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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.09.2005 10.2004.449

30 septembre 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·4,876 mots·~24 min·1

Résumé

Ripetuta entrata illegale (passaporto privo del necessario visto) e soggiorno illegale (attività lucrativa senza permesso); colpire con pugno al volto una persona, legittima difesa

Texte intégral

CIVI 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2004.449 DA 3593/2004

Bellinzona 30 settembre 2005  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

                                        detenuto il 18 ed il 19 settembre 2004

prevenuto colpevole di         1.  lesioni semplici,

                                             per avere, in data 5 agosto 2003 a __________ nei pressi del bar __________, eccedendo i limiti della legittima difesa, sferrato un violento pugno al volto di CIVI 1, immediatamente dopo che questi stava ingiustamente per colpirlo con un casco da motociclista, cagionandogli le lesioni attestate dai certificati medici, agli atti, del 5 agosto 2003 dell’Ospedale regionale di __________, del 7 agosto 2003 e del 22 settembre 2003 del dott. med. __________ di __________, nonché del 18 e del 20 agosto 2003 del Kantonsspital di __________;

                                        2.  infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata e soggiorno illegali),

                                             per essere entrato illegalmente in Svizzera attraverso il valico doganale di __________, ripetutamente in date imprecisate nel periodo 10 maggio 2003 - 7 agosto 2003 come pure l’11 settembre 2004, privo di validi certificati di legittimazione (passaporto privo del visto richiesto), nonché per aver soggiornato illegalmente in Svizzera per imprecisati periodi fra il 10 maggio 2003 e il 7 agosto 2003, come pure fra l’11 e il 18 settembre 2004, segnatamente a __________, __________ e a __________, svolgendo, nel primo indicato lasso temporale, attività lucrativa per complessivi quaranta giorni, sprovvisto del necessario permesso di Polizia degli stranieri, percependo un salario giornaliero di fr. 120.--;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti                       dagli art. 123 cifra 1 CPS, combinato con l’art. 33 cpv. 2 CPS, nonché dall’art. 23 cpv. 1 LDDS, richiamati gli art. 41 cifra 1, 55 e 66 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 3593/2004 di data 27 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, dedotto il carcere preventivo sofferto.

                                        2.  Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni (art. 55 CPS).

                                        3.  Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1 __________, __________, è rinviata al competente foro civile.

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l'opposizione parziale interposta tempestivamente in data 12 novembre 2004 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 30 settembre 2005, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore, la parte civile ed il suo patrocinatore, e l’interprete, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

preso atto                          che l’opposizione non riguarda il punto n. 3 del dispositivo del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa,

ricordato                            che la difesa ha preliminarmente rilevato come l’assenza del Sostituto Procuratore pubblico non sia stata da lui notificata alle parti entro il termine di tre giorni dall’intimazione dell’ordinanza sulle prove come disposto dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ed ha altresì ribadito la propria opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze istruttorie predibattimentali, in particolare i verbali di audizione;

rilevato                              che la parte civile non ha formulato osservazioni in proposito;

osservato                           che il giudice ha respinto l’opposizione generica all’uso dibattimentale delle risultanze istruttorie predibattimentali, rinviando alle motivazioni contenute nell’ordinanza 11 marzo 2005, con la quale era già stato statuito in merito;

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato e dei testi;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale sottolinea l’importanza delle lesioni subite dal suo assistito e rileva come in tutto l’arco del dibattimento non abbia sentito nemmeno una parola di scuse da parte dell’imputato. Sulla base delle risultanze istruttorie chiede la conferma del decreto d’accusa relativamente al primo capo d’imputazione;

