Incarto n. 10.2005.10/AMM DA 4247/2004
Bellinzona 18 marzo 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
accusato di 1. circolazione in stato di ebrietà
per aver condotto l'autovettura Renault targata __________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dal controllo medico del 7 novembre 2004 concludente per uno stato di ebrietà “media”;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 vLCS;
fatti avvenuti a __________ il 7 novembre 2004;
2. opposizione alla prova del sangue
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, nonostante l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 3 vLCS;
fatti avvenuti a __________ il 7 novembre 2004;
3. circolazione malgrado la revoca
per aver condotto la vettura riferita al punto 1 sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa il 13 dicembre 2001 per un periodo indeterminato;
reato previsto dall'art. 95 n. 2 vLCS;
fatti avvenuti sul tratto __________ il 7 novembre 2004;
4. lesioni semplici
per aver intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________ colpendolo con una testata e spintonandolo per terra procurandogli le lesioni descritte nel certificato medico 7 novembre 2004 dell'Ospedale __________;
reato previsto dall'art. 123 n. 1 CP;
fatti avvenuti a __________ il 7 novembre 2004;
5. ingiuria
per avere, alla presenza di terze persone, offeso l'onore di __________ tacciandolo di “…__________…” e “…__________…”;
reato previsto dall'art. 177 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti a __________ il 7 novembre 2004;
6. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, detenuto per il suo consumo personale 2 grammi di haschisch;
reato previsto dall'art. 19a n. 1 LStup;
fatti avvenuti a __________ il 7 novembre 2004;
perseguito con decreto d’accusa DA 4247/2004 del 16 dicembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:
1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da espiare,
2. alla multa di fr. 1000.–,
3. alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 14 luglio 2003,
4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–,
e inoltre 5. rinvia __________ al foro civile per eventuali pretese di risarcimento,
6. ordina la confisca e la distruzione di 2 grammi di haschisch sequestratigli dalla polizia il 7 novembre 2004;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 20 dicembre 2004 dall’imputato;
indetto il dibattimento 18 marzo 2005, al quale è comparso l’accusato;
accertate le generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;
preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato d’ebrietà e/o opposizione alla prova del sangue e/o circolazione malgrado la revoca e/o lesioni semplici e/o ingiuria e/o contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova,
2.3 se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso:
– alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 14 luglio 2003,
– alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione decretata dalle Assise correzionali di Lugano il 18 gennaio 2002,
– alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 4 marzo 2002,
o, in caso di risposta negativa, se dev'essere prolungato il rispettivo periodo di prova;
3. se dev'essere ordinata la confisca e la distruzione di 2 grammi di haschisch sequestratigli dalla polizia il 7 novembre 2004;
4. il giudizio sugli oneri processuali;
visti gli art. 91 cpv. 1 e 3, 95 n. 2 vLCS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004); 41, 48 seg., 58, 63, 68, 123 n. 1 e 177 cpv. 1 CP; 19a n. 1 LStup; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCS, di opposizione alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 vLCS, di circolazione malgrado la revoca, art. 95 n. 2 vLCS, di lesioni semplici, art. 123 n. 1 CP, di ingiuria, art. 177 CP, e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LStup, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa DA 4247/2004 del 16 dicembre 2004 (con la precisazione che le lesioni semplici sono limitate alle conseguenze della testata, ad esclusione dello spintonamento, e l’ingiuria è limitata all’epiteto “__________”);
condanna ACCU 1
1. alla pena di 80 (ottanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni,
2. alla multa di fr. 750.–,
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.–;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 14 luglio 2003, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova,
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 4 marzo 2002, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova,
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione decretata dalle Assise correzionali di Lugano il 18 gennaio 2002, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova,
rinvia __________ al foro civile per eventuali pretese di risarcimento,
ordina: – la confisca e la distruzione di 2 grammi di haschisch sequestratigli dalla polizia il 7 novembre 2004;
– l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81098), – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico del condannato:
fr. 750.– multa
fr. 200.– tassa di giustizia
fr. 350.– spese giudiziarie
fr. 1300.– totale