Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.12.2004 10.2004.407

16 décembre 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·670 mots·~3 min·3

Résumé

circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione

Texte intégral

Incarto n. 10.2004.407/fc DA 3387/2004

Bellinzona 16 dicembre 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di        1. circolazione in stato di ebrietà

                                             per aver condotto l'autovettura Peugeot targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.83 - max. 2.10 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2002 per analogo reato (alcolemia: 1.94 grammi per mille);

reato previsto                      dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

fatti avvenuti                       il 7 febbraio 2004  a Muzzano;

                                        2.  infrazione alle norme della circolazione

                                             per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito ed alla velocità da lui stesso ammessa in circa 80/90 Km/h. malgrado il vigente limite di 60 Km/h., in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada sulla sua destra cozzando contro una siepe ivi esistente, terminando poi la corsa con la vettura capovolta;

reato previsto                     dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 e 5, 7 cpv. 2 ONC;

fatti avvenuti                       il 7 febbraio 2004  a Muzzano;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 3387/2004 di data 11 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 1'300.--.

                                        3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 16.12.2002.

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 ottobre 2004 e limitata al dispositivo n. 3;

indetto                               il dibattimento 16 dicembre 2004, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 5 novembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se deve essere revocata la sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero Pubblico il 16.12.2002.

2.Sugli oneri di questo procedimento.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art.  41 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

non revoca                       la sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero Pubblico il 16.12.2002, ma ne prolunga di 2 (due) anni il periodo di prova.

rileva                               che i dispositivi per i quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:

                                        “la condanna di ACCU 1:

1.    Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2.    Alla multa di fr. 1'300.––.

                                       […]

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.—“

                                        sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta l’11 ottobre 2004.

rinuncia                           a prelevare tasse e spese per l’odierno giudizio.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

1. LESA 1 2. LESA 2  

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1300.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1800.00       totale

10.2004.407 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.12.2004 10.2004.407 — Swissrulings