (__________, verbale 16 marzo 2005, pag. 3). L’assegno è stato tenuto in deposito presso la banca in una busta sigillata e sottoscritta dall’accusato, il quale ha pure lasciato il suo numero di cellulare a __________.

                                        Successivamente all’incontro,__________ contattava l’accusato dicendogli che la documentazione richiesta non era arrivata. Siccome, a detta dell’accusato, la dichiarazione non poteva essere fornita, __________ gli comunicava che la pratica non poteva seguire il suo corso e lo invitava a passare a ritirare l’assegno (__________, verbale 10 marzo 2005, pag. 3 e 16 marzo 2005, pag. 3 ).

                                 F.     In data 1° marzo 2005 l’accusato - giunto in Ticino a bordo di un pulmino in compagnia di __________,__________ e di altri tre membri della pallanuoto - si è recato alla Banca __________ di Paradiso per ritirare l’assegno che ha poi consegnato a __________. Al rientro da Lugano, verso le 17.30, l’accusato e __________ si sono fermati presso __________ Chiasso, dove sono poi stati arrestati su richiesta dei funzionari di banca, i quali in data 22 febbraio 2005 erano stati avvisati dalla sede__________ di Zurigo che l’assegno del valore di 1.8 milioni di Euro messo all’incasso dall’accusato era falso. L’appuntamento era stato fissato da __________ il giorno precedente, anticipando che sarebbe giunto l’indomani al rientro da una trasferta a Lugano (__________, verbale 16 marzo 2005, pag. 5).

                                G.     Dall’insieme delle circostanze evidenziate il Procuratore Pubblico ha ritenuto sussistere, da parte dell’accusato, la commissione dei reati di mancata e tentata truffa, come pure di falsità in documenti, in correità con __________.

                                        Da qui l’accusa in esame.

considerato                      in diritto

                                 1.     L’art. 146 cpv. 1 CP reprime con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persone affermando cose false e dissimulando cose vere, inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Può essere punito con pena attenuata (art. 65 CP) chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie tutti gli atti necessari alla consumazione dello stesso (art. 21 cpv. 1 CP), rispettivamente chiunque compie tutti gli atti necessari alla consumazione di un crimine o di un delitto senza risultato (art. 22 cpv. 1 CP)

                                        L’art. 251 cifra 1 CP reprime parimenti con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque al fine di nuocere al patrimonio di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto fa uso, a scopo di inganno, di un documento falso.

                                 2.     Il Procuratore pubblico ha fondato il proprio castello accusatorio su due aspetti oggettivi incontestati: da un lato la certezza che tutti gli assegni in gioco erano falsi, dall’altro la chiamata in correità di __________, il quale ha fatto importanti ammissioni di colpa. In particolare, quest’ultimo ha dichiarato di aver raccontato, unitamente all’accusato, un sacco di fandonie per dar parvenza di grandi disponibilità finanziarie e per rendere credibile il grosso contesto finanziario-amministrativo in cui si inserivano le richieste di mettere all’incasso gli assegni e di ottenere un anticipo sugli stessi, richiesta quest’ultima, che l’accusato avrebbe condiviso quantomeno per atti concludenti. Le dichiarazioni del correo sarebbero di per sé credibili e andrebbero nella direzione della verità, ritenuto che sono state rilasciate a denti stretti dopo qualche giorno di carcere preventivo.

                                        Il Procuratore pubblico non ha di contro ritenuto credibile la versione fornita dall’accusato - pur riconoscendo che è stata lineare sin dall’inizio - il quale ha sempre sostenuto di essere all’oscuro del progetto criminoso di __________ e di aver visto per la prima volta gli assegni il 21 febbraio 2005. La veridicità delle dichiarazioni di __________, rispettivamente la non credibilità dell’accusato, sarebbero suffragate da altri elementi, tra cui le dichiarazioni imparziali e convergenti dei funzionari __________,__________ (impiegati presso una primaria banca) e __________.

                                        L’accusa ha poi evidenziato il ruolo attivo svolto dall’imputato, posto come abbia sottoscritto personalmente la documentazione di base delle relazioni bancarie e girato gli assegni per porli all’incasso, senza rilasciare procura a __________, circostanza che avvalorerebbe la tesi del dolo diretto.

                                        Per quanto attiene precisamente all’aspetto soggettivo, a mente del Procuratore pubblico, l’accusato - che non era uno sprovveduto - avrebbe dovuto avere dubbi sia sul personaggio __________, il quale millantava enormi disponibilità finanziarie, ma non disponeva neppure di un documento valido per l’apertura di un conto e nonostante l’impegno assunto di produrre la documentazione necessaria agli istituti bancari, questa non arrivava, sia sull’autenticità degli assegni, alla luce della professione esercitata (agente bancario) e del contesto inconsueto (bar), in cui un certo avvocato __________, a detta di __________, avrebbe consegnato loro gli assegni. Egli ha invece accettato di accompagnare __________ in Ticino senza remore e senza effettuare ricerche sul suo conto. La sua situazione debitoria era tale che per risollevare le proprie sorti non poteva più tirarsi indietro, ciò che lo avrebbe spinto, perlomeno sotto forma di dolo eventuale, ad accettare di mettere all’incasso degli assegni falsi.

                                 3.     Di diverso avviso la difesa, che ha qualificato __________ come il “deus ex machina” della tentata truffa e contestato l’attendibilità delle sue dichiarazioni, mettendo in evidenza le innumerevoli contraddizioni in cui è caduto, così come il fatto che ha continuamente cambiato la sua versione. Alle contraddizioni del correo, la difesa ha contrapposto la versione univoca e lineare fornita dall’accusato sin dal primo verbale, versione corroborata da altre dichiarazioni agli atti. In sostanza, l’accusato sarebbe stato abbindolato (“infinocchiato”) da __________ - così come tutte le persone che hanno intrecciato rapporti con lui - nella prospettiva lecita e legale di diventare amministratore della società immobiliare che egli intendeva costituire non appena avesse proceduto allo smobilizzo all’estero dei cospicui fondi e titoli, non dichiarati al fisco, che vantava di possedere.

                                        La difesa ha pure rilevato che in tutti i momenti salienti della vicenda __________ ha agito da solo, in particolare quando ha contattato il direttore della Banca __________ di Lugano, __________, per assumere informazioni relative all’apertura di un conto bancario in Svizzera, quando ha contattato __________ per consegnargli la busta contenente gli assegni e quando ha fissato i vari appuntamenti in banca. La difesa ha poi contestato parzialmente l’attendibilità delle testimonianze rese dai funzionari __________ e __________, evidenziando alcune contraddizioni. Di fatto, l’accusato avrebbe agito senza consapevolezza e nella convinzione della liceità delle sue operazioni. D’altronde non avrebbe avuto modo di rendersi conto della trama tessuta da __________, né avrebbe potuto desumere dalle circostanze che gli assegni erano falsi, allo stesso modo dei funzionari di banca.

                                        Alla luce di questi elementi la difesa ha quindi postulato il proscioglimento dell’accusato alla luce del principio “in dubio pro reo”, ipotizzando semmai una forma di complicità inconsapevole.

                                 4.     È incontroverso che, difettando un’ammissione dell’accusato, ci troviamo in presenza di un processo di tipo indiziario. Fra i principi che lo reggono vi è il precetto “in dubio pro reo” che ha la seguente duplice portata: come norma sulla valutazione delle prove esso fa sì che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando un apprezzamento oggettivo delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasci sussistere dubbi insopprimibili sulla colpevolezza; come norma sull'onere della prova, per converso, esso fa carico allo Stato di dimostrare la colpevolezza dell'accusato, nel senso che non tocca a quest'ultimo comprovare la propria innocenza (DTF 120 Ia 36 consid. 2c con richiami di dottrina).

                                 5.     L’accusa, da un lato, ha riconosciuto che la versione fornita dall’imputato è stata lineare e coerente sin dall’inizio e per tutta la durata dell’istruzione formale e dibattimentale, ma, dall’altro lato, ha comunque privilegiato la chiamata in correità di __________, sottolineando il fatto che le dichiarazioni sono state rese a denti stretti e dopo qualche giorno di carcere preventivo. A suo giudizio, sono di per sé attendibili e vanno della direzione della verità.

                                        Il Procuratore pubblico ha altresì precisato che __________, con riferimento all’accusato, ha spesso utilizzato la prima persona plurale dell’indicativo, rilasciando ad esempio le seguenti dichiarazioni: “abbiamo ricevuto gli assegni direttamente dalle mani dell’avv. __________” (verbale notifica di arresto 2 marzo 2005, pag. 2); “abbiamo raccontato delle grandi fandonie” (verbale 11 marzo 2005, pag. 5); “abbiamo richiesto ai funzionari di un anticipo di 200'000.- euro” (verbale 11 marzo 2005, pag. 6); “ci siamo recati da __________ ed abbiamo preso in consegna la busta contenente gli assegni” (verbale 11 marzo 2005, pag. 6). Di diverso avviso la difesa che ha contestato l’attendibilità delle dichiarazioni del correo siccome contraddittorie e comunque sconfessate da risultanze istruttorie oggettive.

                              5.1.     Nella fattispecie, come rettamente rilevato dalla difesa, non possono non essere messe in evidenza le innumerevoli contraddizioni e incongruenze in cui cade il correo nel prosieguo delle audizioni o addirittura durante il medesimo verbale, che mettono senz’altro in dubbio l’attendibilità delle dichiarazioni da lui rilasciate.

                                        Tra le molteplici divergenze, si rileva ad esempio che per quanto attiene alla consegna degli assegni, nel verbale 1° marzo 2005, pag. 1, egli ha sostenuto che l’avvocato __________ avrebbe consegnato a lui e all’accusato solamente tre assegni (due a lui e uno all’accusato). In occasione del verbale di notifica dell’arresto davanti al Giar, 2 marzo 2005, egli ha poi affermato di aver ricevuto tre assegni e altrettanti l’accusato direttamente dalle mani dell’avvocato __________ (pag. 2). Il 3 marzo 2005 ha poi riferito che gli assegni erano stati consegnati in una busta sigillata che ha personalmente sottoscritto sul retro, alla presenza dell’accusato (verbale pag. 1). Infine, nel verbale di confronto con ACCU 1, egli afferma che “mi sembra di ricordare che __________ mi abbia consegnato gli assegni qualche giorno prima del 16 febbraio 2005” (verbale 16 marzo 2005, pag. 4), senza fare alcun riferimento alla sua presenza.

                                        Neppure sulla data della consegna degli assegni egli ha mai fornito una versione lineare e credibile: inizialmente ha sostenuto che i titoli sono stati consegnati dopo l’apertura del conto, e meglio il 21 febbraio 2005, in occasione della trasferta a Chiasso (verbale 1° marzo 2005, pag. 1, versione confermata nel verbale 3 marzo 2005, pag. 2), mentre nel verbale 9 marzo 2005, pag. 1, ha cambiato versione asserendo che gli sono stati consegnati prima del 21 febbraio 2005, situando la data verso la metà di febbraio 2005 (verbale di conferma davanti al Procuratore pubblico 11 marzo 2005, pag. 2).

                                        Certo è che già in occasione dell’incontro 7 febbraio 2005 con __________ egli aveva parlato con quest’ultima di tre assegni circolari del valore di 4 milioni di euro cadauno (__________, verbale 16 marzo 2005, pag. 1).

                                        Di transenna, si osserva che quanto affermato da __________ davanti al Procuratore pubblico, ossia che il 16 febbraio 2005 non avrebbe avuto con sé la busta perché si trovava ancora in Italia, è smentito dalle dichiarazioni di __________, dalle quali emerge che __________ accompagnato da tale “__________”, si era recato al domicilio di __________ in data 15 febbraio 2005 lasciandogli in consegna la busta fino al lunedì della settimana successiva, ossia il 21 febbraio 2005, quando accompagnato da __________ e dall’accusato è passato al garage__________ a ritirala (verbale __________ 7 marzo 2005, pag. 4 e 5; circostanza peraltro ammessa da __________ medesimo nel verbale 7 marzo 2005, pag. 3, in cui afferma che aveva lasciato la busta contenente i sei assegni al domicilio di __________ circa una settimana prima di passare in garage a ritirarla).

                                        Quanto all’asserto compenso prospettato dall’avv. __________ per la messa all’incasso degli assegni, egli ha in un primo tempo sostenuto che l’ “avvocato” non era stato più preciso sull’ammontare, ma viste le cifre in gioco, l’accusato e lui pensavano di poter guadagnare circa 300'000.-/400'000.- euro (verbale di notifica dell’arresto 2 marzo 2005, pag. 3). Pure nel verbale 3 marzo 2005, pag. 5, egli affermava che__________ non aveva mai parlato di quanto avrebbero guadagnato, ritenuto che loro avevano intuito un importo di circa 200/300'000.- euro a testa. Solo in occasione del verbale di conferma davanti al Procuratore pubblico ha affermato che __________ aveva promesso loro un compenso di circa 300'000.-/400'000.- euro (verbale 11 marzo 2005, pag. 2 e 8), al quale, di fatto, si sarebbe aggiunto l’importo eventualmente incassato a titolo di anticipo, indipendentemente dalla cifra ottenuta (verbale 3 marzo 2005, pag. 6).

                                        Analogo discorso vale per la carta da visita di __________ di Banca __________ ritrovata tra i suoi effetti personali, in merito alla quale ha fornito tre versioni diverse, ciò che, una volta di più, la dice lunga sulla credibilità del personaggio: la carta gli sarebbe stata consegnata da un giocatore della squadra di pallanuoto (__________, figlio di __________) per permettergli di annotare sul retro alcuni numeri di telefono (verbale 3 marzo 2005, pag. 8). In seguito, afferma di essere stato in possesso del biglietto da almeno due anni, precisando che si era recato presso detta banca per aprire un conto (verbale 7 marzo 2005, pag. 4). Finalmente, ammette di aver ricevuto la carta da visita un mese prima quando aveva accompagnato tale “__________” presso la banca __________; in tale occasione, per sua stessa ammissione, aveva assunto informazioni sull’apertura di un conto e sulla possibilità di mettere all’incasso degli assegni (verbale 9 marzo 2005, pag. 2).

                              5.2.     Non solo, ma anche laddove chiama in causa l’accusato, egli è sconfessato dalle testimonianze agli atti, in particolare per quanto attiene alla richiesta di anticipo sull’incasso degli assegni. Nel verbale 3 marzo 2005, pag. 5, egli ha asserito che era stato l’accusato a formulare per primo una richiesta di anticipo di 500'000.- euro, mentre lui avrebbe specificato che 200'000.- sarebbero stati sufficienti, versione parzialmente modificata nel verbale di conferma 11 marzo 2005, pag. 6, in cui ha affermato che “prima della conclusione del colloquio abbiamo richiesto ai funzionari il versamento di un anticipo di 200'000.- euro sull’incasso degli assegni entro una settimana.ACCU 1 ne voleva chiedere 500'000.-, ma io gli ho detto che la richiesta pareva eccessiva”. In sostanza ha sempre negato di essere stato lui a formulare la richiesta, circostanza che è tuttavia smentita dalle testimonianze convergenti di __________, la quale afferma che “__________ha chiesto ai colleghi se fosse possibile che la banca accreditasse sul conto diACCU 1 un anticipo di 200'000.- euro, richiesta alla quale i colleghi non hanno aderito” (verbale 16 marzo 2005, pag. 4), come pure dei funzionari __________ e __________ a detta dei quali “a quel momento__________ ci ha chiesto se fosse possibile ricevere un anticipo di 280'000.-.” (verbale 16 marzo 2005, pag. 5). È pacifico inoltre che __________ ha più volte sollecitato il versamento dell’anticipo per il tramite di __________ (__________, verbale 16 marzo 2005, pag. 4).

                                        __________ ha parimenti negato di aver motivato la richiesta di anticipo con la necessità di pagare gli stipendi arretrati dei giocatori, così come asserito dall’accusato, sostenendo di aver detto che “con i 200'000.- richiesti ACCU 1 avrebbe potuto sistemare la propria situazione debitoria con 150'000.-, mentre i restanti 50'000.- li avrei tenuti io per le mie necessità” (verbale 11 marzo 2005, pag. 6). È interessante rilevare che in un primo tempo aveva però ammesso di aver inventato la bugia degli stipendi arretrati per ottenere l’anticipo (verbale 3 marzo 2005, pag. 7).

                                        Ad ogni buon conto, egli è smentito dalle dichiarazioni dei funzionari di banca, i quali hanno affermato che “lui ha giustificato la richiesta dicendo che aveva bisogno dei liquidi per i bisogni della squadra” (__________e __________ verbale 16 marzo 2005, pag. 5). Pure __________ ha asserito che “mi sembra di ricordare che __________, prima di questo secondo incontro (n.d.r.: quello del 21 febbraio 2005), mi avesse detto di avere necessità di reperire liquidi per pagare gli stipendi dei giocatori della __________” (verbale 16 marzo 2005, pag. 4).

                                        Alla luce di tutto quanto precede, mal si comprende come il Procuratore pubblico abbia potuto ritenere che le affermazioni di__________ andassero nella direzione della verità. A mente di questo giudice, infatti, le numerose contraddizioni e incongruenze insite nelle dichiarazioni del correo sovvertono i criteri di rigore e imparzialità cui deve attenersi un processo indiziario e non adempiono i criteri posti dalla dottrina e dalla giurisprudenza affinché possano essere ritenute attendibili: le stesse non sono per nulla lineari, costanti e disinteressate. Appaiono bensì come un espediente per coinvolgere l’accusato e scaricare su di lui la propria responsabilità o parte di essa.

                                 6.     A fronte della versione contraddittoria del correo, vi è invece quella lineare e univoca dell’accusato, il quale ha sostenuto sin dall’inizio di essere all’oscuro del piano criminoso di __________ e di aver cominciato a dubitare che qualcosa non quadrasse soltanto in seguito all’incontro 23 febbraio 2005 presso la Banca __________, dopo aver appreso che la documentazione promessa da __________ non sarebbe arrivata.

                              6.1.     Egli ha da sempre contestato di essere presente alla consegna degli assegni da parte dell’avv. __________ circostanza ritenuta dall’accusa ma che, al di là della chiamata in correità di__________, non trova ulteriore riscontro agli atti - e di averli visti per la prima volta il 21 febbraio 2005 in occasione della messa all’incasso presso __________ Chiasso, ciò che potrebbe essere corroborato anzitutto dal fatto che durante l’incontro egli ha preso in mano e guardato i due assegni messi all’incasso sul suo conto __________, verbale 16 marzo 2005, pag. 5), proprio come se non li avesse mai visti prima.

                                        È inoltre interessante rilevare quanto asserito da __________ con riferimento ai predetti assegni: “prima di questo secondo incontro presso__________ (n.d.r.: 21 febbraio 2005) non avevo sentito parlare di questi due assegni. Non ne avevo sentito parlare né a Brescia né tanto meno durante il viaggio” (verbale 16 marzo 2006, pag. 3), circostanza che, a ben vedere, va nella direzione sostenuta dall’accusato.

                                        Certo è che sia in occasione dell’incontro 7 febbraio 2005 tra __________ e __________, in cui quest’ultimo le aveva parlato dei tre assegni circolari del valore di 4 milioni di euro cadauno (__________, verbale 16 marzo 2005, pag. 1), sia quando __________ ha portato in Svizzera gli assegni insieme al non meglio definito “__________” (__________, verbale 7 marzo 2005, pag. 4), l’accusato non era presente, né era stato menzionato.

                                        Lo conferma __________, laddove dichiara che “in occasione dell’incontro 7 febbraio 2005, __________ non ha fatto riferimento ad alcun socio” (verbale 16 marzo 2005, pag. 2), tant’è vero che anche nel prosieguo ha specificato che il suo interlocutore era __________ Lo conferma pure __________ - che su richiesta di __________ aveva fissato con __________ un appuntamento, inizialmente previsto per il 15 febbraio 2005, per conto del nuovo sponsor della società di pallanuoto, ovvero “__________” (__________) laddove afferma che “effettivamente in data 14 (recte: 21) febbraio 2005, __________ si presentava al garage __________ accompagnato da una signorina e da un signore che non avevo mai visto prima (…). Prendo atto che trattasi del nominato ACCU 1 il suo nome non mi dice nulla” (verbale 7 marzo 2005, pag. 5).

