LESA 1
Incarto n. 10.2005.237 DA 1637/2005
Bellinzona 10 novembre 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 (difesa da: DI 1)
prevenuta colpevole di incendio colposo,
per avere, in data 02.04.2005, a __________, in via __________, lasciando accesa una candela sul vano cucina, cagionato un incendio dal cui fatto ne è derivato un danno al soffitto della cucina, l'annerimento dei muri del soggiorno, allo stabile in comproprietà con LESA 1;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall' art. 222 cpv. 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 1637/2005 di data 27 aprile 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 200.--.Riservata la disposizione di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il 24.03.2003 ma l'ammonisce formalmente.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 maggio 2005 dall'accusata;
indetto il dibattimento 10 novembre 2005, al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 3 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, sentito il teste __________;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il 24.03.2003.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 222 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1637/2005 del 27 aprile 2005.
carica le spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria: