Incarto n. 10.2004.330 DA 2704/2004
Bellinzona 24 aprile 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 133 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 100 Km/h;
fatti avvenuti a __________ il 30.03.2004;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 2704/2004 di data 23 agosto 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 1'500.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 settembre 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 24 aprile 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 28 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento e il versamento di ripetibili in ragione di fr. 3'000.--;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per aver violato le norme medesime cagionando un pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di almeno 125 Km/h accertata dalla Polizia mediante apparecchio Multagraph dotato di video registratore, malgrado il vigente limite di 100 Km/h.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 400.-;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 0.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 700.00 totale