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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.06.2005 10.2005.129

7 juin 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·646 mots·~3 min·3

Résumé

per aver circolato in stato di ubriachezza

Texte intégral

Incarto n. 10.2005.129/bep DA 919/2005

Bellinzona 7 giugno 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         circolazione in stato di inattitudine

     per aver condotto l'autovettura VW targata (I) VA B11192 essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.39 - max. 1.53 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2002 per analogo reato (alcolemia: 2.74 grammi per mille);

reato previsto                     dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

fatti avvenuti                       a Magadino, il 6 gennaio 2005;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 919/2005 di data 14 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena dio 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 1'200.--.

                                        3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 18.11.2002.

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 marzo 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 7 giugno 2005, al quale è comparso l’accusato mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa ed acquisiti i documenti da 1 a 5 prodotti il 14 aprile 2005 dall’accusato, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se __________ è autore colpevole di circolazione in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

                                 3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 18.11.2002.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di circolazione in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 919/2005 del 14 marzo 2005.

condanna                         Antonio ACCU 1

                                        1.  alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 1'200.-;

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.-.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

revoca                              il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 18.11.2002.

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Camorino (80022),

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                          1'200.00  multa

                                        fr.                  200.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  350.00            spese giudiziarie                     

                                        fr.                          1'750.00 totale

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