Incarto n. 10.2004.350/ DA 2547/2004
Bellinzona 21 ottobre 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il segretario Flavio Biaggi per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
siccome
ritenuto colpevole di danneggiamento, violenza o minaccia contro funzionari, ubriachezza molesta;
fatti avvenuti il 3 luglio 2004 a __________;
reati previsti dagli art. 144 cpv. 1 CP, art. 285 cifra 1 CP, art. 7 LOP;
e meglio come al decreto d’accusa no. DA 2547/2004 di data 4 agosto 2004 del AINQ 1 con il quale è stata proposta la condanna:
1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, da dedurre il carcere preventivo sofferto.
2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il 13.05.2004.
3. Per ogni pretesa la parte civile , è rinviata al competente foro civile.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione e fr. 1'000.-- di multa decretata nei suoi confronti dal Untersuchungsrichteramt __________, il 13.04.2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.
vista l'opposizione interposta dall'accusato in data 3 settembre 2004;
considerato che nel frattempo il Ministero Pubblico ha trasmesso l'incarto con l'"opposizione" alla Pretura penale;
che in data 22 settembre 2004 è stata emessa l'ordinanza d'apertura;
che preventivamente alla fissazione del dibattimento va esaminata la fattispecie per quanto attiene la tempestività dell'opposizione (datata dall'accusato 3 settembre 2004, spedita, come si evince dalla busta, con raccomandata da __________ il 6 settembre 2004) al decreto d'accusa;
che ciò è giustificato primariamente da motivi di economia processuale;
che il decreto d'accusa è stato regolarmente intimato il 4 agosto 2004 (doc. _, oltre che per conferma dal sistema "track & trace" da La Posta) all'accusato; nello stesso, a pag. 2, è indicato che:
"L'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore Generale formale opposizione scritta contro le proposte contenute nel presente decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione (art. 210 CPPT); gli atti saranno allora trasmessi per la celebrazione del pubblico dibattimento al Giudice competente (art. 211 CPPT).
In caso di mancata opposizione, il decreto d'accusa acquisterà forza di cosa giudicata senza ulteriori formalità.";
che pertanto è stato formalmente ossequiato il disposto di cui all'art. 208 cpv. 1 CPPT, in particolare lett. e, che impone tale avvertenza nel decreto d'accusa;
che giusta l'art. 19 CPPT, qualora non sia espressamente disposto il contrario, i termini fissati nel CPPT non possono essere prorogati;
che il 6 settembre 2004 il Ministero Pubblico ha attestato la crescita in giudicato del menzionato decreto (doc. _);
che in data 7 settembre 2004 è pervenuto al Ministero Pubblico uno scritto dell'accusato che dichiarare di inoltrare "formale opposizione al decreto d'accusa";
che lo stesso appare sine dubio inviato ben oltre il termine perentorio di quindici giorni fissato dalla legge (art. 208 cpv. 1 lett. e CPPT) e indicato nel decreto d'accusa; peraltro l'accusato non menziona alcun motivo a giustificazione del mancato ossequio del termine;
che l'interrogatorio dell'accusato di fronte agli organi inquirenti è avvenuto il 3 luglio 2004;
che l'accusato, pur cittadino straniero, comprende la lingua italiana;
che lo stesso giorno all'accusato, che si è rifiutato di firmarlo, è stata sottoposta la dichiarazione ex art. 207-207a CPPT;
che in tale dichiarazione è espressamente indicato che "il Procuratore Pubblico, ricevuti gli atti dell'inchiesta di polizia, se riterrà di dover formulare un decreto di accusa nei miei confronti sulla scorta di tali atti e, in genere, delle risultanze delle informazioni preliminari, lo potrà fare senza ulteriori avvisi (art. 207a CPP)";
che l'accusato doveva quindi ragionevolmente attendersi a breve-medio termine una decisione dal Procuratore Pubblico in merito ai fatti per i quali era stato interrogato nel mese di luglio 2004 (cfr. DTF 116 Ia 90);
che all'accusato incombeva un cosiddetto "obbligo di ricezione" ("Empfangspflicht"), derivante dal principio della buona fede, in base al quale egli doveva adottare le misure necessarie affinché le comunicazioni ufficiali potessere esserle notificate, ad esempio indicando un rappresentante autorizzato a ricevere tali atti oppure informando l'autorità circa la sua assenza (DTF 107 V 187), rispettivamente segnalando a quest'ultima un indirizzo presso il quale recapitare la posta (DTF 117 V 131 cons. 4a);
che a maggior ragione ciò vale, se, come in casu, l'accusato, attendeva una decisione, presumibilmente il decreto d'accusa, a conclusione di tale procedimento, e non un mero atto di tipo incidentale;
che pertanto il decreto d'accusa no. DA 171/2003 del 21 luglio 2003 è regolarmente cresciuto in giudicato;
p.q.m.,
visti gli art. 19, 21, 208, 210 e 211 CPPT;
pronuncia: 1. L'opposizione al decreto d'accusa no. DA 2547/2004 del 4 agosto 2004 emesso nei confronti di ACCU 1, è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore Pubblico per quanto di sua competenza.
3. La tassa di giustizia di fr. 50.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico di ACCU 1.
4. Contro il presente giudizio è data facoltà di ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale, Lugano. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 CPPT).
5. Intimazione:
ACCU 1,
e, alla crescita in giudicato,
Ministero Pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 totale