Incarto n. 10.2005.306 DA 2059/2005
Bellinzona 20 settembre 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. ripetuta guida in stato di inattitudine,
per aver condotto ripetutamente l’autovettura Fiat targata (I) __________ essendo in stato di ubriachezza e meglio:
1.1. a __________ il __________ (alcolemia: min. 0.95 – max 1.30 grammi per mille);
1.2. ad __________ il __________ (prova etanografica: fra o.6 e 0.61 grammi per mille);
malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo reato (alcolemia: 0.91 grammi per mille);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr, in relazione con gli art. 31 cpv. 2 e 55 cpv. 6 LCStr, 2 cpv. 1 ONC, 1 cpv. 1 dell’Ordinanza dell’Assemblea federale del 21 marzo 2003;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando con la vettura suddetta, tenuto la velocità di 68 km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
fatti avvenuti ad __________ il __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
3. circolazione malgrado la revoca,
per aver condotto la vettura Fiat surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata sequestrata dalla polizia in data __________;
fatti avvenuti ad __________ il __________;
reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr, in relazione con l’art. 54 cpv. 4 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 2059/2005 di data 6 giugno 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare.
2. Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino __________ (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 giugno 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 20 settembre 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 21 luglio 2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autrice colpevole di:
1.1. Ripetuta guida in stato di inattitudine,
1.2. Infrazione alle norme della circolazione,
1.3 Circolazione nonostante la revoca della licenza di condurre,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 2059/2005 del 6 giugno 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino __________, e, se sì, a quali condizioni?
5. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________, il cui periodo di prova di 3 anni è stato prolungato a due riprese complessivamente per ulteriori 18 mesi, e, se sì, a quali condizioni?
6. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Bellinzona il __________, il cui periodo di prova di 2 anni è stato prolungato di un altro anno, e, se sì, a quali condizioni?
7. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena accessoria dell’espulsione di 3 anni decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Bellinzona il __________, il cui periodo di prova è stato prolungato di un ulteriore anno, e, se sì, a quali condizioni?
8. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 41, 55 CPS; 27 cpv. 1, 31 cpv. 2, 32 cpv. 2 e 3, 54 cpv. 4, 55 cpv. 6, 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr; 2 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 cpv. 1 dell’Ordinanza dell’Assemblea federale del 21 marzo 2003; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. ripetuta guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr, in relazione con gli art. 31 cpv. 2 e 55 cpv. 6 LCStr, 2 cpv. 1 ONC, 1 cpv. 1 dell’Ordinanza dell’Assemblea federale del 21 marzo 2003;
2. infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
3. circolazione nonostante la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr, in relazione con l’art. 54 cpv. 4 LCStr;
per i fatti compiuti a __________ il __________, rispettivamente ad __________ il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2059/2005 del 6 giugno 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare;
2. alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino __________;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________, il cui periodo di prova di 3 (tre) anni è stato prolungato a due riprese complessivamente per ulteriori 18 (diciotto) mesi;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Bellinzona il __________, il cui periodo di prova di 2 (due) anni è stato prolungato di un ulteriore anno;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena accessoria dell’espulsione di 3 (tre) anni decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Bellinzona il __________, il cui periodo di prova è stato prolungato di un ulteriore anno;
L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1’200.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 1'750.00 dedotta cauzione già versata
fr. 150.00 totale