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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.12.2004 10.2004.347

2 décembre 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,234 mots·~6 min·1

Résumé

circolato con l'autovettura ad una velocità superiore e in stato di ebrietà

Texte intégral

Incarto n. 10.2004.347/CEG DA 2959/2004

Bellinzona 2 dicembre 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

_ACCU1 difeso da: DI1  

prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà

                                        per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.66 - max. 2.09 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 1996 e nel 2001 per analogo reato:

                                        fatti avvenuti a __________ il __________;

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCS;

                                 2.     infrazione alle norme della circolazione

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito ed alla velocità da lui stesso ammessa in circa 60/70 km/h malgrado il vigente limite di 50 km/h, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza dall’antistante vettura __________ targata __________ condotta da __________ che si era regolarmente fermata a causa di lavori in corso, urtandola così da tergo;

                                        fatti avvenuti a __________ il __________;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli articoli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 34 cpv. 4 LCS; art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 12 cpv. 1 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa del 6 settembre 2004 no. DA 2959/2004 del _AINQ1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2. Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento).

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 17.04.2001.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 14 settembre 2004;

indetto                               il dibattimento in data 2 dicembre 2004, al quale è comparso l'accusato personalmente, assistito dal proprio difensore avv. DI1, Lugano, mentre il _AINQ1 con lettera 26 ottobre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale non contesta i reati in sé, né la pena di 90 giorni sospesa condizionalmente, ma chiede che non venga pronunciata la revoca della precedente decretata dal Ministero Pubblico nel 2001. Il referto peritale Ingrado prodotto prova che _ACCU1 non è un etilista, ma è (stato) solo un bevitore occasionale, che, da quando si è reso conto, dopo l'incidente qui in esame, di aver messo in pericolo la vita di terzi, non ha più toccato una goccia di alcol, come si evince del resto dal medesimo referto Ingrado. L'accusato si sta volontariamente sottoponendo ai controlli dell'alcolemia presso lo stesso Centro, con ottimi risultati.

                                        L'accusato sta quindi mantenendo una buona condotta; egli crede nella sua astinenza dall'alcol e lo sta dimostrando: da sei mesi non beve più, rendendosi conto che la reazione "goliardica" all'avanzamento della sclerosi multipla di cui è affetto, è del tutto sbagliata, a maggior ragione allorquando mette in pericolo, anche solo astratto, terze persone.

                                        In diritto egli rileva che la dottrina (Trechsel) indica che una pena detentiva inferiore ai tre mesi costituisce di regola caso lieve, per cui alla proposta di revoca della pena di 75 giorni può, per contro, trovare applicazione l'art. 43 cifra 3 cpv. 2 CP.

                                        Il difensore chiede inoltre che tasse e spese siano contenute e che la multa sia commisurata alle entrate dell'accusato (fr. 3'100.--: fr. 2'200.-- da pigione casa e fr. 900.-- per indennità AI al 50 %).

                                        per ultimo l'accusato;

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.   E' _ACCU1 autore colpevole di:

                              1.1.     circolazione in stato di ebrietà, per aver condotto, a __________o il __________4, l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.66 - max. 2.09 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 1996 e nel 2001 per analogo reato?

                              1.2.     infrazione alle norme della circolazione, per avere, circolando a __________ il __________nello stato psico-fisico surriferito ed alla velocità da lui stesso ammessa in circa 60/70 km/h malgrado il vigente limite di 50 km/h, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza dall’antistante vettura __________ targata __________ condotta da __________ che si era regolarmente fermata a causa di lavori in corso, urtandola così da tergo?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico il 17 aprile 2001?

                              4.1.     In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

                                 5.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 6.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

visti                                   gli art. dall’art. 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCS; 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 34 cpv. 4 LCS; art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 12 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 2, 3, 4.1. e 5; negativamente al quesito posto sub 4;

dichiara                           _ACCU1

                                        autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCS), e di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCS) per i fatti compiuti a __________ il __________nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 2959/2004 del 6 settembre 2004;

condanna                         _ACCU1

                                    1.       alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

                                    2.       alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

                                    3.       al pagamento delle tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per complessivi fr. 600.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 17.04.2001, ma lo ammonisce e prolunga il periodo della sospensione condizionale di anni 2 (due);

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Distinta spese                    a carico di _ACCU1

                                        fr.                     1'000.--         multa

                                        fr.                       250.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       350.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                    1'600.--         totale

Il giudice:                                                                     Il segretario:

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