                              6.2.     Ma vi è di più. __________ medesimo, nel verbale di confronto con l’accusato, come detto al considerando 5.1., ha finalmente asserito che “mi sembra di ricordare che __________ mi abbia consegnato gli assegni qualche giorno prima del 16 febbraio 2005” e per la prima volta aggiunge un particolare: “ho tenuto la busta sigillata al mio domicilio per un giorno, il giorno successivo sono venuto in Svizzera insieme al signor __________ (…)”. Il tutto senza accennare minimamente alla presenza dell’accusato.

                                        Egli ha pure affermato che “anche presso la Banca __________ tenevo io l’assegno. Mi sembra di ricordare di averlo consegnato a ACCU 1, il quale a sua volta l’ha consegnato al funzionario”. In definitiva, riconosce che ha sempre disposto personalmente degli assegni, circostanza che è comunque confermata dalla teste __________, la quale, con riferimento all’incontro del 21 febbraio 2005 presso __________ Chiasso, ha riferito che “durante questo incontro __________ ha consegnato ai colleghi anche due altri assegni, un assegno di 1.8 milioni di euro e un assegno di 67'000.- dollari (…).__________ha chiesto ai colleghi di mettere all’incasso gli assegni sul conto diACCU 1” (verbale 16 marzo 2005, pag. 3).

                                        Non solo, ma già in occasione del verbale 1° marzo 2005 - immediatamente dopo l’arresto - __________, facendo riferimento all’assegno di 1.8 milioni di euro tirato sulla banca __________ e messo all’incasso dall’accusato, ha affermato che “se sapevo che l’assegno fosse stato falso, sicuramente non sarei venuto in banca a Chiasso per metterlo (n.d.r.: lui) all’incasso”.

                                 7.     Nonostante queste importanti dichiarazioni, l’accusa ha comunque attribuito a ACCU 1 la parte di attore bugiardo e consapevole della vicenda, basandosi, oltre che sulla chiamata in correità di__________, anche su alcune dichiarazioni rilasciate dai funzionari di banca __________, __________ e __________ che la difesa ha in parte contestato siccome non sempre attendibili.

                              7.1.     Anzitutto il Procuratore pubblico ha rimproverato all’accusato di aver mentito sulla sua professione qualificandosi come ex funzionario di una banca lombarda, attivo nel settore immobiliare e di essere titolare di una società che eroga mutui e prestiti finanziari, sulla scorta di quanto asserito da __________ e __________ (verbale 16 marzo 2005, pag. 2 e 3). L’accusato - che peraltro era effettivamente un ex dipendente di una banca lombarda e al momento dei fatti lavorava quale agente esterno a provvigione per una banca tedesca che erogava mutui - ha sempre contestato questi addebiti, sostenendo di essere stato presentato quale amministratore di una società immobiliare in via di costituzione, versione in parte confermata da __________ la quale afferma che ACCU 1 l’ho presentato quale amministratore di una delle società di __________, come da lui mi era stato presentato” (verbale 16 marzo 2005, pag. 2).

                              7.2.     Il Procuratore pubblico ha poi attribuito un ruolo equivalente a __________ e all’accusato in considerazione del fatto che __________ e__________ hanno spesso utilizzato pronomi personali plurali con riferimento alle varie richieste o risposte emerse durante gli incontri, ancorché sconfessati da __________ che è stata più precisa nell’attribuire l’iniziativa a __________. In particolare, in base a quanto asserito dai funzionari durante il verbale 16 marzo 2005, pag. 2 e 3, egli ha tenuto per vero che già in occasione del primo incontro l’accusato avrebbe affermato analogamente a __________ - che “sul suo conto sarebbe giunto un importo di circa 2 milioni di euro di cui era l’avente diritto economico”, importo corrispondente grossomodo alla somma dei due assegni messi all’incasso. Tuttavia, nel verbale 1° marzo 2005, pag. 1, __________ non aveva fatto alcun riferimento a tale circostanza - che peraltro non trova alcun riscontro nelle dichiarazioni di __________ - ma aveva unicamente riferito, così come quest’ultima, che “al momento dell’incontro i due hanno affermato che sarebbero ritornati a Chiasso con l’intenzione di versare degli assegni”.

                                        Va poi rilevata un’ulteriore incongruenza nelle dichiarazioni di __________ relativamente alla richiesta di __________ di mettere all’incasso gli assegni della __________ Bank sulla relazione intestata all’accusato.

                                        In effetti, nel verbale 16 marzo 2005, pag. 3, __________ e __________ hanno escluso “di aver fornito indicazioni in merito al concetto di avente diritto economico a seguito di un’eventuale richiesta di __________ di fare accreditare fondi sulla relazione di ACCU 1 negando categoricamente che il primo abbia formulato simile richiesta.

