CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2004.414/AMM DA 2697/2004
Bellinzona 14 aprile 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
accusato di vie di fatto
per avere, a __________ l'11 ottobre 2003, commesso vie di fatto nei confronti di __________ strattonandole la spalla destra provocandole dolore diffuso alla palpazione e una mobilizzazione dolorosa ma non diminuita, così come da certificato medico 11 ottobre 2003 del dr med. __________, agli atti;
reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 2697/2004 del 18 agosto 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:
1. alla multa di fr. 300.–,
2. per ogni pretesa __________ è rinviata al competente foro civile,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese di fr. 50.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 1° settembre 2004 dalla parte civile, contro il dispositivo n. 2 (rinvio al foro civile);
indetto il dibattimento 14 aprile 2005 – limitato al giudizio sulle pretese civili – cui sono comparsi l’accusato e il legale di parte civile;
sentiti – l’accusato, il quale respinge qualsiasi pretesa di parte civile, ribadendo di non aver commesso le vie di fatto di cui al decreto di accusa;
– il legale di parte civile, il quale riconferma l’istanza del 10 marzo 2005, intesa alla condanna dell’imputato alla rifusione alla vittima di fr. 2159.30 a titolo di risarcimento (fr. 600.– trasporto all’ospedale, fr. 351.05 fisioterapia, fr. 1208.25 spese di patrocinio) e di fr. 500.– a titolo di riparazione morale;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. se l’imputato dev’essere condannato a versare alla parte civile fr. 2159.30 a titolo di risarcimento e fr. 500.– a titolo di riparazione morale;
2. il giudizio sugli oneri processuali;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza;
visti gli art. 9 segg., 84 segg., 265 segg. e 273 segg. CPP; 9 LAV; 39 LTG;
condanna ACCU 1
al versamento alla parte civile di fr. 951.05 a titolo di risarcimento;
respinge le altre pretese, riservata la facoltà per la parte civile di far valere le spese legali nei confronti dello Stato in base alla decisione del GIAR del 30 novembre 2004 (inc. n. 2004.47802),
soprassiede al prelievo di tasse e spese dell’odierno giudizio.
I dispositivi per i quali non è stata presentata l’opposizione,
ossia: “la condanna di ACCU 1:
1. Alla multa di fr. 300.– (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese giudiziarie di fr. 50.–.“
diventano esecutivi dalla data odierna;
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Intimazione a:
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.