sentito                               il difensore, il quale ribadisce preliminarmente che l’infrazione alla LDDS è ammessa. Per contro, pur non contestando che la parte civile abbia subito delle lesioni, egli contesta il capo di imputazione di lesioni semplici. In particolare, egli sostiene che il colpo inferto dall’accusato alla vittima non era tale da poter provocare una rottura della mascella come quella riscontrata dai sanitari e che, inoltre, esso è stato sferrato per legittima difesa a seguito dell’aggressione messa in atto dalla parte civile, assistita dal fratello. A mente della difesa, sulla base delle odierne risultanze istruttorie, nonché dei verbali non contestati, sono date le condizioni per riconoscere la legittima difesa e per considerarla adeguata alle circostanze, dunque non eccessiva. Pertanto, in applicazione dell’art. 33 cpv. 1 CPS, egli chiede, in via principale, il proscioglimento dall’accusa di lesioni semplici, e, in via subordinata, l’esenzione dalla pena, in virtù dell’art. 33 cpv. 2 seconda frase CPS, considerato il fatto che il suo assistito si è inaspettatamente trovato in una situazione di pericolo che lo ha comprensibilmente indotto in uno stato di paura e scusabile eccitazione/sbigottimento. Postula quindi una sostanziale riduzione della pena. In considerazione di ciò e del fatto che il suo cliente è coniugato con una cittadina svizzera ed è al beneficio di un permesso di dimora, si oppone alla pena accessoria dell’espulsione. In via subordinata, chiede che la stessa venga sospesa condizionalmente per il periodo minimo previsto dalla legge. Protesta infine tasse, spese e congrue ripetibili;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Lesioni semplici,

                                        1.2.  Ripetuta infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata e soggiorno illegali),

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3593/2004 del 27 ottobre 2004?

                                        2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        2.1.  Può essere riconosciuta la legittima difesa ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 CPS?

                                        2.2.  L’imputato può essere mandato esente da pena ai sensi dell’art. 33 cpv. 2 seconda frase CPS?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.    Deve essere comminata la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero, e, se sì, a quali condizioni?

                                        6.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e assegnate le ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto:

                                 1.     Il signor ACCU 1 è nato il 1. luglio 1962 a __________ nella __________ .

                                        Dopo aver concluso le scuole dell’obbligo, si è iscritto alla scuola professionale con l’intenzione di conseguire il diploma quale operaio nel settore tessile. Dopo soli due anni ha abbandonato gli studi, dedicandosi dapprima all’agricoltura nell’azienda di famiglia e poi lavorando per 3 anni in una ditta attiva nel ramo tessile. In seguito, è tornato a prestare la propria opera nell’azienda agricola di famiglia.

                                        Nel 1984 si è sposato una prima volta. Da questa unione sono nati due figli, ora maggiorenni.

                                        Il 10 giugno 2005 ha nuovamente contratto matrimonio davanti all’Ufficiale dello stato civile del Comune di __________ con la signora __________. Attualmente, egli è in possesso di un permesso di dimora valido fino al 9 giugno 2006.

                                        Nel febbraio del 2001 il prevenuto è entrato in Svizzera per la prima volta per fare visita a sua sorella. A tal fine ha soggiornato per tre mesi a __________ grazie ad un valido visto turistico, per poi fare regolarmente rientro al Paese d'origine.

                                        Nel periodo 2002-2003 egli ha dimorato presso suo cugino a __________ (Italia), svolgendo occasionalmente un’attività lavorativa in qualità di giardiniere.

                                        Proprio da questa sua ultima “riconversione” professionale sono scaturite nuove opportunità di rientrare nel nostro Paese. Questa volta però in maniera illecita. In effetti l’imputato, nei mesi tra maggio e luglio 2003, è stato impiegato saltuariamente come giardiniere - su chiamata - da una ditta di __________, senza che egli disponesse del necessario permesso di Polizia degli stranieri. Per poter lavorare in Ticino egli ha inoltre (ed ovviamente) ripetutamente varcato il confine svizzero incurante del fatto che per poter entrare e soggiornare su suolo elvetico, un cittadino macedone deve preventivamente essere in possesso di un visto rilasciato dalla competente autorità, cosa che nel suo caso non era più avvenuta. In alcune occasioni, il signor ACCU 1 ha addirittura pernottato a __________ presso il domicilio dell’attuale moglie.

                                        In seguito, l’imputato è entrato un’altra volta in Svizzera, senza i necessari permessi, l’11 settembre 2004, con lo scopo di recarsi dalla sorella a __________, ove è rimasto sino al 17 settembre 2005, giorno in cui è partito per il Ticino. Il mattino del giorno seguente si è presentato presso il posto di gendarmeria di Locarno per chiarire i fatti di cui al prossimo considerando.

