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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.11.2004 10.2004.270

19 novembre 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·3,417 mots·~17 min·2

Résumé

lesioni semplici provocate da un datore di lavoro ad una cameriera dipendente

Texte intégral

Incarto n. 10.2004.270 DA 2412/2001

Bellinzona 19 novembre 2004  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

 ACCU 1          difeso da:   DI 1    

prevenuto colpevole di         lesioni semplici;

                                         per avere,

                                         a __________, presso il __________,

                                         in data 8.01.2004,

                                         intenzionalmente cagionato un danno in altro modo al corpo o alla salute di __________ e meglio,

                                         afferrandola ripetutamente al collo, nonché facendola in occasione di una di queste prese cadere al suolo cagionatole le lesioni di cui al certificato medico di data 14.01.2004 del dr. __________;

fatti avvenuti                       l'8 gennaio 2004 a __________;

reato previsto                     dall' art. 123 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 2412/2004 di data 19 luglio 2004 del   AINQ 1  che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per

                                                                                   un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

                                                                                   fr. 100.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 27 luglio 2004 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 19 novembre 2004, al quale sono comparsi l'accusato, il difensore, il Sostituto Procuratore pubblico e la patrocinatrice di parte civile;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentite                               la Sostituta Procuratore pubblico e la patrocinatrice di parte civile che chiedono la conferma del decreto di accusa;

sentito                               il difensore, il quale postula il proscioglimento dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se  ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     ACCU 1ACCU 1 è gerente dell'Osteria __________ a __________ e proprietario della __________SA, che gestisce l'omonimo motel a __________.

                                        Il 27 gennaio 2004 __________, impiegata come cameriera presso il __________ dal novembre 2003, ha sporto querela contro l'accusato, sostenendo che l'8 gennaio di quest'anno tra le 13.00 e le 13.30 l'avrebbe percossa e aggredita sul posto di lavoro senza validi motivi, causandole varie lesioni fisiche e uno choc psichico (cfr. act 1).

                                        In occasione dell'interrogatorio svoltosi il 15 marzo 2004 ella ha così descritto i fatti: "Devo subito affermare che il rapporto tra me e il gerente  ACCU 1 non è mai stato ottimo e di fatto, in data 08 gennaio 2004 è nato un litigio tra di noi. In quel giorno avevo iniziato la mia giornata lavorativa alle 08.00.

                                        Verso le 09.00 / 09.30 presso il ristorante era giunto ACCU 1 per bere un caffè dopodiché era ripartito. Alle 13.00 ACCU 1 era ritornato ed aveva raggiunto la cucina, non so per quale motivo.

                                        Di fatto sono entrata pure io nella cucina per recuperare qualcosa e subito entrata, è nata una discussione tra di noi. Lui si lamentava per la presenza di un vassoio fuori posto. Senza parlare mettevo a posto il vassoio ed un tovagliolo dopo di che, gli dicevo: ecco tutto a posto.

                                        A questo punto lui avvicinandosi verso di me, mi comunicava di non rispondergli dandomi della ubriacona e nel medesimo tempo mi afferrava al collo. Mentre mi teneva al collo mi chiedeva quante bottiglie avevo bevuto siccome si sentiva odore di alcool. Impaurita non riuscivo a liberarmi fino al momento in cui ACCU 1 mi ha lasciata.

                                        Da parte mia gli avevo detto che se avevo bevuto qualcosa era stato pagato e che non gli avevo rubato nulla inoltre gli domandavo che cosa aveva lui bevuto per diventare così.

                                        ACCU 1 ritornava sui suoi passi e senza nulla dirmi mi afferrava nuovamente al collo violentemente e mi faceva cadere al suolo. A causa della caduta riportavo una ferita alla guancia ed una botta al piede destro.

                                        A questo punto lui, dopo essersi leggermente allontanato, mi sollevava da terra e mi afferrava nuovamente al collo dicendomi: ubriacona.

                                        Io gli avevo risposto che questa me la pagava e lui mi ribadiva: che cosa, sei caduta da sola. Dopo questa affermazione mi afferrava nuovamente al collo siccome gli avevo detto che lo avrei denunciato per quello che aveva fatto." (cfr. verbale 15 marzo 2004, pag. 1 e seg.).

                                        Due giorni dopo la signora __________ si è recata dal medico il quale ha rilasciato il seguente certificato:

                                        "Il 10.1.2004, la sopracitata signora si è presentata al mio studio medico di __________ dichiarando che è stata picchiata dal suo datore di lavoro l'8.1.04.

                                        Dopo un attento esame della signora ho potuto costatare come segue:

                                        -    escoriazione diffusa faccia destra sotto occhio destro

                                        -    escoriazione al collo destro

                                        -    forte contusione piede destro (radiografia caviglia dx senza particolarità).