                                        Sennonché nel verbale 1° marzo 2005, pag. 2,__________ ha tranquillamente affermato che “a __________ è stata negata la possibilità di versarli (n.d.r.: i tre assegni da 4 milioni di euro) sulla relazione intestata al ACCU 1 ricordando che su una qualsiasi relazione vanno versati unicamente i fondi relativi all’avente diritto economico”. Del resto, che __________ abbia formulato tale richiesta è incontestato, in quanto da lui stesso ammesso.

                                        Ora, il Procuratore pubblico, anziché relativizzare le dichiarazioni dei predetti funzionari - che si ritrovavano, loro malgrado, a dover giustificare l’operato svolto di fronte alla banca - ha concluso, ancorché smentito dalle ulteriori risultanze, che l’accusato, al quale pure era stato spiegato il concetto di avente diritto economico, fosse il solo e unico possessore degli assegni da lui messi all’incasso, perché il ricavato sarebbe stato versato sulla relazione a lui intestata.

                                        A prescindere da tali incongruenze, è senz’altro importante porre l’accento sul fatto che__________ e__________ hanno anche affermato che in occasione del primo incontro, con riferimento al contesto della gestione patrimoniale, “ACCU 1 si è limitato ad ascoltare, senza formulare richieste specifiche” (verbale 16 marzo 2005, pag. 4). __________ medesimo, in occasione del primo verbale, alla precisa domanda “secondo il suo modo di vedereACCU 1 ha avuto una parte attiva nella discussione circa il suo possesso dei due assegni menzionati (n.d.r.: quelli messi all’incasso sul suo conto), o ha eventualmente solo assecondato il suo conoscente__________?” ha risposto: “Ricordo che la maggior parte della conversazione era sostenuta dal __________, al che, ad un certo punto, io ho rivolto al ACCU 1 una domanda diretta a sapere quale era l’origine dei fondi in suo possesso” (da notare che la risposta poi riportata a verbale da __________ non chiarisce affatto l’origine dei fondi, ma si riferisce semmai alla professione dell’accusato). Diversamente da quanto ritenuto dall’accusa, le considerazioni che precedono riflettono invero il ruolo attivo di __________ in contrapposizione all’atteggiamento passivo dell’accusato che ha di fatto aperto bocca soltanto se espressamente invitato a parlare.

                                 8.     Per quanto riguarda le dichiarazioni testimoniali rese dal vice-direttore della Banca __________, __________ - in base alle quali il Procuratore pubblico ha attribuito all’accusato un ruolo di prim’attore - si osserva che le stesse costituiscono l’unico elemento a carico di quest’ultimo, tra le molte incertezze che emergono dagli atti. Se è vero che dal verbale 10 marzo 2005 - ancorché contestato dall’accusato - si evince che “durante il colloquio ha parlato quasi esclusivamente il signor ACCU 1 __________, il più giovane, non ha quasi mai parlato” (pag. 3), è altrettanto vero che anche__________, così come __________, è caduto in alcune contraddizioni.

                                        Nel suo primo verbale, egli ha affermato che “in data 23 febbraio 2005, quando si sono presentati in banca (n.d.r.: __________ e ACCU 1, hanno chiesto di poter aprire un conto sul quale avrebbero dovuto mettere all’incasso un assegno” (verbale 10 marzo 2005, pag. 2), lasciando intendere che la richiesta proveniva da entrambi. Nel successivo verbale, egli ha quindi precisato che “ACCU 1 mi ha chiesto di aprire una relazione cifrata a suo nome”, sennonché un attimo prima dichiarava che “dopo i convenevoli di rito, uno dei due, non ricordo chi, mi ha chiesto l’apertura di una relazione bancaria” (verbale 16 marzo 2005, pag. 2).

                                        Si riscontra poi un’ulteriore contraddizione con riferimento alla dichiarazione da lui richiesta per la messa all’incasso dell’assegno, laddove afferma in un primo tempo che “ACCU 1 mi comunicava che l’avrebbe fatta avere al più presto possibile” (verbale 10 marzo 2005, pag. 2), mentre successivamente cambia versione specificando che è stato __________ ad assicurargli che “già nel corso del pomeriggio sarebbe arrivata la dichiarazione di autorizzazione, anticipata via fax” (verbale 16 marzo 2005, pag. 3). Checché ne dicano __________ e il Procuratore pubblico sul ruolo svolto dall’accusato, mal si comprende per quale motivo sia stato __________ a promettere la documentazione indispensabile per il prosieguo della pratica, se davvero avesse avuto un ruolo del tutto marginale. Inoltre, si osserva che è stato __________ more solito, a indicare la sigla della barca “__________” sulla relazione cifrata da aprire.

                                        A prescindere dalle considerazioni che precedono, è comunque possibile che l’accusato sia davvero stato più attivo durante questo incontro, dando così un’impressione sbagliata al funzionario. In effetti, alla terza comparsa in banca, dopo che aveva già assistito a due colloqui in istituti di credito, non si può escludere che l’accusato abbia ripetuto le argomentazioni già sentite in precedenza da __________; in sede di dibattimento, egli ha peraltro affermato che non voleva screditare o far fare brutte figure a __________ di fronte a __________ in quanto aveva ancora la speranza che __________ potesse aiutarlo a risollevare la sua difficile situazione finanziaria. Tutto ciò non significa ancora che egli fosse al corrente del disegno criminoso di quest’ultimo e lo condividesse: tutt’al più, considerato che anche in occasione del secondo colloquio in banca __________ non disponeva ancora di un documento di legittimazione valido, né tanto meno della documentazione promessa, è semmai ipotizzabile una certa negligenza da parte sua, la quale non è tuttavia sufficiente a determinare la sua colpevolezza e non è pertanto punibile.

                                 9.     L’accusa ha poi identificato nella situazione debitoria dell’accusato un movente che l’avrebbe spinto perlomeno ad accettare il rischio di mettere all’incasso assegni falsi.

                                        Questa interpretazione non può tuttavia essere condivisa per il semplice motivo che non si può escludere l’ipotesi - anch’essa legata alla sua situazione debitoria - che egli abbia agito nella prospettiva legale e lecita di diventare amministratore della società di __________ attività per la quale quest’ultimo gli avrebbe prospettato un’entrata mensile di 2'000.-/3'000.- euro.

                                        Ora, a fronte del reddito conseguito durante i primi tre mesi del 2005, pari a 500 euro, e dell’entrata complessiva annua del 2004, ossia 4'000/5'000.- euro, la prospettiva era senz’altro da considerasi interessante e concreta, ancorché non suffragata da un mandato d’amministrazione scritto.

                                        Neppure il fatto che l’accusato non abbia sottoscritto un formulario di procura a favore di __________ è determinante ai fini di stabilire la sua colpevolezza, dal momento che ciò non sarebbe comunque stato possibile, in quanto quest’ultimo non disponeva di un valido documento di legittimazione (motivo per il quale non era neppure stato possibile procedere all’apertura della cassetta di sicurezza).

                               10.     Il Procuratore pubblico ha poi rimproverato all’accusato di aver accettato senza remore di accompagnare __________ in Ticino e senza effettuare alcuna ricerca sul suo conto, critica che ha accentuato in considerazione del fatto che l’imputato ha nuovamente accompagnato __________ a Chiasso il 21 febbraio 2005, il 23 febbraio 2005 e il 1° marzo 2005, nonostante sapesse che non disponeva di un documento valido per l’espatrio. In sostanza, l’imputato avrebbe potuto e dovuto accorgersi prima che quanto __________ andava dicendo a tutti non era credibile. Di fronte a queste accuse mosse in modo forse un po’ affrettato dal Procuratore pubblico, l’imputato ha fornito una giustificazione lineare, coerente con i fatti e senza contraddizioni, ripetuta di verbale in verbale e non da ultimo in sede di dibattimento.

                                        Egli ha sostenuto e ribadito sin dall’inizio di essersi fidato di __________ per il fatto, incontestato, che questi frequentava __________ persona dell’alta società bresciana che non avrebbe intrattenuto relazioni con chiunque.

                                        Quanto all’incontro del 21 febbraio 2005, l’accusato ha sempre riferito di non essersi interessato della questione di sapere se __________ avesse regolarizzato la sua situazione circa il documento di legittimazione (come gli aveva detto quest’ultimo), poiché era stato rassicurato dal fatto che questi era partito per una trasferta in Grecia con __________ e la squadra di pallanuoto qualche giorno prima dell’incontro; da tale circostanza aveva desunto che la moglie di __________ aveva firmato i documenti necessari presso l’autorità competente.

                                        Per quanto riguarda l’incontro del 23 febbraio 2005, l’accusato ha costantemente riferito che __________ lo avrebbe chiamato dicendogli di aver trovato la soluzione per dare i soldi alla squadra, la somma essendo peraltro immediatamente disponibile.

                                        __________ gli aveva quindi chiesto di accompagnarlo a Lugano, in quanto si sentiva molto stanco, tant’è che ha dormito praticamente durante tutto il tragitto. Suo malgrado si era ritrovato presso Banca __________ dove per non indisporre __________ - dal quale dipendeva il concretizzarsi della proposta d’impiego e la possibilità di far fronte alla sua situazione debitoria – ha ammesso, in relazione alla richiesta di messa all’incasso dell’assegno di 1.8 milioni di euro tirato su __________, di aver detto a __________ che “non potevamo procedere all’incasso di questo assegno in Italia perché non è possibile procedere all’incasso su banche italiane di fondi neri” (ACCU 1, verbale 16 marzo 2005, pag. 7).

                                        È solo successivamente a questo incontro, ritenuto che il documento di legittimazione non era ancora presente e la dichiarazione promessa da__________ non arrivava, che l’accusato ha iniziato ad avere i primi dubbi che qualcosa non quadrasse, ragione per cui in data 28 febbraio 2005 gli aveva chiesto un colloquio chiarificatore. Il 1° marzo 2005__________ lo aveva contattato invitandolo a raggiungerlo in ufficio. Quando l’accusato è arrivato, __________ era già sul pulmino insieme a __________ e alle tre persone fermate per identificazione al momento dell’arresto, pronto per partire alla volta del Ticino. A causa della presenza di queste persone e del seguente arresto l’accusato non ha però avuto modo di chiedere spiegazioni.

