Incarto n. 10.2004.379 ROC/MAM DA 3076/2004
Bellinzona 25 febbraio 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di circolazione malgrado la revoca
per avere condotto la vettura Mazda targata TI __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________ il 05.07.2004;
reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCS, in relazione con l’art. 45 cpv. 1 OAC;
perseguito con decreto d'accusa no. 3076/2004 del 13 settembre 2004 del Procuratore Pubblico, Antonio Perugini che propone la condanna del prevenuto:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
29 settembre 2004;
indetto il dibattimento in data 25 febbraio 2005, al quale ha presenziato il prevenuto mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
in applicazione dell’art. 250 cpv. 1 CPP, il Giudice, constatata dal dibattimento una possibile
nuova valutazione giuridica dei fatti, prospetta alle parti una nuova
imputazione, subordinata, segnatamente quella di
infrazione alle norme della circolazione (art. 147 OAC in relazione con l’art.
42 cpv. 3 bis lett.a LCS)
per avere, a Camorino ed in altre imprecisate circostanze di luogo, dal 18.09.2003 al 05.07.2004, condotto la vettura Mazda targata TI __________ con una licenza di condurre straniera sebbene avesse dovuto procurarsi la licenza svizzera in virtù della decisione di divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;
sentito nuovamente l’accusato per la sua dichiarazione conclusiva, con la quale questi postula il proscioglimento da entrambi i capi di imputazione;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. È __________ autore colpevole di
circolazione magrado la revoca
per avere, a __________ il 05.07.__________, condotto la vettura Mazda targata TI __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;
o, subordinatamente, di
1.2. infrazione alle norme della circolazione (art. 147 OAC)
per avere, a Camorino ed in altre imprecisate circostanze di luogo, dal 18.09.2003 al 05.07.2004, condotto la vettura Mazda targata TI __________ con una licenza di condurre straniera sebbene avesse dovuto procurarsi la licenza svizzera in virtù della decisione di divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;
2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1.1. o 1.2., se deve
essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere
iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.
80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS
5. In caso di risposta affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono
essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale
misura.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli artt. 95 cifra 2 LCS, in relazione con l’art. 45 cpv. 1 OAC, art. 147 OAC in relazione con l’art. 42 cpv. 3bis lett.a LCS sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti 1.1 e 1.2;
venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;
proscioglie ACCU 1, 23.10.1961, fu __________ n. __________, nato a __________
(__________), cittadino kossovaro, domiciliato a __________, __________,
coniugato, operaio:
dall’accusa di circolazione magrado la revoca e da quella (subordinata) di
infrazione alle norme della circolazione (art. 147 OAC)
ordina Tassa e spese di giustizia a carico dello Stato.
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona Ministero pubblico della Confederazione, Berna
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi