Incarto n. 10.2004.451 DA 3497/2004
Bellinzona 8 marzo 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
detenuto il 21 settembre 2004;
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (aiuto all’’entrata illegale),
per avere, in data 20 settembre 2004, favorito l’entrata illegale in Svizzera della cittadina colombiana __________ (17 giugno 1948), priva di validi certificati di legittimazione (passaporto privo del necessario visto), trasportandola a bordo della vettura Alfa Romeo targata __________ attraverso il valico doganale di Dirinella in provenienza dall’Italia;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LLDS, richiamato l’art. 41 cifra 1 e 3 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 3497/2004 di data 25.10.2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 24 febbraio 2003.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 novembre 2004 dal difensore;
indetto il dibattimento 8 marzo 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 21 gennaio 2005, non è comparso, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto all’entrata illegale) per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3497/2004 del 25 ottobre 2004?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 24 febbraio 2003?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 3 cpv. 1, 41 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto all'entrata illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS,
per i fatti compiuti a Dirinella il 20 settembre 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3497/2004 del 25 ottobre 2004;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 24 febbraio 2003;
avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato in contumacia può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona
Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale