Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.08.2005 10.2005.213

18 août 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·644 mots·~3 min·1

Résumé

Schiaffeggiare al volto e offendere l'onore

Texte intégral

LESA 1    

Incarto n. 10.2005.213/CEG DA 1524/2005

Bellinzona 18 agosto 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,

                                        per avere, a __________ nel periodo __________, schiaffeggiandola al volto, ripetutamente commesso vie di fatto nei confronti di LESA 1;

                                 2.     ingiuria,

                                        per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo menzionate sub 1, offeso l’onore di LESA 1, proferendo nei di lei confronti diversi ingiuriosi epiteti, fra cui “puttana”;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 18 aprile 2005 n. DA 1524/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.    Alla multa di fr. 500.--.

2.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 25 aprile 2005;

indetto                               il dibattimento 18 agosto 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 6 luglio 2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire con scritto 18 luglio 2005 postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

                              1.1.     vie di fatto, per avere, a __________ nel periodo __________, schiaffeggiandola al volto, ripetutamente commesso vie di fatto nei confronti di LESA 1?

                              1.2.     ingiuria, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo menzionate sub 1, offeso l’onore di LESA 1, proferendo nei di lei confronti diversi ingiuriosi epiteti, fra cui “puttana”?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

                                 3.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Visti                                  gli art. 126 cpv. 1 e 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 3; negativamente al quesito posto sub 2; come segue al quesito posto sub 4;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) e di ingiuria (art. 177 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1524/2005 del 18 aprile 2005;

condanna                         ACCU 1

                                    1.       alla multa di fr. 500.— (cinquecento);

                                    2.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 250..-- (duecentocinquanta);

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avverte                             le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

                                        il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

     Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.--         multa

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      750.--         totale

10.2005.213 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.08.2005 10.2005.213 — Swissrulings