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Incarto n. 10.2004.463/AMM 3755/2004
Bellinzona 11 maggio 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 , (difeso dall’avv. __________, __________)
accusato di 1. circolazione in stato di ebrietà
per avere condotto l'autovettura Toyota targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.34 - max. 2.73 grammi per mille), sebbene fosse già stato condannato nel 2004 per analogo reato (alcolemia: 2.06 grammi per mille);
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 vLCS;
2. circolazione malgrado la revoca
per aver condotto la vettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 27 maggio 2004 per il periodo 19 aprile – 3 settembre 2004;
reato previsto dall'art. 95 n. 2 vLCS;
fatti avvenuti a __________ il 20 agosto 2004;
perseguito con decreto d’accusa n. 3755/2004 del 15 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:
1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni,
2. alla multa di fr. 1200.–,
3. alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 14 giugno 2004,
4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 24 novembre 2004 dall’imputato;
indetto il dibattimento 11 maggio 2005, cui sono comparsi l’accusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;
sentito il difensore, il quale non contesta i reati né la loro gravità oggettiva, pur evocando la particolare situazione in cui l'imputato si è venuto a trovare; inoltre egli non è mai stato dedito all'alcool (e non ha più bevuto dopo di allora), come ha potuto constatare del resto il medico che ha redatto il rapporto del centro Ingrado menzionato nella seconda decisione della Sezione della circolazione prodotta al dibattimento, in cui veniva revocato l’obbligo di sottoporsi ai relativi controlli; né l’accusato ha mai tentato di giustificare o di banalizzare i reati: si è reso anzi conto della gravità delle infrazioni, in cui non ricadrà più; tenuto conto di quanto sopra, il difensore chiede di dare all'imputato un'ultima possibilità e di mantenere il beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna, rinunciando d’acchito – qualunque sia l’esito del giudizio – a un’indennità per ripetibili;
preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato d’ebrietà e/o circolazione malgrado la revoca;
2. in caso di risposta affermativa:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova,
2.3 se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 14 giugno 2004 o, in caso di risposta negativa, se dev'essere prolungato il periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
visti gli art. 91 cpv. 1 e 95 n. 2 vLCS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004); 41, 48 seg., 63 e 68 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCS, e di circolazione malgrato la revoca, art. 95 n. 2 vLCS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3755/2004 del 15 novembre 2004;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni,
2. alla multa di fr. 1200.–,
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 14 giugno 2004, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione dei permessi e dell’immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona, – Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80885), – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico del condannato:
fr. 1200.– multa
fr. 250.– tassa di giustizia
fr. 350.– spese giudiziarie
fr. 1800.– totale