                                        Con questa diagnosi, la signora è guaribile in 8/10 giorni."

                                        (cfr. certificato 14 gennaio 2004 allegato alla querela)

                                 2.     L'accusato non contesta che vi sia stata una discussione con la cameriera, ma sostiene di non essere mai entrato in cucina e di non averla assolutamente aggredita. Alla polizia ha fornito la seguente versione dei fatti: "Verso le 12.00, telefonicamente, venivo informato che la cameriera __________ era ubriaca e che necessitava il mio intervento sul posto. Preciso che mi trovavo presso il bar __________.

                                        D.1: Si ricorda chi è stato ad informarla sulle condizioni fisiche della cameriera?

                                        R.1: Di preciso non ricordo, mi pare che forse una ragazza che lavora presso il motel.

                                        Sta di fatto che verso le ore 12.30 sono arrivato sul posto e ho trovato la cameriera __________seduta ad un tavolo a bere in compagnia di una persona ed era sicuramente ubriaca. A questo punto, da dietro il bar, la chiamavo per chiederle delle spiegazioni ma la donna, ignorava la mia chiamata.

                                        Dopo un po' la donna si è avvicinata al banco di mescita per servire un cliente e a questo punto ho potuto domandargli il motivo per cui si era ubriacata sul posto di lavoro. La donna mi rispondeva: cosa te ne frega - io bevo quanto ne ho voglia.

                                        D.2: Mentre vi trovavate presso il banco di mescita, è nata una discussione - lite, tra di voi?

                                        R.2: Confermo di avere proferito verso la donna le seguenti affermazioni: ubriacone - primitiva, per contro non mi ricordo se la donna mi ha insultato.

                                        Viste le condizioni della donna le comunicavo che era meglio che interrompesse di lavorare e che era meglio rompere il contratto di lavoro. La donna mi comunicava che era d'accordo di troncare immediatamente il contratto di lavoro.

                                        D.3: Lei si è accorto se la donna, aveva delle ferite al volto?

                                        R.3: Sì, avevo notato un livido sul volto comunque, non avevo dato molta importanza a questo fatto.

                                        Personalmente lasciavo il locale bar per raggiungere la reception dove stilavo la lettera di licenziamento. Dopo alcuni attimi ritornavo nel bar e precisamente nel corridoio dove la __________, prendeva atto del licenziamento sottoscrivendo la lettera.

                                        Verso le ore 14.30 / 15.00 sul posto è poi giunto il cameriere __________ (da me chiamato) il quale prendeva il posto della __________.

                                        (cfr. verbale 5 aprile 2004 pag. 1 e seg.)

                                 3.     Con decreto di accusa 19 luglio 2004 la Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1i ha ritenuto l'accusato autore colpevole di lesioni semplici per avere a __________, presso il __________, in data 8 gennaio 2004, intenzionalmente cagionato un danno in altro modo al corpo o alla salute di ____________________ e meglio, afferrandola ripetutamente al collo, nonché facendola in occasione di una di queste prese cadere al suolo cagionandole le lesioni di cui al certificato medico di data 14.01.2004 del dr. __________.

                                 4.     Al dibattimento  ACCU 1 ha confermato la sua versione, aggiungendo i seguenti dettagli:

                                        -    che la discussione è avvenuta davanti al bancone del bar e non dietro come affermato in precedenza e che al banco era seduto come cliente un certo signor __________;

                                        -    che alla domanda sul perché la presenza di questo testimone non è mai stata indicata prima e sul perché non è stato citato al dibattimento, l'accusato ha risposto che lo stesso verosimilmente non ha sentito il contenuto della discussione, poiché la musica lo impediva o lo rendeva perlomeno difficoltoso;

                                        -    che egli non conosce gli avventori che di regola frequentano il bar;

                                        -    che a telefonargli per farlo venire al bar a causa dello stato fisico della cameriera è stato verosimilmente un cliente, ma che non si ricorda chi;

                                        -    che la cameriera era a suo giudizio ubriaca, ma che si reggeva bene in piedi e camminava normalmente;

                                        -    che la ferita notata sul volto della cameriera era lieve e del tutto simile ad un foruncolo grattato;

                                        -    che il signor __________ lo coadiuva nella gestione dell'esercizio pubblico.

                                 5.     La difesa ha sottolineato come l'accusato ha sempre sostenuto di avere avuto solo una discussione con la querelante e che in realtà non aveva alcun motivo di aggredirla dal momento che per opporsi alle manchevolezze della cameriera gli bastava il licenziamento, peraltro accettato dalla dipendente.

