Incarto n. 10.2004.405/AMM DA 3196/2004
Bellinzona 10 marzo 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Valentina Borsari in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
accusato di 1. circolazione in stato di ebrietà
per aver condotto l'autovettura VW Golf targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.74 - max. 2.08 grammi per mille);
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
2. infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada sulla sua destra terminando la corsa nel dirupo sottostante;
reato previsto dall'art. 90 n. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 2 ONC;
fatti avvenuti a __________ il 16 agosto 2004;
perseguito con decreto d’accusa DA 3196/2004 del 27 settembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,
2. alla multa di fr. 1200.–,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 9 ottobre 2004 dall’imputato;
indetto il dibattimento 10 marzo 2005, al quale è comparso l’accusato;
accertate le generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato d’ebrietà e/o infrazione alle norme della circolazione;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 n. 1 LCS (in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 2 ONC), 91 cpv. 1 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, e di infrazione alle norme della circolazione, art. 90 n. 1 LCS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa DA 3196/2004 del 27 settembre 2004;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. alla multa di fr. 1200.–,
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (4443), – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico del condannato:
fr. 1200.– multa
fr. 250.– tassa di giustizia
fr. 350.– spese giudiziarie
fr. 1800.– totale