CIVI 1
Incarto n. 10.2005.252 DA 1627/2005
Bellinzona 31 gennaio 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per aver omesso, benché ne avesse avuto i mezzi e le possibilità materiale per farlo, di prestare ai figli e per essi CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con contratto per l’obbligo di mantenimento di minori 8 maggio 1998 della delegazione tutoria di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 93'032.--per il periodo 1 maggio 1998 - 31 marzo 2004;
fatti avvenuti a __________ durante il periodo indicato;
reato previsto dall’art. 217 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 25 aprile 2005 n. DA 1627/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1, , dell'importo di fr. 93'032.--, a titolo di risarcimento (208 cpv. 1 lett. b CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 maggio 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 31 gennaio 2006, al quale hanno partecipato l’imputato e i rappresentanti della parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti i rappresentanti della parte civile, i quali chiedono la conferma integrale del decreto d’accusa e ribadiscono le pretese di risarcimento di fr. 93'032.--;
sentito da ultimo l'accusato, il quale, non ritenendosi colpevole, chiede il proscioglimento dal capo di imputazione. In via subordinata postula una massiccia riduzione della condanna;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1627/2005 del 25 aprile 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. Deve essere confermata, e se sì in che misura, la condanna al risarcimento alla parte civile?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________ nel periodo 1 maggio 1998 - 31 marzo 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1627/2005 del 25 aprile 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al risarcimento alla parte civile, rappr. CIVI 1, , dell'importo di fr. 93'032.--, a titolo di risarcimento (208 cpv. 1 lett. b CPP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale