Incarto n. 10.2004.447/CEG DA 3674/2004
Bellinzona 17 marzo 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà
per aver condotto l’autovettura Nissan targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.06 - max. 2.45 grammi per mille);
reato previsto dall’art. 91 cpv.1 LCS;
2. infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, alla velocità da lui stesso ammessa in circa 60 km/h, malgrado il vigente limite di 50 km/h, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro dei paletti ivi esistenti:
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 2 ONC;
fatti avvenuti ad __________ il __________;
perseguito con decreto d’accusa del 08.11.2004 no. DA 3674/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 15 novembre 2004;
indetto il dibattimento 17 marzo 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 17 gennaio 2005, non è comparso, mentre il AINQ 1 con lettera 19 gennaio 2005 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. circolazione in stato di ebrietà, per aver condotto, ad __________ il __________, l’autovettura Nissan targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.06 - max. 2.45 grammi per mille)?
1.2. infrazione alle norme della circolazione, per avere, ad __________ il __________, circolando nello stato psico-fisico surriferito, alla velocità da lui stesso ammessa in circa 60 km/h, malgrado il vigente limite di 50 km/h, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro dei paletti ivi esistenti?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCS; 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente a tutti i quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCS) e di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCS) per i fatti compiuti ad __________ __________ il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 3674/2004 del 08.11.2004;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 1'200.— (milleduecento);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per complessivi fr. 600.— (seicento);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (4967),
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'200.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'800.-- totale