Incarto n. 10.2004.467 DA 3568/2004
Bellinzona 4 marzo 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1,)
prevenuto colpevole di 1. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
a __________,
il 17 gennaio 2004,
violato gravemente le norme della circolazione stradale,
cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui,
in particolare per aver circolato con la vettura __________ __________ targata __________ alla velocità di 92 Km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, su un tratto di strada con limitazione della velocità a 60 Km/h. orari;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
2. ripetuta circolazione nonostante revoca della licenza di condurre
per avere,
nel __________,
nel periodo dal 17 gennaio 2004 al 7 agosto 2004,
più volte, ma in almeno due occasioni, a __________ il 17 gennaio 2004 e a __________ il 7 agosto 2004, guidato la vettura __________ __________ targata __________,
nonostante revoca della licenza di condurre decretata dalla competente Autorità il 02.12.1993 per tempo indeterminato;
reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
3. furto d’uso
per avere,
a __________,
il 7 agosto 2004,
in danno di __________ __________,
sottratto, a scopo d’uso, l’automobile __________ __________ targata __________;
reato previsto dall’art. 94 cifra 1 LCStr;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo
perseguito con decreto d’accusa n. DA 3568/2004 di data 03.11.2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione da espiare. 2. Alla multa di fr. 1'000.--. 3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico il 27.05.2002. 4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--. 5. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Kreispräsident Schams il 14.10.2002 ma ne prolunga di 1 (uno) anno il
periodo di prova.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 novembre 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 4 marzo 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore e il Procuratore pubblico Monica Casalinuovo;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede che venga sentito come teste __________ __________, il quale potrà chiarire l’attuale situazione personale dell’accusato e le sue relazioni con i figli;
sentito il Procuratore pubblico, il quale non ha osservazioni in merito a questa audizione;
sentito il teste __________ __________;
sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa;
sentito il difensore, il quale chiede che la pena venga sospesa e che non venga revocata la precedente condanna a venti giorni di detenzione, poiché si deve tener conto della nuova situazione famigliare dell’accusato, al quale sono stati affidati dal dicembre 2003 i due figli;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. grave infrazione alle norme della circolazione
1.2. ripetuta circolazione nonostante revoca della licenza di condurre
1.3. furto d’uso
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
3.Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 27.05.2002.
4. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Kreispräsident Schams il 14.10.2002letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr, 95 cifra 2 LCStr, 94 cifra 1 LCStr; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, furto d'uso e ripetuta circolazione nonostante revoca della licenza di condurre per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3568/2004 del 3 novembre 2004;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione da espiare;
2. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 27.05.2002.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Kreispräsident Schams il 14.10.2002 ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.- multa
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 1350.- totale