                                        Si porrebbero inoltre quesiti che farebbero sorgere dubbi sul comportamento della presunta vittima, segnatamente:

                                        -    perché non ha chiesto subito l'intervento della polizia

                                        -    perché non è andata subito dal medico

                                        -    perché non sono state chiamate a testimoniare le persone presenti nell'esercizio pubblico.

                                        Infine le testimonianze __________ e __________ non porterebbero elementi di rilievo per il giudizio, perché i testi si limiterebbero a riportare quanto sentito dalla querelante.

                                        In definitiva, ritenuto pure che il resoconto dell'accusato è sempre stato lineare, la difesa chiede il proscioglimento di  ACCU 1 dall'imputazione di lesioni semplici.

                                 6.     Per l'art. 123 cifra 1 CP chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona è punito, a querela di parte, con la detenzione.

                                        Si parla di lesioni semplici quando sono inflitti danni o ferite sia esterne sia interne che richiedono un certo trattamento e tempo di guarigione. Lo sono ad esempio fratture, commozioni cerebrali, ematomi ed escoriazioni di non lieve entità. Per contro rientrano nelle vie di fatto punti dolenti ed escoriazioni che sono palesemente di minima entità e possono guarire molto rapidamente.

                                        La compromissione della salute psichica è pure considerata lesione semplice quando è parificabile ad una malattia, seppur temporanea; ciò è il caso quando vengono inflitti forti dolori, la vittima è posta in stato di choc o drogata, senza che questa situazione conduca a conseguenze definitive o di lunga durata.

                                        Non sono lesioni, ma vie di fatto, azioni che comportano un lieve e passeggero disturbo del benessere.

                                 7.     In concreto vi sono sui fatti due versioni contrastanti. Occorre verificare se è possibile stabilire con sufficiente certezza che una è più credibile dell'altra.

                                        A suffragare la versione della cameriera vi sono i seguenti indizi.

                                        7.1.  La presenza di ferite.

                                               Le stesse sono state accertate dal medico, il quale a due giorni di distanza ha ancora potuto costatare la presenza di escoriazioni. Il lasso di tempo trascorso e il fatto che fossero diffuse permette di desumere che non fossero solo superficiali e di poca importanza come accade quando si gratta un foruncolo.

                                               La forte contusione al piede non è spiegabile con uno stato alterato ed un'eventuale caduta dovuta all'alcool, poiché per stessa ammissione dell'accusato __________ si reggeva in piedi benissimo. Non vi sono agli atti elementi che permettono di giustificare il dolore al piede in modo diverso dall'asserita caduta dovuta all'aggressione.

                                               Le ferite inoltre erano di gravità tale che il gerente del ristorante __________, presso il quale si era recata la cameriera una volta uscita dal motel, dopo aver preso atto delle stesse, si è sentito in dovere di proporre a __________ di accompagnarla all'ospedale.

                                        7.2.  Il fatto che al mattino la ferita non c'era.

                                               La denunciante è stata accompagnata al lavoro al mattino da __________, il quale ha dichiarato che a quel momento ella non presentava alcun livido in volto e che la ferita era invece presente e sanguinante alle 13.00 quando si è recato al motel per prendere un caffè (cfr. verbale 14 aprile 2004 pag. 1).

                                               E' ben vero che il testimone __________ ha affermato di essersi recato nel ristorante alle 9.30/10.00 per effettuare le ordinazioni e piccoli lavori di routine e di aver notato che la cameriera presentava un livido sul volto. Non bisogna tuttavia dimenticare che questo testimone coadiuva l'accusato nella gestione dell'esercizio pubblico e ha avuto modo di parlare con lui della questione della ferita (cfr. verbale ACCU 1 5 aprile 2003 pag. 3). La sua dichiarazione appare poco credibile: risulta infatti poco comprensibile che la ferita, nell'ipotesi in cui il fatto che l'ha provocata fosse precedente alle 9.30, sanguinasse ancora oltre tre ore dopo (la presenza di sangue attorno alle 13.00 è ammessa dall'accusato stesso; cfr. verbale 23 aprile 2003 pag. 1). Appare inoltre poco realistico che la cameriera fosse già così ubriaca di primo mattino da cadere e ferirsi come ipotizzato dal prevenuto (cfr. verbale 23 aprile 2004 pag. 2). Si deve concludere che la testimonianza del collaboratore di  ACCU 1 è stata rilasciata per compiacenza.

                                        7.3.  Il fatto che vi siano stati clienti dell'esercizio pubblico che hanno avvertito l'esigenza di chiamare la polizia.

                                               Questa circostanza comprova che qualcosa deve pur essere successo. E' da notare che questi clienti hanno annunciato alla polizia che vi erano state vie di fatto e non una semplice discussione. Si confronti al riguardo il giornale della Polizia cantonale dell'8 gennaio 2004 che alle 13.29 riporta "clienti dell'EP segnalano che il gerente ha commesso vie di fatto con la cameriera che ora si trova ancora sul posto di lavoro".

