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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.03.2005 10.2004.502

21 mars 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,345 mots·~7 min·2

Résumé

circolazione in stato di ebrietà, sbandamento

Texte intégral

Incarto n. 10.2004.502 ROC/MAM DA 4188/2004

Bellinzona 21 marzo 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1; difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di    1.  circolazione in stato di ebrietà

                                        per avere condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 – max. 2.22 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia: 2.50 grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.22. grammi per mille) per analogo reato;

fatti avvenuti                       a __________ il 30.10.2004;

reato previsto                     dall’art. 91 cpv. 1 LCS;

2.    infrazione alle norme delle circolazione

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;

fatti avvenuti                       a __________ il 30.10.2004;

reato previsto                     dall’art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

perseguito                         con decreto d'accusa no. 4188/2004 del 13 dicembre 2004 del Procuratore Pubblico, AINQ 1, che propone la condanna del prevenuto:

                                 1.     Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione da espiare.

                                 2.     Alla multa di fr. 1'000.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                 3.     Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 17.12.2001 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

                                 4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

 periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

                                       17 dicembre 2004;

indetto                               il pedissequo dibattimento di data 21 marzo 2005, al quale ha partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico con lettera del 22 febbraio 2005, ed avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenirvi postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;   

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, il quale non contesta i fatti di cui al decreto d’accusa impugnato,

                                       ma postula la concessione della sospensione condizionale della pena privativa

                                        della libertà personale, come pure la non revoca del beneficio della

        sospensione condizionale concesso alla pena 90 giorni di detenzione

        decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano in data

        17.12.2001;

sentito                               da ultimo l'accusato si rimette a quanto affermato dal suo difensore,

                                        riconoscendo le proprie responsabilità ed appellandosi alla clemenza

                                        del Giudice;

posti                                a giudizio i seguenti quesiti:

1.È ACCU 1 autore colpevole di

1.1.    circolazione in stato di ebrietà

                                        per avere, a __________ il 30.10.2004, condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 – max. 2.22 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia: 2.50 grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.22. grammi per mille) per analogo reato;

1.2.    infrazione alle norme delle circolazione                    

                                        per avere, a __________ il 30.10.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;

                                       2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1.1. e/o 1.2., se deve

                                           essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

       concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

       lasso di tempo.

4. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso

       alla pena 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero

       Pubblico di Lugano in data 17.12.2001

5.In caso di risposta negativa al quesito no. 4, se l’accusato deve essere

      ammonito formalmente a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.

6.Deve essere ordinata una norma di comportamento ex art. 41 cfr. 2 cpv. 1

       CPS e, se sì, quale?

7.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. art. 41 cfr. 4 CPS .

8.In caso di risposta affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono

                                               essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 91 cpv. 1 LCS, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e negativamente al 4;

dichiara                           ACCU 1, , , , , , ,

                                        ,

                                        colpevole di

1.    circolazione in stato di ebrietà

                                        per avere, a __________ il 30.10.2004, condotto l’autovettura __________ targata

                                        __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 – max. 2.22

                                        grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia:

                                        2.50 grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.22. grammi per mille) per

                                        analogo reato;

  2.   infrazione alle norme delle circolazione                    

                                        per avere, a __________ il 30.10.2004, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale.

di conseguenza

condanna                        ACCU 1, , , , , , ,

                                       ,;

                                 1.     Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 2'000.- (duemila), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 300.- e delle spese giudiziarie di Fr. 400.--.

ed inoltre                    4.     Non revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena di 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 17.12.2001, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS).

5.    Quale norma di comportamento (art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS), è ordinato al

        condannato di astenersi dal consumo di qualsivoglia bevanda alcolica

        per l’intera durata del periodo di prova di cui al punto no. 1 del presente

        dispositivo.

6.     Quale ulteriore norma di comportamento (art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS) è fatto

        ordine al condannato di sottoporsi a regolari controlli e sedute di

        consulenza psicoeducativa ad opera dell’Ingrado, Centro di Cura

        dell’Alcolismo, Consultorio di Lugano, Via Trevano 6 (no. Tel. 091 923 92 83)

        per l’intera durata del periodo di prova di cui al punto no. 1 del presente

        dispositivo.

ordina                              La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

 periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

ammonisce                     formalmente l’accusato a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

       Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona  Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano  Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                               Il segretario:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr.   2'000.00      multa

fr.     300.00       tassa di giustizia

fr.     400.00       spese giudiziarie

Fr. 2'700.00       Totale

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