Incarto n. 10.2005.192 DA 1537/2005
Bellinzona 2 settembre 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 (difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità
per avere,
a ,
dal 24 dicembre 2004 in avanti,
volontariamente omesso di ottemperare alla decisione 30 novembre 2004 della Commissione tutoria regionale di , cresciuta in giudicato,
in particolare per avere omesso di accompagnare il figlio al Punto d'Incontro presso la di i giorni di venerdì 24 dicembre 2004, 2 febbraio (recte: gennaio) 2005, 12 febbraio 2005 e successivamente in alternanza un fine settimana il sabato e un fine settimana la domenica;
reato previsto dall'art. 292 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa n. 1537/2005 di data 15 aprile 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 300.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 aprile 2005 dall'accusata;
indetto il dibattimento 2 settembre 2005, al quale sono comparsi personalmente l’accusata e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale rileva che il decreto di accusa non è preciso poiché indica come luogo dei fatti quando la signora è domiciliata a ; precisa che il requisito per il reato di cui all’art. 292 è che la comminatoria sia stata formulata in modo chiaro assieme all’ordine impartito: ora nella decisione 30 novembre 2004 della CTR non vi è alcuna comminatoria o riferimento all’art. 292 CP e la comminatoria contenuta nella lettera 25 febbraio 2005 della CTR non si riferisce all’ordine di portare il figlio alla ma a quello di comunicare all’autorità con un mese di anticipo eventuali assenze; evidenzia che gli scritti menzionati non sono stati intimati direttamente all’accusata; chiede il proscioglimento e il versamento di fr. 900.- per ripetibili;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se __________ è autrice colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico con la rettificazione odierna.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 292 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di disobbedienza a decisioni dell'autorità per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1537/2005 del 15 aprile 2005 con la rettificazione odierna.
carica le spese allo Stato, il quale rifonderà alla signora ACCU 1 la somma di fr. 900.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria: