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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.09.2005 10.2005.225

21 septembre 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·761 mots·~4 min·4

Résumé

favorito soggiorno illegale di un cittadino croato

Texte intégral

Incarto n. 10.2005.225/bep DA 1600/2005

Bellinzona 21 settembre 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS)

                                        per avere favorito il soggiorno illegale in Svizzera del cittadino croato __________ (__________), prelevandolo il 06.02.2005 alla Stazione FFS di __________, dandogli alloggio per circa una settimana a partire dal 06.02.2005 presso la sua abitazione e presentandolo già il 07.02.2005, affinché lo assumessero, ai responsabili dell’Hotel __________ di __________ ove lo straniero effettivamente lavorò nel periodo 07.02./02.03.2005 pur essendo sprovvisto del necessario permesso della Polizia degli stranieri;

reato previsto                     dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1600/2005 di data 25 aprile 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla multa di fr. 500.--.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 maggio 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 21 settembre 2005, al quale è comparso l’accusato mentre il Procuratore pubblico con lettera 18 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale rileva che i fatti si sono svolti nel 2003 e non nel 2005, infatti è stato nel febbraio di quell’anno che egli è andato a prendere __________ alla stazione FFS di Lugano, dandogli alloggio per circa una settimana e presentandolo, affinché lo assumessero, ai responsabili dell’Hotel __________ di __________; dopo di allora non ha mai più visto __________; ritiene possibile che negli anni seguenti egli sia tornato a Lugano per lavorare presso il citato albergo e che i responsabili abbiano dichiarato che i fatti siano avvenuti nel 2005 per coprire le infrazioni commesse negli anni precedenti; afferma che se è punibile per i fatti del 2003, benché fosse convinto che alloggiare una persona per qualche giorno non fosse reato, non si oppone ad una pena, rilevando tuttavia che la sua situazione finanziaria è precaria e che ha una moglie malata ed un figlio disoccupato da mantenere;

viene prospettata                all’accusato la commissione del reato nel corso del febbraio 2003;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico, eventualmente commessi nel 2003.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri per avere favorito il soggiorno illegale in Svizzera del cittadino croato __________ (__________), prelevandolo nel febbraio 2003 alla stazione FFS di Lugano, dandogli alloggio per circa una settimana nel corso del mese di febbraio 2003 presso la sua abitazione e presentandolo, affinchè lo assumessero, ai responsabili dell’hotel __________ di __________ ove lo straniero effettivamente lavorò in quel periodo, pur essendo sprovvisto del necessario permesso della Polizia degli stranieri;

condanna                        1.  alla multa di fr. 300.--;

2.    al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie                     

                                        fr.                      500.00       totale

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