                                        Orbene, dal fascicolo processuale non vi sono elementi che mettano in discussione l’attendibilità delle dichiarazioni dell’accusato, che risultano senz’altro più credibili di quelle rilasciate da __________.

                                        Del resto, che __________ abbia ingannato tutti con grande accortezza è testimoniato dal fatto che chi ha avuto contatti con lui ha puntualmente creduto, senza riserve, alle enormi disponibilità finanziarie che ostentava: da __________ che vedeva in lui uno sponsor della società pallanuoto, a __________, la quale ha affermato che: “Siccome __________ mi è stato presentato da un ottimo cliente, non avevo motivo di dubitare sulla sua persona” (verbale 16 marzo 2006, pag. 2), tant’è vero che lo ha accompagnato anche all’appuntamento del 21 febbraio 2005.

                                        In tal senso, l’accusato, così come le persone testé citate, non aveva elementi che potessero ragionevolmente fargli dubitare della credibilità di __________ e di quanto andava dicendo. Non da ultimo, __________ e __________ hanno dichiarato che “__________ci ha detto di esser proprietario delle varie squadre della società di pallanuoto “__________” (verbale 16 marzo 2005, pag. 2), senza mettere in discussione tale circostanza.

                                        Allo stesso modo, se si esclude che l’accusato fosse presente alla consegna degli assegni da parte del “fantomatico” avv. __________ (per dirla come l’accusa), non si comprende per quale motivo egli, a differenza dei funzionari che hanno toccato gli assegni, avrebbe dovuto percepire che gli stessi erano falsi o accettare simile eventualità. Nessun elemento lasciava desumere che fossero contraffatti, tant’è vero che nessuno dei funzionari si è accorto alla sola vista di tale circostanza.

                                        Se è vero che l’accusato ha avuto un ruolo attivo nella vicenda dal momento che ha sottoscritto la documentazione per l’apertura delle relazioni bancarie sulle quale sono stati messi all’incasso gli assegni (e non poteva essere altrimenti visto che era l’unico dei due a disporre di un documento valido), ciò non significa ancora che egli fosse al corrente del piano criminoso di __________

                                        Non va infatti disatteso che dalle risultanze istruttorie, come rilevato a giusto titolo dalla difesa, emerge piuttosto che __________ ha agito da solo o comunque senza l’accusato nelle tappe salienti della vicenda: dai contatti preliminari volti all’assunzione di informazioni per l’apertura di un conto e la messa all’incasso di assegni (da __________ di Banca __________, Lugano), agli appuntamenti in banca fissati personalmente o per il tramite di persone da lui contattate, alla consegna della busta contenente gli assegni a __________ e al successivo ritiro, alla richiesta di apertura dei conti e di messa all’incasso dei titoli, alla designazione della relazione cifrata aperta a nome dell’accusato (__________), alla promessa di produrre la necessaria documentazione, alla richiesta di anticipo sull’incasso e, non dal ultimo, al suo sollecito.

                                        Di transenna, va pure rilevato che all’appuntamento concordato da__________ con__________ per il 15 febbraio 2005, volto all’apertura di un conto, __________ si sarebbe dovuto presentare con tale “__________” (figura il cui ruolo non è stato approfondito dagli inquirenti) e non con l’accusato. Questo elemento conferma i dubbi sul fatto che l’accusato fosse parte attiva e consapevole del piano criminoso di __________

                               11.     In definitiva, da una valutazione oggettiva delle risultanze istruttorie nel loro insieme, questo giudice non addiviene al pieno convincimento della colpevolezza dell’accusato, sussistendo più dubbi che certezze, dubbi rilevanti che gli elementi portati dall’accusa non hanno saputo dissipare.

                                        La prova dell’esistenza dei fatti imputati all’accusato non risultando fornita, egli dev’essere prosciolto in virtù del principio “in dubio pro reo”, senza che occorra esaminare la questione della complicità sollevata dalla difesa.

                               12.     Trattandosi di sentenza di proscioglimento le spese vanno poste a carico dello Stato.

visti                                   gli art. 146 cpv. 1 CP in relazione con gli art. 21 cpv. 1 e 22 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1,

                                        dall’imputazione di truffa mancata e tentata e falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2167/2005 del 13 giugno 2005.

ordina                              la confisca dei seguenti assegni:

                                        - n. 277899, datato 22 dicembre 2004, emesso dalla Banca __________ del valore di Euro 1'800'000.- a favore di __________ Srl,

                                        - n. 206947, datato 10 gennaio 2005, tratto su __________ Bank – California, 333 W. Santa Clara Street, San Jose, CA 95113 del valore di USD 67'450.-, emesso a favore di __________, New York,

                                        - assegno sbarrato, emesso da __________, 75009 Paris, del valore di Euro 1'800'000.- emesso a favore di __________ Srl,

                                        e di quanto sequestrato il 2 marzo 2005 nella cassetta di sicurezza n. 2663 presso l’__________ di Chiasso in uso a ACCU 1.

carica                               le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Procuratore pubblico AINQ 1 , ,

ACCU 1, Avv. DI 1, Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico ACCU 1

                                        fr.                       400.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                      550.00       totale

10.2005.316 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.09.2006 10.2005.316 — Swissrulings