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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.12.2004 10.2004.307

14 décembre 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,029 mots·~5 min·1

Résumé

collaboratrice domestica straniera soggiorna presso il datore di lavoro

Texte intégral

Incarto n. 10.2004.307 DA 2608/2004

Bellinzona 14 dicembre 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1  , difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di         1.  infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (soggiorno illegale),

                                             per avere, a Brusino Arsizio, nel periodo 16 febbraio 2004 - 26 luglio 2004, soggiornato illegalmente sul territorio svizzero, pernottando presso la dimora di __________, priva del necessario permesso;

                                        2.  contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,

                                             per avere, a Brusino Arsizio, nel periodo 1. ottobre 2002 - 26 luglio 2004, svolto attività lucrativa, senza essere in possesso del necessario permesso di polizia degli stranieri;

                                             fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                             reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS, richiamato l'art. 41 cifra 1 CPS;

perseguita                         con decreto d'accusa n. DA 2608/2004 di data 16 agosto 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.       Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.       Alla multa di fr. 7'000.-- (settemila), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 agosto 2004 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 14 dicembre 2004, al quale hanno partecipato l'imputata, assistita dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale innanzitutto rileva come il decreto d'accusa sia in parte impreciso, in quanto non indica quale infrazione in ambito lavorativo abbia commesso la sua cliente. Per quanto attiene l'accusa di soggiorno illegale, egli ritiene che il reato non sia adempito né dal profilo oggettivo né da quello soggettivo. In effetti, l'accusata non ha mai soggiornato stabilmente in Svizzera, né lo ha mai voluto, ma rientrava quasi quotidianamente al suo domicilio in Italia, distante ca. 4 Km dall'abitazione dei suoi datori di lavoro. Per quanto riguarda l'accusa di esercizio illecito di un'attività lavorativa egli sottolinea come la sua assistita abbia sempre chiesto ai datori di lavoro di regolarizzare la sua posizione. A questo proposito, egli invoca anche l'errore sui fatti, evidenziando i numerosi elementi che permettono di affermare che l'imputata potesse ritenere che la sua situazione fosse stata sanata. La difesa chiede pertanto, in via principale, in proscioglimento da entrambi i capi di imputazione, e, in via subordinata, la condanna della sua cliente alla sola sanzione pecuniaria, massicciamente ridotta rispetto al decreto d'accusa, in considerazione della situazione finanziaria e dell'attenuante dei motivi onorevoli. In conclusione egli protesta tasse, spese e ripetibili;

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    E' l'imputata autrice colpevole di:

                                        1.1.  Infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (soggiorno illegale);

                                        1.2.  Contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 2608/2004 del 16 agosto 2004?

                                        2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.    L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 23 cpv.1 e 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti, prendendo atto dei principi sanciti dalla sentenza DTF 128 IV 117, nonché del fatto che il periodo di soggiorno imputato all'accusata non supera complessivamente i 6 mesi ed è stato interrotto quasi quotidianamente dai rientri in Italia della stessa;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di:

                                        contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 6 LDDS,

                                        per i fatti compiuti a Brusino Arsizio nel periodo dal 1. ottobre 2002 - 26 luglio 2004 nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. DA 2608/2004 del 16 agosto 2004;

e la proscioglie                dall'accusa di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (soggiorno illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS,

                                        per i fatti descritti al punto n. 1 del decreto di accusa di cui sopra;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 1'000.--;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna                           alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

respinge                           la richiesta di riconoscimento di ripetibili;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1'000.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     - 200.00       spese di inchiesta

                                        fr.                    1'200.00       totale

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