Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.04.2005 10.2004.501

12 avril 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,208 mots·~6 min·3

Résumé

falsità in documenti per compiere una truffa e un'appropriazione indebita

Texte intégral

Incarto n. 10.2004.501 DA 4125/2004

Bellinzona 12 aprile 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuta colpevole di         1.  truffa,

                                             per avere, a __________, in data 12 e 13 gennaio 2004, per procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia i collaboratori della ditta __________, inducendo così tale ditta ad atti pregiudizievoli del proprio patrimonio e meglio a consegnarle una lavatrice marca AEG del valore di fr. 1'840.--,

                                             consistendo l’inganno astuto:

·         nell’essersi presentata ai collaboratori della ditta __________ sotto le mentite spoglie di __________, considerato che le sue vere generalità erano note alla ditta fornitrice, la quale vantava un credito nei suoi confronti per precedente fornitura del 1999;

·         nell’aver indotto la __________ ad allestire il contratto d’acquisto 12 gennaio 2004 e il bollettino di consegna 13 gennaio 2004 con le citate false generalità dell’acquirente (__________), riportate conseguentemente anche sulla polizza di versamento;

·         nell’aver sottoscritto il citato contratto d’acquisto e successivo bollettino di fornitura con le citate false generalità, modificando pure la propria firma in calce a tali documenti rispetto a quella del contratto per la precedente fornitura del 1999;

·         nell’aver sottaciuto alla ditta fornitrice la sua disastrosa situazione finanziaria e conseguentemente la mancanza di volontà di pagare il prezzo di fr. 1'840.--, così come di essere la persona pregiudicata per reati specifici;

                                             (la parte lesa __________ si è costituita parte civile);

                                             fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;

                                             reato previsto dall’art. 146 cpv. 1 CPS;

                                        2.  appropriazione indebita,

                                             per avere, a __________, nel corso del periodo febbraio/aprile 2004, al fine di procacciarsi un indebito profitto, approfittato della sua qualità di cassiera dell’”__________”, per appropriarsi indebitamente di denaro a lei affidato da tale __________, e meglio,

                                             per avere indebitamente operato sul ccp __________ intestato alla citata __________, in particolare utilizzato abusivamente la Postcard __________ per eseguire diversi prelevamenti ammontanti a complessivi fr. 2'076.50, rispettivamente riscuotendo due assegni, di complessivi fr. 770.--;

                                             e quindi per essersi illecitamente appropriata di un totale di fr. 2'846.50 di pertinenza della __________, denaro che ha poi utilizzato per scopi personali;

                                             (la parte civile __________ è stata nel frattempo risarcita con fr. 3'000.--);

                                             fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;

                                             reato previsto dall’art. 138 cpv. 1 CPS;

                                        3.  falsità in documenti,

                                             per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto precedente 1.1. (recte: 1), per procacciare a sé un indebito profitto, nonché per perfezionare l’inganno astuto di cui alla truffa sub. 1.1. (recte: 1), ripetutamente formato e usato documenti falsi, in particolare sottoscritto con false generalità il contratto di acquisto 12 gennaio 2004 e un bollettino di fornitura 13 gennaio 2004 con la ditta __________;

                                             fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;

                                             reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CPS;

perseguita                         con decreto d’accusa n. DA 4125/2004 di data 6 dicembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 1'840.--, a titolo di risarcimento.

                                             Per eventuali ulteriori pretese di risarcimento alle parti civili __________ e __________ si rinvia al competente foro civile.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

                                        4.  Revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino con decreto d'accusa del 3 novembre 2003 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 dicembre 2004 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 12 aprile 2005, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 22 febbraio 2005, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.       L’imputata è autrice colpevole di:

                                        1.1.    Truffa,

                                        1.2.    Appropriazione indebita,

                                        1.3     Falsità in documenti,

                                                  per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 4125/2004 del 20 dicembre 2004?

                                        2.       In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.       L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.       L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.       Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata nei confronti dell’imputata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 3 novembre 2003, e, se sì, a quali condizioni?

                                        6.       Deve essere confermata la condanna dell’imputata al versamento alla parte civile __________ di fr. 1'840.-- a titolo di risarcimento?

                                        7        Deve essere confermato il rinvio delle parti civili al competente foro civile per le loro eventuali ulteriori pretese di risarcimento?

                                        8.       A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 138 cpv. 1, 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti:

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di:

                                        1.  truffa, art. 146 cpv. 1 CPS,

                                        2.  appropriazione indebita, art. 138 cpv. 1 CPS,

                                        3.  falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,

                                             per i fatti compiuti a __________ e __________ il 12/13 gennaio 2004, rispettivamente nel periodo febbraio-aprile 2004, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 4125/2004 del 6 dicembre 2004;

condanna                         ACCU 1,

                                        1.  alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

                                        2.  al versamento alla parte civile __________ dell’importo di fr. 1'840.--, a titolo di risarcimento;

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

rinvia                               le parti civili __________ e __________ al competente foro civile per le eventuali ulteriori pretese di risarcimento;

revoca                             il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino con decreto d'accusa del 3 novembre 2003 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);

avverte                             la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

                                        Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                  200.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  150.00            spese giudiziarie

                                        fr.                  350.00            totale

10.2004.501 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.04.2005 10.2004.501 — Swissrulings