1. LESA 1 2. LESA 2 3. LESA 3
Incarto n. 10.2004.487/AMM DA 3805/2004
Bellinzona 19 maggio 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Lucia Ferrazzo in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso dall’avv. __________, __________)
accusato di rissa
per avere, a __________ l’11 settembre 2004, preso parte a una rissa che ebbe per conseguenza le lesioni dei minorenni __________ attestate dai certificati medici, agli atti, del 12 settembre 2004 del dr med. __________ dell’Ospedale __________;
reato previsto dall'art. 133 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 3805/2004 del 15 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 30 novembre 2004 dall’imputato;
indetto il dibattimento 19 maggio 2005, cui sono intervenuti l’accusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;
sentito il difensore, il quale – in sintesi – conclude per la derubricazione della pena in una multa, che tenga conto della modesta situazione finanziaria dell’imputato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di rissa;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
preso atto che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;
visti gli art. 133 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara ACCU 1
autore colpevole di rissa, art. 133 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3805/2004 del 15 novembre 2004;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 1000.–;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico del condannato:
fr. 1000.– multa
fr. 150.– tassa di giustizia
fr. 150.– spese giudiziarie
fr. 1300.– totale