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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.07.2005 10.2005.185

19 juillet 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·673 mots·~3 min·1

Résumé

danneggiamento con un pugno di uno specchietto retrovisore di una vettura

Texte intégral

CIVI 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2005.185 DA 1294/2005

Bellinzona 19 luglio 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         danneggiamento,

                                        per avere, a Bellinzona in data 1. marzo 2005, colpendolo con un pugno, intenzionalmente distrutto lo specchietto retrovisore destro della vettura Mercedes C180 targata __________ di proprietà di __________ __________ (danno quantificato dalla parte civile in fr. 1'973.65);

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall’art. 144 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 1294/2005 di data 7 aprile 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al versamento alla parte civile __________ __________, __________, dell'importo di fr. 589.30, a titolo di risarcimento. Per eventuali altre pretese, si rinvia al competente foro civile.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 aprile 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 19 luglio 2005, al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1294/2005 del 7 aprile 2005?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        4.  Possono essere riconosciute, e se sì in che misura, le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile?

                                        5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1294/2005 del 7 aprile 2005;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

                                        2.  al versamento alla parte civile __________ __________ dell’importo di fr. 589.30 a titolo di risarcimento;

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

rinvia                               la parte civile __________ __________ al competente foro civile per le ulteriori pretese di risarcimento;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      850.00       totale

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