CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2004.454/AMM DA 3833/2004
Bellinzona 27 aprile 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso dall’avv.,)
accusato di 1. ingiuria
per avere, a __________ il 13 agosto 2003, offeso l'onore di __________ dandogli del "bastardo";
2. minaccia
per avere, a __________ il 13 agosto 2003, incusso spavento e timore a __________ minacciandolo con le parole "ti stendo";
reati previsti dagli art. 177 e 180 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 3833/2004 del 16 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. alla multa di fr. 300.–,
2. per ogni pretesa __________ è rinviato al competente foro civile,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 18 novembre 2004 dall’imputato;
indetto il dibattimento 27 aprile 2005, cui sono comparsi l’accusato, la parte civile e il rispettivo patrocinatore;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione testimoniale della di lui moglie;
sentiti – il legale di parte civile, che – in estrema sintesi – conclude per la conferma del decreto d’accusa, con protesta di spese e di ripetibili come da nota professionale esibita al dibattimento odierno;
– il difensore, che – in estrema sintesi – conclude per il proscioglimento dell’imputato da entrambi i capi d’accusa (o quanto meno, in subordine, per l’esenzione dalla pena a norma dell’art. 177 cpv. 2 o cpv. 3 CP) e si oppone, comunque sia, al giudizio sulle pretese civili ancorché in forma di ripetibili, il rinvio al foro civile di cui al decreto d’accusa non essendo stato oggetto di opposizione;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di ingiuria e/o minaccia;
2. se sì, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;
3. il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177 e 180 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria, art. 177 cpv. 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3833/2004 del 16 novembre 2004;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di minaccia, art. 180 CP, per i fatti descritti nel medesimo decreto d’accusa;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 150.–,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;
respinge la pretesa di ripetibili formulata dalla parte civile;
dà atto alla parte civile che nel decreto d’accusa è stata rinviata per le sue pretese al competente foro civile;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
Intimazione a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico del condannato:
fr. 150.– multa
fr. 150.– tassa di giustizia
fr. 150.– spese giudiziarie
fr. 450.– totale