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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.05.2005 10.2005.175

10 mai 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·965 mots·~5 min·1

Résumé

per aver venduto ripetutamente "bolas" e cosumato ripetutamente cocaina

Texte intégral

Incarto n. 10.2005.175, 10.2005.203/pg DA 1371/2005

Bellinzona 10 maggio 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

 ACCU 1       (difeso da:   DUF 1 )  

prevenuto colpevole di    

                                 1.     ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, ripetutamente venduto cocaina sottoforma di "bolas" per un quantitativo complessivo pari a ca. 7 grammi,

                                         e meglio per avere, nelle sottoelencate occasioni e circostanze:

                                         1.1

                                         fra il mese di agosto 2003 e il mese di settembre 2003 a __________, ripetutamente venduto a __________, un quantitativo complessivo di ca. 10 "bolas" di cocaina;

                                         1.2

                                         fra il mese di agosto 2003 e il mese di novembre 2004 a __________ ripetutamente venduto a __________, un quantitativo complessivo di ca. 5 "bolas" di cocaina;

reato previsto                      dall'art. 19 cifra 1 LStup;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

2.      ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, in località imprecisate del canton Ticino      nel corso del 2005, ripetutamente consumato un quantitativo imprecisato di          cocaina:

reato previsto                      dall'art. 19a cifra 1 LStup;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 6 aprile 2005 n. DA 1371/2005 del   AINQ 1  che propone la condanna:

                                        A valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli il 20.09.2004 dalla Magistratura dei minorenni del Canton Ticino.

                                        1.  Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione.

                                        2.  Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di   

                                             3 (tre) anni.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

                                              fr. 100.--.

                                         4.  Ordina la confisca del telefono cellulare marca Nokia con relativa scheda

                                             Sunrise ed un foglietto contenente codici PIN sequestrati dalla polizia il 10

                                             marzo 2005;

e

                                         infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, a __________ nel corso del 2004, ripetutamente venduto a __________ cocaina sottoforma di "bolas" per un quantitativo complessivo pari ad almeno ca. 10 grammi,

reato previsto                      dall'art. 19 cifra 1 LStup;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 28 aprile 2005 n. DA 1695/2005 del Procuratore pubblico Mario Branda, Bellinzona, che propone la condanna:

                                        A valere quale pena aggiuntiva a quella inflittagli il 6 aprile 2005 n. DA 1371/2005 del Procuratore pubblico Mario Branda, Bellinzona.

                                        1.  Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da espiare.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

viste                                  le opposizioni ai decreti di accusa interposta tempestivamente in data 11 aprile 2005 e 2 maggio 2005;

indetto                               il dibattimento 10 maggio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, l’interprete, mentre il Procuratore pubblico con lettere 20 aprile 2005 e 9 maggio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma dei decreti di accusa impugnati;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, il quale chiede in sostanza il proscioglimento dell’accusato per mancanza di prove per il reato di ripetuta infrazione alla LStup e in via subordinata, nel caso il suo patrocinato fosse riconosciuto colpevole dei reati oggetto del presente procedimento, la riduzione della pena a sessanta giorni di detenzione rimettendosi al giudice per quanto riguarda la pena accessoria dell’espulsione;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     Se __________ è autore colpevole di:

                                        1.1.  ripetuta infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

                                        1.2.  ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         per i fatti descritti nei decreti di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

                                 3.     Se deve essere inflitta la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.

                                 4.     Se deve essere ordinata la confisca del telefono cellulare marca Nokia con relativa scheda Sunrise ed un foglietto contenente codici PIN sequestrati dalla polizia il 10 marzo 2005.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19 cifra 1, 19 a cifra 1 LStup; 1 OCP 1; 55, 58, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei decreti di accusa n. DA 1371/2005 del 6 aprile 2005 e n. DA 1695/2005 del 28 aprile 2005;

condanna                    ACCU 1

                                    1.  alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da dedurre il carcere preventivo sofferto.

                                    2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- .

condanna                         __________ alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

ordina                              la confisca del telefono cellulare marca Nokia con relativa scheda Sunrise ed un foglietto contenente codici PIN sequestrati dalla polizia il 10 marzo 2005.        

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

             Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di  ACCU 1

                                        fr.                  300.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  300.00            spese giudiziarie

                                        fr.                  600.00            totale

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