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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.01.2006 10.2005.307

19 janvier 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,116 mots·~6 min·5

Résumé

Circolazione in stato di ubriachezza e perdita di padronanza del mezzo

Texte intégral

Incarto n. 10.2005.307 DA 2307/2005

Bellinzona 19 gennaio 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di    

                                 1.     Guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

                                        per aver condotto l’autovettura ________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come documentato dalla prova del sangue (alcoolemia: min. 0.77 – max. 1.07 grammi per mille), sia dall’esame medico concludente per uno stato di inabilità “pronunciato”;

                                        fatti avvenuti a __________ il __________;

                                 2.     Infrazione alle norme della circolazione, art. 90 Cifra 1 LCStr,

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro l’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra indi contro il cordolo del marciapiede sito sulla sua destra, rimbalzando poi sulla corsia di contromano terminando la corsa a ridosso del marciapiede;

                                        fatti avvenuti a __________ il __________;

perseguito                         con decreto d’accusa del 20 giugno 2005 n. DA 2307/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.       Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.       Alla multa di fr. 1'500.-, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 24/27 giugno 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento in data 19 gennaio 2006, al quale hanno preso parte l’accusato e il suo difensore, avv. DI 1, __________, mentre il AINQ 1, con lettera 17/18 ottobre 2005, rinunciava ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, avv. DI 1, __________, il quale specifica che l’opposizione interessa sia il p.to 1 del decreto di accusa, nella misura in cui il decreto di accusa conclude ad uno stato di inattitudine alla guida, richiamandosi segnatamente ad un rapporto medico inesatto, sia in ordine alla sussistenza di un rapporto di causalità fra la negata situazione di ebrietà al volante e l’infrazione di cui al p.to 2 del decreto stesso. A suo dire, l’incidente sarebbe piuttosto da ascrivere all’improvviso squillo del cellulare dell’imputato e alla presenza di un cordolo non arrotondato dell’isola spartitraffico sita sul luogo dell’incidente e ritratta dalle fotografie prodotte in data odierna. Infine, dopo aver illustrato le pesanti conseguenze, specie a livello professionale, che una revoca della licenza di condurre per mano dell’autorità amministrativa potrebbe comportare per il signor ACCU 1, e sottolineata l’incensuratezza del suo assistito, il difensore chiede il proscioglimento di quest’ultimo dal primo capo di imputazione e una riduzione della multa di fr. 1500.- proposta dal Procuratore pubblico, da quantificare in fr. 1000.- al massimo;

sentito                               per ultimo l'accusato, per la dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale ribadisce di utilizzare frequentemente l’auto per esigenze professionali, essendo venditore di professione e dovendo mantenere regolari contatti con la clientela;

posti                                 a giudizio, con il consenso dell’imputato, i seguenti quesiti:

                                 1.     è ACCU 1, __________, autore colpevole di:

                              1.1.     guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

                                        per aver condotto, a __________ il __________,

                                        l’autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come documentato dalla prova del sangue (alcoolemia: min. 0.77 – max. 1.07 grammi per mille), sia dall’esame medico concludente per uno stato di inabilità “pronunciato”?

                              1.2.     Infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

                                        per avere, a __________ il __________,

                                        circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro l’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra indi contro il cordolo del marciapiede sito sulla sua destra, rimbalzando poi sulla corsia di contromano terminando la corsa a ridosso del marciapiede?

                                 2.     In caso di risposta affermativa ai quesiti di cui al punto 1, quale pena deve essere comminata?

3.     In caso di pena privativa della libertà, deve egli essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

                                 4.     In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?

                                 5.     A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 26, 27, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 90 e 91 cpv. 1 I. frase LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC; 9, 18, 41, 48, 49, 63 e 68 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti no. 1.1 e 1.2, e negativamente al quesito posto no. 4, ritenuto superato il quesito no. 3;

dichiara                            ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                    1.  Guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 I. frase LCS,

                                        per aver condotto, a __________ il __________,

                                        l’autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come documentato dalla prova del sangue (alcoolemia: min. 0.77 – max. 1.07 grammi per mille), sia dall’esame medico concludente per uno stato di inabilità “pronunciato”.

                                    2.  Infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCS,

                                        per avere, a __________ il __________,

                                        negligentemente perso la padronanza di guida, cozzando conseguentemente contro l’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra, indi contro il cordolo del marciapiede sito sulla sua destra, rimbalzando poi sulla corsia di contromano terminando la corsa a ridosso del marciapiede.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 2500.00 (duemilacinquecento);

                                        2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.00 (ottocento).

Assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che, in caso di mancato pagamento entro il termine, la pena sarà commutata in arresto.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                         Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     2500.00       multa

                                        fr.                       450.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     3300.00       totale

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