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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.03.2005 10.2004.477

23 mars 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·659 mots·~3 min·2

Résumé

circolazione in stato di ebrietà, omesso di rispettare segnale luminoso che indicava l'obbligo di svoltare a destra.

Texte intégral

Incarto n. 10.2004.477/bep DA 3968/2004

Bellinzona 23 marzo 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1)

prevenuto colpevole di    1.  circolazione in stato di ebrietà

                                        per aver condotto l'autovettura Lancia targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.94 - max. 1.06 grammi per mille);

reato previsto                     dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

fatti avvenuti                       a __________;

                                    2.  infrazione alle norme della circolazione

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente omesso di ottemperare ad un segnale luminoso lampeggiante con obbligo di svoltare a destra, eseguendo una manovra di svolta a sinistra ove vige la linea di sicurezza;

reato previsto                     dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; art. 70 cpv. 1 OSStr;

fatti avvenuti                       a Genestrerio il 31.08.2004;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 3968/2004 di data 29 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  Al pagamento della multa di fr. 1'000.--.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 novembre 2004 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 23 marzo 2005, al quale sono comparsi l’accusato ed il difensore, mentre il Procuratore pubblico con scritto 7 febbraio 2005 ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato; 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale ritiene eccessivo che per i reati commessi venga inflitta la pena della detenzione, chiede che la pena venga limitata ad una multa di fr. 1'000.--;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

                                        1.1.  circolazione in stato di ebrietà

                                        1.2.  infrazione alle norme della circolazione

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr, 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; art. 70 cpv. 1 OSStr; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                       ACCU 1

                                        autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3968/2004 del 29 novembre 2004;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 1'200.--;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1'200.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie                     

                                        fr.                    1'700.00       totale

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