                                        Dopo l’interrogatorio è stato posto in detenzione preventiva fino al 19 settembre 2005.

                                 2.     Nel corso dei mesi di maggio-agosto 2003, il signor ACCU 1 era uso frequentare un gruppo di cittadini macedoni che avevano il loro punto di ritrovo al Bar __________ a __________.

                                        In questo ambiente ha avuto modo di rivedere e di fare amicizia con la parte civile CIVI 1, che aveva già conosciuto superficialmente una decina di anni prima in Macedonia, per poi perderlo di vista.

                                 3.     Le versioni circa lo svolgimento dei fatti oggetto del primo capo d’imputazione qui in esame sono assai divergenti. In base a quanto emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale possono essere così riassunte:

                                        Stando all’accusato, il 3 agosto 2005, sulla terrazza del Bar __________ a __________, ha avuto luogo un’accesa discussione tra lui e la parte civile per motivi che sarebbero da ricondurre a divergenze d’opinione di natura politica, che è degenerata in reciproci insulti, minacce e provocazioni.

                                        Il giorno seguente, egli si è nuovamente recato con l’attuale moglie presso il medesimo esercizio pubblico, rimanendovi fino alle 22:00 circa. Dopo essere rientrati a casa di quest’ultima, ha ricevuto, dapprima sul suo cellulare e poi su quello della compagna, diverse chiamate, con la quale la parte civile lo insultava, lo minacciava e lo invitava a recarsi al Bar __________ di __________ per regolare la faccenda.

                                        Verso la mezzanotte, egli ha raggiunto quest’ultimo esercizio pubblico in compagnia dell’amica, con l’intento di scoprire cosa volesse il connazionale. Giunto sul posto, il signor ACCU 1 ha visto quest’ultimo seduto ad un tavolino all’esterno del bar unitamente al fratello e ad altri 3 connazionali. Egli, senza proferire parola, ha quindi deciso di prendere posto dall’altra parte della terrazza ed ha ordinato 2 caffè. A questo punto, la parte civile ha preso in mano un casco da motociclista e gli si è avvicinata, seguita dal fratello. Una volta giunto nei suoi pressi, il signor CIVI 1 ha cercato di colpirlo con il casco, il quale, dopo essergli stato scagliato contro, è andato a cadere ai piedi dell’allora signora __________. Il signor ACCU 1, sentendosi aggredito, ha scansato due pugni che, a suo dire, il signor CIVI 1 avrebbe tentato di sferragli ed ha a sua volta reagito colpendo l’aggressore con un pugno in seguito al quale quest’ultimo è caduto a terra, per poi volgere le sue attenzioni al fratello di questi, che nel frattempo aveva afferrato una sedia e la stava minacciosamente agitando. In un istante la parte civile si è rialzata, colpendolo da tergo. In risposta, egli le ha dato uno spintone (in un primo tempo, cfr. verbale 19 settembre 2004, pag. 8, l’imputato aveva parlato di un secondo pugno, ma poi ha negato tutto e negli atti non si trova alcun elemento che ne confermi l’esistenza, nemmeno nelle dichiarazioni della parte civile) e poi si è allontanato frettolosamente senza aver ben capito cosa fosse accaduto. Egli ha dichiarato di essere stato messo al corrente dalla propria compagna del fatto che il signor CIVI 1 si era ferito solo il giorno seguente.

                                        A detta della parte civile, per contro, l’acceso diverbio per questioni politiche, avvenuto alcuni giorni prima del 5 agosto 2005, sarebbe stato provocato dall’atteggiamento aggressivo che l’imputato sarebbe, a suo dire, solito assumere quando è ubriaco.

                                        Secondo la versione del signor CIVI 1, la mattina del 5 agosto 2005, verso le ore 01:00, egli era al Bar __________ con suo fratello e con altre tre persone. Ad un certo punto sono arrivati l’accusato e la sua compagna. Egli nega di averli precedentemente insultati e minacciati e di aver invitato l’imputato a raggiungerlo per risolvere la questione. Mentre se ne stava andando a casa con il casco sottobraccio, l’imputato lo ha colpito di sorpresa con un pugno alla mascella, facendolo cadere al suolo. Una volta a terra egli avrebbe ricevuto da lui pure un numero imprecisato di colpi e pedate. Non appena si è rialzato ha visto il signor ACCU 1 che fuggiva.

                                        Successivamente è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di __________, dove gli è stata riscontrata una doppia frattura all’angolo mandibolare destro e al collo mandibolare sinistro, nonché una ferita lacero-contusa al labbro inferiore (lato interno) ed una piccola ferita al lato esterno dello stesso. Il giorno seguente è stato ricoverato presso l’Ospedale cantonale di __________ per essere sottoposto ad un intervento chirurgico per ricomporre le fratture. Dopo una degenza di una settimana, il signor CIVI 1 ha potuto rientrare al proprio domicilio, ma per un mese e mezzo circa ha dovuto nutrirsi con una cannuccia. In seguito è stato costretto a sottoporsi ad ulteriori visite di controllo (cfr. documentazione medica allegata all’AI 14).

                                 4.     In data 1. settembre 2003 il signor CIVI 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di ACCU 1 per i titoli di lesioni aggravate, lesioni semplici, minacce, ingiurie ed eventualmente soggiorno illegale, dichiarando altresì di costituirsi parte civile.

                                        Sulla base delle risultanze istruttorie, il Sostituto Procuratore pubblico ha emanato il 27 ottobre 2004 il decreto d’accusa in discussione reputando il signor ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici e d’infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (entrata e soggiorno illegali). Per quanto concerne il primo capo d’imputazione il magistrato inquirente ha ritenuto che l’accusato abbia ecceduto i limiti della legittima difesa.

                                        Con scritto di data 12 novembre 2004, il difensore dell’imputato ha inoltrato opposizione contro le proposte contenute nel suddetto decreto d’accusa, fatta eccezione per il dispositivo n. 3 (cfr. doc. A), concernente il rinvio della parte civile al competente foro civile per ogni sua eventuale pretesa di risarcimento.

                                        Quest’ultimo punto, non avendo la parte civile interposto opposizione al decreto d’accusa, è pertanto cresciuto in giudicato.

                                 5.     L'art. 23 cpv. 1 quarta frase LDDS reprime con la detenzione fino a sei mesi chiunque entra in Svizzera o vi risiede illegalmente. A questa pena può essere aggiunta la multa fino a diecimila franchi; nei casi poco gravi si può infliggere solo una multa (art. 23 cpv. 1 ultima frase LDDS).

                                        Nel corso del dibattimento l’imputato ha pienamente riconosciuto d’avere commesso le infrazioni al citato disposto di legge, così come descritte nel decreto d’accusa (cfr. verbale del dibattimento del 30 settembre 2005, pag. 3).

                                        La fattispecie non necessita pertanto di ulteriori approfondimenti. Tuttavia, diversamente da quanto indicato nel decreto d’accusa, vista la commissione reiterata dell’entrata e del soggiorno illegali, l’infrazione alla LDDS deve essere considerata come ripetuta.

                                 6.     Giusta l’art. 123 cifra 1 CPS, chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione.

                                        L’imputato non contesta che la parte civile abbia subìto le lesioni documentate dai certificati medici. Pure incontestato è che le stesse siano da qualificare come lesioni semplici ai sensi del predetto disposto di legge.

                                        Il signor ACCU 1 chiede tuttavia il proscioglimento da questo capo di imputazione.

                                        In primo luogo, poiché il colpo da lui inferto alla vittima non sarebbe atto a provocare quelle lesioni. In effetti, la parte civile potrebbe anche essersi ferita cadendo a terra. In secondo luogo, poiché avrebbe legittimamente sferrato il colpo per difendersi dall’aggressione messa in atto dalla parte civile e da suo fratello. A suo avviso, sono pertanto dati gli estremi per considerare il suo agire adeguato alle circostanze e quindi non eccessivo.

                                        In ultima analisi, egli sostiene che l’eventuale e denegato eccesso di legittima difesa sia attribuibile ad una scusabile eccitazione o sbigottimento e che dunque debba essere mandato esente da pena.

                                 7.     L’art. 33 cpv. 1 CPS sancisce che ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri.

                                        Se chi respinge l’aggressione ha ecceduto i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66); se l’eccesso della legittima difesa può essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l’imputato va esente da pena (art. 33 cpv. 2 CPS).

                                        L’esercizio della legittima difesa permette di proteggere da un’aggressione tutti i diritti personali, quali ad esempio l’integrità fisica e la vita. Affinché possa essere riconosciuta la legittima difesa occorre che l’autore dell’atto che ha condotto ad un risultato illecito l’abbia commesso con coscienza e volontà allo scopo di difendersi da un attacco imminente o in corso. L’art. 33 CPS non presuppone però che colui che si difende abbia avuto l’intenzione di pervenire con il suo atto al risultato che si è prodotto. La legittima difesa implica necessariamente l’esistenza di una precedente attacco, al quale si è supposti rispondere. L’aggressione o la minaccia deve essere illecita (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, 2a ed., n. 1.2. segg. ad art. 33 CPS, pag. 101 segg.).

                                        La vittima ha il diritto di difendersi da un attacco fintanto che i mezzi che impiega siano proporzionati alle circostanze. La formulazione della norma lascia al giudice un ampio potere di apprezzamento nel valutare la proporzionalità della difesa. A tale fine entra in linea di conto la gravità dell’aggressione o della minaccia, come pure la rilevanza del bene giuridico minacciato e quella del bene giuridico leso con la reazione difensiva. La proporzionalità della difesa deve essere valutata in base alla situazione nella quale si trovava colui che è stato illecitamente attaccato nel momento della sua azione. Il giudice, chiamato ad apprezzare la situazione a posteriori, non deve mostrarsi troppo esigente in merito all’adeguatezza dei mezzi utilizzati e non deve ricercarne altri con sottili ragionamenti (DTF 107 IV 12 consid. 3; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., n. 10 ad art. 33 CPS, pag. 140 seg.).

                                        L’eccesso di legittima difesa è una reazione sproporzionata alle circostanze. In tale evenienza, come detto, il giudice attenua la pena dell’autore secondo il suo libero apprezzamento. L’imputato va però esente da pena se l’attacco ingiusto ha provocato - almeno preponderatamente - uno stato di eccitazione e di sbigottimento che le circostanze e le modalità del caso fanno apparire scusabile. Non ogni minimo stato di eccitazione e di sbigottimento basta per mandare esente da pena l’autore. Facendo uso del potere di apprezzamento che gli compete, il giudice adotta un metro di valutazione tanto più severo quanto più pericolosa appaia la reazione dell’imputato. Come nel caso dell’art. 113 CPS (reato passionale), occorre esaminare se di fronte ad un’aggressione come quello subìta dall’accusato nelle circostanze specifiche una persona normalmente intenzionata (rechtlich gesinnt) si sarebbe turbata altrettanto e fosse rimasta altrettanto sbigottita (Trechsel, op. cit., n. 17 ad art. 33 CPS, pag. 141). Tali estremi vanno chiaramente accertati dal giudice (DTF 115 IV 167 consid. 4c, pag. 172, CCRP, sentenza inc. 17.2005.33 del 13 luglio 2005). Chi scatena l’aggressione con il suo comportamento illegale non può, poi, invocare una scusabile eccitazione per giustificare un eccesso di legittima difesa (DTF 109 IV 5).

                                 8.     Nel caso in esame, stabilito, per sua stessa ammissione, che l’imputato ha sferrato un colpo alla parte civile, occorre anzitutto accertare se quest’ultima lo abbia precedentemente aggredito.

                                        La risposta è affermativa.

                                        Dall’analisi delle deposizioni non è semplice ricostruire i fatti. Si noti che entrambe le parti hanno fornito versioni non solo contrastanti tra loro, ma addirittura per certi aspetti contraddittorie con le dichiarazioni che esse stesse avevano reso in precedenza.

