1. LESA 1 2. LESA 2 3. LESA 3
Incarto n. 10.2005.188, 10.2005.189/pg DA 1534/2005 DA 2604/04
Bellinzona 19 maggio 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DUF 1)
prevenuto colpevole di
1. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
per avere, a Bellinzona in data 18.06.2004, impedito all’agente della Polizia cantonale __________, con una grave minaccia all’intergrità fisica, di compiere un atto che entrava nelle sue attribuzioni, segnatamente di procedere al suo interrogatorio presso la locale Gendarmeria;
2. ingiuria
per avere, a Bellinzona in data 18.06.2004, offeso l’onore di __________, proferendo nei suo confronti alcuni ingiuriosi epiteti, fra cui: ”figlio di puttana”, “bastardo”, “poliziotto di merda” e “testa di cazzo”;
3. furto di poca entità
per avere, a __________ in data 18.06.2004, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto ai danni del grande magazzino __________ quattro stecche di sigarette del valore complessivo di fr. 206.-- (refurtiva recuperata e restituita alla parte lesa);
4. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a bordo del treno 2778 sulla tratta ferroviaria Locarno-Bellinzona in data 21.06.2004, detenuto 3 grammi lordi di canapa destinati al suo consumo personale;
reati previsti dagli art. 285 cifra 1 CP, art. 139 cifra 1 CP combinato con l’art. 172ter CP, art. 177 CP e art. 19a LS;
perseguito con decreto d’accusa del 16 agosto 2004 n. 2604/2004 del AINQ 2, , che propone la condanna:
1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione da espiare.
2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubblico il 20.01.2003.
5. Ordina la confisca e la distruzione di un tronchesino e di una siringa con ago sequestrati il 18.06.2004 (art. 58 CPS).
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
rilevato che per questi fatti l’accusato è stato condannato in contumacia il 25 febbraio 2005 dal giudice della Pretura penale __________;
preso atto che con lettera 5 aprile 2005 il condannato ha formulato istanza di nuovo giudizio giusta l’art. 277 cpv. 3 CPP;
e inoltre
prevenuto colpevole di
1. violazione del bando
per non avere lasciato la Svizzera nonostante i due decreti d'espulsione per tre anni, emessi contro di lui dal Ministero pubblico di Lugano con decreti del 30.7.2002 e 9.8.2002, soggiornando in Svizzera, prevalentemente nel Cantone Ticino, a Lugano, Locarno, Chiasso ed altre località dal gennaio 2005 fino al momento dell'arresto;
2. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, consegnato a __________ in due circostanze, tra il 25 ed il 28.12.2004 a Biasca, complessivamente gr. 15 di eroina affinché fossero venduti al prezzo di fr. 1'500.-, sostanza poi in effetti venduta in buste dosi da __________;
3. abuso della licenza e delle targhe
per avere applicato all'automobile marca "__________ A 1200", da lui acquistata all'inizio del mese di aprile 2004 ad __________, le targhe __________, risultate essere state sottratte al legittimo proprietario __________ il 3.4.2004 a __________;
4. conducenti senza licenza di circolazione ed assicurazione di responsabilità civile
per avere circolato con l'automobile di cui al punto 3, sprovvista della relativa licenza di circolazione e dell'assicurazione RC;
5. circolazione senza licenza di condurre
per avere circolato con l'automobile menzionata al punto 3 sulla tratta Olivone-Biasca il 10.4.2004, senza essere al beneficio della relativa licenza di condurre, permettendone la guida, a Biasca il medesimo giorno, a __________ pure sprovvisto di licenza di condurre;
6. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere, il 21.6.2004 a bordo del treno nr. __________ che percorreva la tratta Locarno-Bellinzona), portato con sè, senza diritto, un coltello serramanico "__________" con lama di 8 cm seghettata;
7. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, consumato complessivamente 40 buste dosi di eroina, sostanza acquistata da __________ a Biasca tra il gennaio e l'aprile 2004, pagandola complessivamente fr. 2'000.-;
reati previsti dagli art. 291 CP, 95 cifra 1, 96 cifra 1 e 2, 97 cifra 1 LCStr; 33 cpv 1 Larm, 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LS;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 15 aprile 2005 n. 1534/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione da espiare (dedotto il carcere preventivo sofferto). Pena parzialmente aggiuntiva a quella decretata dallo Amtsstatthalteramt Luzern il 12.01.2005.
