LESA 1
Incarto n. 10.2005.213/CEG DA 1524/2005
Bellinzona 18 agosto 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,
per avere, a __________ nel periodo __________, schiaffeggiandola al volto, ripetutamente commesso vie di fatto nei confronti di LESA 1;
2. ingiuria,
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo menzionate sub 1, offeso l’onore di LESA 1, proferendo nei di lei confronti diversi ingiuriosi epiteti, fra cui “puttana”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 18 aprile 2005 n. DA 1524/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 25 aprile 2005;
indetto il dibattimento 18 agosto 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 6 luglio 2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire con scritto 18 luglio 2005 postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. vie di fatto, per avere, a __________ nel periodo __________, schiaffeggiandola al volto, ripetutamente commesso vie di fatto nei confronti di LESA 1?
1.2. ingiuria, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo menzionate sub 1, offeso l’onore di LESA 1, proferendo nei di lei confronti diversi ingiuriosi epiteti, fra cui “puttana”?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Visti gli art. 126 cpv. 1 e 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 3; negativamente al quesito posto sub 2; come segue al quesito posto sub 4;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) e di ingiuria (art. 177 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1524/2005 del 18 aprile 2005;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 500.— (cinquecento);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 250..-- (duecentocinquanta);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 750.-- totale