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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.02.2005 10.2004.379

25 février 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·837 mots·~4 min·2

Résumé

per aver circolato malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava

Texte intégral

Incarto n. 10.2004.379 ROC/MAM DA 3076/2004

Bellinzona 25 febbraio 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         circolazione malgrado la revoca

                                        per avere condotto la vettura Mazda targata TI __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti                       a __________ il 05.07.2004;

reato previsto                     dall’art. 95 cifra 2 LCS, in relazione con l’art. 45 cpv. 1 OAC;

perseguito                         con decreto d'accusa no. 3076/2004 del 13 settembre 2004 del Procuratore Pubblico, Antonio Perugini che propone la condanna del prevenuto:

                                 1.     Alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

                                       29 settembre 2004;

indetto                               il dibattimento in data 25 febbraio 2005, al quale ha presenziato il prevenuto mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

in applicazione                  dell’art. 250 cpv. 1 CPP, il Giudice, constatata dal dibattimento una possibile

                                       nuova valutazione giuridica dei fatti, prospetta alle parti una nuova

                                       imputazione, subordinata, segnatamente quella di

                                        infrazione alle norme della circolazione (art. 147 OAC in relazione con l’art.

                                       42 cpv. 3 bis lett.a LCS)

                                        per avere, a Camorino ed in altre imprecisate circostanze di luogo, dal 18.09.2003 al 05.07.2004, condotto la vettura Mazda targata TI __________ con una licenza di condurre straniera sebbene avesse dovuto procurarsi la licenza svizzera in virtù della decisione di divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;

sentito                               nuovamente l’accusato per la sua dichiarazione conclusiva, con la quale questi postula il proscioglimento da entrambi i capi di imputazione;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.1.  È __________ autore colpevole di

                                        circolazione magrado la revoca

                                        per avere, a __________ il 05.07.__________, condotto la vettura Mazda targata TI __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;

                                       o, subordinatamente, di

                                 1.2.  infrazione alle norme della circolazione (art. 147 OAC)

                                        per avere, a Camorino ed in altre imprecisate circostanze di luogo, dal 18.09.2003 al 05.07.2004, condotto la vettura Mazda targata TI __________ con una licenza di condurre straniera sebbene avesse dovuto procurarsi la licenza svizzera in virtù della decisione di divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;

                                       2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1.1. o 1.2., se deve

                                           essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

       concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

       lasso di tempo.

4. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere  

        iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.

        80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS

5.    In caso di risposta affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono

                                                                                         essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale

                                              misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 95 cifra 2 LCS, in relazione con l’art. 45 cpv. 1 OAC, art. 147 OAC in relazione con l’art. 42 cpv. 3bis lett.a LCS sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP,  e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       negativamente ai quesiti 1.1 e 1.2;

                                        venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;

proscioglie                      ACCU 1, 23.10.1961, fu __________ n. __________, nato a __________

                                        (__________), cittadino kossovaro, domiciliato a __________, __________,

                                        coniugato, operaio:

                                        dall’accusa di circolazione magrado la revoca e da quella (subordinata) di

                                       infrazione alle norme della circolazione (art. 147 OAC)

ordina                             Tassa e spese di giustizia a carico dello Stato.

Intimazione:

     Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,  Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano  Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino  Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona  Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                               Il segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

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