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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.03.2005 10.2004.426

15 mars 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·763 mots·~4 min·5

Résumé

vie di fatto e minaccia tra coniugi

Texte intégral

Incarto n. 10.2004.426 DA 3494/2004

Bellinzona 15 marzo 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  vie di fatto,

                                             per avere, a Locarno in data 8 settembre 2004, commesso vie di fatto nei confronti della moglie __________, sferrandole delle sberle, strappandole dei capelli e strattonandola con vigore, tanto da farla cadere a terra, cagionandole così le conseguenze fisiche attestate dal certificato medico, agli atti, dell’8 settembre 2004 del dr. med. __________ della Clinica Humaine di Locarno;

                                        2.  minaccia,

                                             per avere, a Locarno in data 8 settembre 2004, incusso timore alla moglie __________, a cui si rivolse verbalmente dopo i fatti descritti sub 1, minacciando di morte alcuni stretti famigliari di lei, qualora essi avessero ancora “messo il naso nella sua famiglia”;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 180 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 3494/2004 di data 25 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 27 ottobre 2004 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 15 marzo 2005, al quale hanno partecipato l’imputato, assistito dal suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale dichiara che il capo di imputazione di vie di fatto non è contestato. Per contro egli contesta recisamente il reato di minaccia, poiché non ne sono dati né i presupposti oggettivi né soggettivi. In conclusione chiede proscioglimento dal reato di minaccia ed una riduzione della multa a fr. 200.--, in considerazione della precaria situazione finanziaria dell’imputato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.       L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.    vie di fatto,

                                        1.2.    minaccia,

                                                  per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3494/2004 del 25 ottobre 2004?

                                        2.       In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.       L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        4.       A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 126 cpv. 1, 180 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,

                                        2.  minaccia, art. 180 cpv. 1 CPS,

                                             per i fatti compiuti a Locarno l’8 settembre 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3494/2004 del 25 ottobre 2004;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      550.00       totale

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