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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.02.2005 10.2004.374

3 février 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·588 mots·~3 min·2

Résumé

acquisto e vendita eroina

Texte intégral

Incarto n. 10.2004.374/da DA 3009/2004

Bellinzona 3 febbraio 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Anna Dell'Oso in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DUF 1  

prevenuto colpevole di    1.  infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                        per avere, senza essere autorizzato, acquistato a Zurigo il 4.8.2004, 32 grammi lordi di eroina al prezzo di fr. 1'200.-, sostanza sequestrata dalla Polizia e per la metà destinata alla vendita al dettaglio e l'altra metà per il proprio consumo;

                                    2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                        per avere, senza essere autorizzato, consumato dal mese di febbraio 2004

                                        fino all'inizio di agosto 2004, complessivamente ca. gr. 40 di eroina, sostanza

                                        acquistata a Lugano;

reati previsti                       dagli art. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LS;

fatti avvenuti                      nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 6 settembre 2004 n. DA 3009/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione da espiare, dedotto il carcere preventivo sofferto.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  Ordina la confisca e la distruzione di gr. 32 di eroina sequestrati dalla Polizia all'accusato, rep. SAD 3236;

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 settembre 2004, limitatamente alla questione dell’esecuzione effettiva della pena;

indetto                               il dibattimento 3 febbraio 2005, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore, mentre il procuratore Pubblico con scritto 31 gennaio 2005 ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede che la pena inflitta venga sospesa per un periodo di prova da stabilire dal giudice;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 può beneficiare della sospensione condizionale della pena di 60 giorni inflittagli per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                        1.1.  In caso di risposta affermativa quale deve essere il periodo di prova.

                                    2.  Sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli art. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LS; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________ del 6 settembre 2004;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 60 (sesanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

ordina                             l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

ordina                             la confisca e la distruzione di gr. 32 di eroina sequestrati all’accusato dalla Polizia, rep. SAD 3236.

le parti                               sono state avvertire del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziaria                 

                                        fr.                      200.00       totale

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