                                        Meno verosimile appare comunque quanto dichiarato dalla parte civile, secondo la quale ella non avrebbe fatto assolutamente nulla per dare avvio alla zuffa e tutto sarebbe sorto, inaspettatamente, dall’iniziativa dell’imputato, che si sarebbe recato al bar, senza particolari motivi e dopo che già era rientrato a casa della compagna, si sarebbe seduto al tavolo e, una volta che egli gli sarebbe tranquillamente avvicinato, lo avrebbe colpito senza preavviso.

                                        Il teste __________ __________, l’unico neutrale ad aver assistito a tutta la scena ha confermato in aula che il signor CIVI 1, dopo aver telefonato ripetutamente al signor ACCU 1, prima sul suo cellulare e poi su quello della compagna (cfr. anche verbale di audizione 22 ottobre 2003 del teste __________, verbale 28 ottobre 2003 del teste __________ e verbale 18 novembre 2003 della teste __________), riaccendendo i toni della discussione avuta con lui la settimana prima, lo ha invitato a raggiungerlo al bar per sistemare la questione. Una volta che quest’ultimo vi è giunto e si è seduto ad un tavolino con la compagna, la parte civile, unitamente al fratello, si è avvicinata loro con fare minaccioso ed ha immediatamente cercato di colpire il signor ACCU 1 lanciandogli il casco che teneva in mano.

                                        Il verbale da lui reso in data 12 novembre 2003 ed i cui contenuti sono stati riconfermati al dibattimento su esplicita domanda del giudice, appare, nelle grandi linee, affidabile.

                                        A mente di questo giudice, l’azione messa in atto dalla parte civile configura un’aggressione illecita all’integrità fisica dell’avversario, che non trova giustificazione alcuna, nemmeno quale risposta, per altro tardiva e sproporzionata, all’acceso diverbio che qualche giorno prima aveva coinvolto i due protagonisti.

                                        In una simile situazione è del tutto comprensibile che l’accusato non sia stato con le mani in mano, ma che abbia cercato di reagire all’attacco del signor CIVI 1 in maniera decisa, in modo da indurre quest’ultimo ed il fratello a desistere. Il pugno immediatamente inferto al rivale in risposta al suo attacco è quindi da interpretare come una legittima difesa nei confronti di un’aggressione iniziata proprio con il lancio del casco.

                                        Che questa conclusione corrisponda alla realtà lo attesta pure il fatto che la parte civile abbia chiesto la conferma del decreto d’accusa, piuttosto che postulare una condanna del prevenuto per lesioni semplici.

                                 9.     Resta ora da appurare se il mezzo da lui utilizzato per raggiungere lo scopo fosse proporzionato all’entità dell’offesa ed al reale pericolo.

                                        Per sferrare il proprio attacco, la parte civile si è servita di un oggetto rigido, potenzialmente contundente, e quindi pericoloso se scagliato con violenza contro una persona. Oltre a ciò egli era spalleggiato dal fratello. Vista la situazione e le animate discussioni che l’hanno preceduta, l’imputato poteva pertanto legittimamente ritenere che la sua incolumità (se non addirittura pure quella della compagna) fosse seriamente in pericolo, indipendentemente dall’esito effettivo dell’attacco. Nell’evenienza concreta, il fatto di essersi prontamente difeso mediante un pugno non rappresenta dunque una reazione sproporzionata ed eccessiva.

                                        L’istruttoria non ha fornito alcun elemento concludente in merito all’effettiva origine delle importanti lesioni subite dalla parte civile, non avendo chiarito se esse siano da ricondurre al pugno stesso o piuttosto alla caduta che ne ha fatto seguito o, addirittura, ad altri colpi cui è stato fatto vagamente cenno in qualche verbale, ma sui quali non è stato possibile sapere di più. Si noti che la parte civile non ha mai postulato un’estensione dei fatti contenuti al punto n. 1 del decreto d’accusa ad eventuali calci sferrati al signor CIVI 1 quando questi era a terra (cosa che, si ribasce, avrebbe potuto anche portare, se confermata, ad un’accusa per lesioni semplici non mitigata dall’art. 33 CPS).

                                        Appare comunque difficile credere, sulla base della normale esperienza di vita, che un solo pugno abbia potuto cagionare una frattura multipla della mascella. D’altronde i medici che hanno visitato la parte civile non sono stati tempestivamente chiamati ad esprimersi in merito. Nemmeno chiaro è se la caduta a terra del signor CIVI 1 sia da ricondurre alla violenza del colpo infertogli o ad altri elementi esterni, quali ad esempio una semplice perdita dell’equilibrio dovuta ad imperizia della parte civile. Pertanto, in base al principio in dubio pro reo, se ne deve dedurre che il pugno sferrato al volto dell’aggressore sia stato di intensità proporzionata alla situazione, indipendentemente dal fatto che esso sia poi stato all’origine di un ruzzolone dal quale il signor CIVI 1 è uscito malconcio.

                                        In definitiva, questo giudice non ritiene che l’accusato abbia ecceduto i limiti della legittima difesa e perciò deve essere prosciolto dall’accusa di lesioni semplici.

                                        Stante quanto precede non è dunque nemmeno necessario esaminare nel dettaglio se l’imputato abbia agito in preda ad una scusabile eccitazione o sbigottimento.

                               10.     Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CPS il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali.

                                        In concreto, da un lato, occorre tenere conto del fatto che è venuto a cadere un capo di imputazione, dell’incensuratezza dell’accusato e della piena collaborazione fornita in merito alle infrazioni alle LDDS. Dall’altro, va considerata la reiterazione nel tempo delle entrate, dei soggiorni e delle attività lavorative illegali nel nostro Paese, nonostante fosse consapevole della necessità di richiedere il visto d’entrata ed il permesso di lavoro.

                                        Tutto ciò ben ponderato, si giustifica una riduzione della pena proposta dal Sostituto Procuratore pubblico a 10 giorni di detenzione.

                                        Dal’altro canto sono adempiti i requisiti oggettivi e soggettivi per ammettere il condannato al beneficio della sospensione condizionale della pena, fissando il periodo di prova al minimo legale di 2 anni.

                               11.     In base all’art. 55 cpv. 1 prima frase CPS, il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero che è stato condannato alla reclusione o alla detenzione.

                                        Questa pena accessoria è primariamente una misura di sicurezza.

                                        Nel caso concreto, considerato che il signor ACCU 1 è stato prosciolto dal reato più grave nell’ottica della sicurezza dell’ordine pubblico e che beneficia di un permesso di dimora di tipo “B” essendosi nel frattempo sposato con una cittadina svizzera, si giustifica di prescindere dalla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.

                               12.     La tassa di giustizia e le spese, ridotte in virtù della parziale assoluzione, sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

                                        L’indennità per i testi, considerato il proscioglimento dal reato di lesioni semplici per il quale erano stati chiamati a riferire, è posta a carico dello Stato (art. 9 cpv. 4 CPP).

                                        In occasione del dibattimento il difensore ha protestato l’assegnazione di congrue ripetibili.

                                        L’esito del procedimento e le peculiarità della fattispecie giustificano il riconoscimento di un importo di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.

visti                                   gli art. 33, 41 cifra 1, 55, 66, 123 cifra 1 CPS; 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        ripetuta infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata e soggiorno illegali), art. 23 cpv. 1 LDDS,

                                        per i fatti compiuti a __________ ripetutamente in date imprecisate nel periodo 10 maggio 2003 - 7 agosto 2003, come pure l’11 settembre 2004, a __________, __________ e __________ per imprecisati periodi fra il 10 maggio 2003 e il 7 agosto 2003, come pure fra l’11 e il 18 settembre 2004, nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. DA 3593/2004 del 27 ottobre 2004;

e lo proscioglie                dall’accusa di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti a __________ il 5 agosto 2003 nelle circostanze descritte al punto n. 1 del DA 3593/2004 del 27 ottobre 2004,

                                        per avere agito per legittima difesa, art. 33 cpv. 1 CPS;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

riconosce                         all’imputato fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili, a carico dello Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

il dispositivo per il quale non è stata formulata opposizione,

ossia:                                3.  Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

è cresciuto in giudicato.

Intimazione a:

          Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona

                                        Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione, Berna,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      300.00       totale

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                         40.00       indennità testi

10.2004.449 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.09.2005 10.2004.449 — Swissrulings