2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 20.01.2003.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Ordina la confisca di un coltello marca "__________" sequestrato dalla Polizia all'accusato;
vista l’opposizione a questo decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 aprile 2005, limitatamente ai punti 2, 3, 4 e 5;
indetto il dibattimento 19 maggio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, il Procuratore pubblico e l’interprete;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
preso atto che il difensore ha dichiarato di ritirare l’opposizione riguardo ai punti 3 e 4 del decreto di accusa 2604/2004 e riguardo ai punti 3 e 5 del decreto 1534/2005;
preso atto che il Procuratore pubblico ha precisato che la detenzione è iniziata il 17 marzo 2005 e non il 18 marzo 2005 come erroneamente indicato sul decreto di accusa;
sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa;
sentito il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento dell’accusato per i quattro reati oggetto dell’odierno dibattimento, mentre in via subordinata chiede la riduzione della pena in funzione dello stato psicologico e della scemata responsabilità dell’accusato; non si oppone all’espulsione dal territorio svizzero e alle confische indicate nei decreti di accusa e di quela di 3 grammi di marijuana prospettata dal giudice nel corso dell’odierno dibattimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
1.2. ingiuria
1.3. infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti
1.4. conducenti senza licenza di circolazione ed assicurazione di responsabilità civile
per i fatti descritti nei decreti di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere ordinata la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.
4. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 20 gennaio 2003.
5. Se deve essere ordinata la confisca e la distruzione di un tronchesino e di una siringa con ago sequestrati il 18 giugno 2004 e di ca. 3 grammi di marijuana sequestrati dalla Polizia ferroviaria il 21 giugno 2004, come pure la confisca di un coltello marca “__________” sequestrato dalla Polizia ferroviaria il 21 giugno 2004.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 55, 58, 59, 63, 68, 139 cifra 1 combinato con l’art. 172ter, 177, 285 cifra 1, 291 CP; 95 cifra 1, 96 cifra 1, 2 e 3, 97 cifra 1 LCStr, 33 cpv. 1 Larm; 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, ingiuria, infrazione alla LF sugli stupefacenti e conducenti senza licenza di circolazione ed assicurazione di responsabilità civile per i fatti compiuti nelle circostanze descritte ai punti 2 e 4 del decreto di accusa n. 1534/2005 del 15 aprile 2005 e ai punti 1 e 2 del decreto di accusa n. 2604/2004 del 16 agosto 2004.
rileva che ACCU 1 é pure autore colpevole di furto di poca entità, violazione del bando, abuso della licenza e delle targhe, circolazione senza licenza di condurre, infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, reati per i quali non é stata fatta opposizione ai decreti di accusa citati o la stessa é stata ritirata.
condanna ACCU 1
1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da dedurre il carcere preventivo sofferto a partire dal 17 marzo 2005, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella decretata dall’Amtsstatthalteramt di Lucerna il 12 gennaio 2005;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 640.-.
condanna ACCU 1 alla pena dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 20 gennaio 2003.
ordina la confisca e la distruzione di un tronchesino e di una siringa con ago sequestrati il 18 giugno 2004 e di ca. 3 grammi di marijuana sequestrati dalla Polizia ferroviaria il 21 giugno 2004, come pure la confisca di un coltello marca “__________” sequestrato dalla Polizia ferroviaria il 21 giugno 2004.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 340.00 spese giudiziarie
fr. 640.00 totale