                                        7.4.  Il fatto che la cameriera si trovava in stato confusionale.

                                               I testimoni __________ (cfr. verbale 14 aprile 2004 pag. 1) e __________ (cfr. verbale 30 maggio 2004 pag. 2) non hanno solo riportato quanto narrato da __________, come ha sostenuto la difesa, ma hanno anche dichiarato di aver costatato che la vittima era impaurita e in stato di choc. Il teste ____________________ ha pure detto di poter tranquillamente affermare che la donna aveva sicuramente subito aggressioni. Lo stato in cui queste persone hanno trovato la cameriera deve pur avere avuto una causa. E le condizioni fisiche e lo stato confusionale e di choc non può essere spiegato con la sola discussione avuta con il datore di lavoro e il conseguente licenziamento.

                                               Queste testimonianze appaiono del tutto disinteressate, non risultando per queste persone alcun motivo per raccontare il falso.

                                 8.     Per la difesa vi sarebbero comportamenti di __________ che farebbero sorgere dubbi sulla veridicità della sua versione. Non sarebbe in particolare comprensibile il perché:

                                        - non ha chiamato subito la polizia

                                        - non si è recata immediatamente dal medico

                                        - non ha chiamato a testimoniare i clienti presenti nel ristorante.

                                        La vittima ha spiegato il fatto di non aver chiamato la polizia e di non essere andata subito dal medico con il suo stato di choc e con la convinzione che le ferite sarebbero guarite rapidamente, cosa che invece non si è poi avverata.

                                        Questa spiegazione non è fuori luogo: non è infatti inusuale che una persona in stato di choc abbia comportamenti che a mente fredda appaiono illogici o altrimenti detto è ben possibile che una persona in questo stato abbisogni di un certo tempo per riprendersi e assumere quei comportamenti che in altre circostanze avrebbe avuto più rapidamente.

                                        I primi due aspetti non sono quindi tali da far apparire non credibile la versione della cameriera.

                                        Neppure è idoneo a tal fine il terzo, poiché i fatti secondo la vittima sono avvenuti nella cucina e come ha precisato il teste __________ "dal banco di mescita non si ha la possibilità di osservare nella cucina" (cfr. verbale 14 aprile 2004 pag. 2). I clienti presenti, sempre che fossero stati identificati, avrebbero difficilmente potuto fornire elementi utili per il giudizio.

                                        Per contro appare ben più strano che l'accusato non abbia indicato prima del dibattimento la presenza al banco di certo signor __________ e non lo abbia citato come testimone, perlomeno per confermare, nell'ipotesi che non abbia sentito la discussione, il fatto di non essere entrato in cucina.

                                 9.     Vi sono infine nel racconto di  ACCU 1 elementi poco convincenti.

                                        Non ricorda chi lo ha chiamato al telefono per dirgli che la cameriera era ubriaca: alla polizia ha detto che forse è stata una ragazza che lavora al motel (cfr. verbale 5 aprile 2004 pag. 1), al dibattimento ha affermato che doveva essere un cliente e questo benché abbia sostenuto di non conoscere i frequentatori dell'esercizio pubblico e benché non sia usuale che i clienti posseggano il numero di telefono del proprietario e se ve ne sono il loro numero non è certamente così numeroso da non poter essere ricordato.

                                        Non si sovviene inoltre di cosa ha fatto quando è arrivata la polizia e durante l'interrogatorio dibattimentale invece di rispondere direttamente alle domande ha ripetutamente esposto quello che ha detto e fatto il collaboratore __________.

                               10.     La difesa sostiene infine che l'accusato non aveva alcun interesse ad aggredire la cameriera, poiché gli poteva bastare il licenziamento.

                                        E' ben possibile che la rottura del rapporto di lavoro potesse bastargli, ma ciò non esclude che egli, esasperato dalle continue manchevolezze della dipendente e magari dalle risposte scortesi che secondo il testimone __________ era solita dare, possa aver perso il controllo e abbia alzato le mani sulla cameriera.

                                        Le violazioni contrattuali di __________, sempre che fossero effettive, potevano eventualmente giustificare il licenziamento, ma sicuramente non un'aggressione.

                               11.     Valutando l'insieme degli indizi esposti questo giudice giunge alla conclusione che i fatti si sono svolti come raccontato dalla parte civile e che le ferite da lei riportate sono la conseguenza dell'aggressione subita.

                                        L'accusato se non con intenzione ha agito perlomeno con dolo eventuale, perché mettendo le mani addosso alla cameriera, pur non volendolo, ha accettato l'eventualità che ella si procurasse ferite.

                                        Per quanto concerne la pena, la legge prevede per questo reato la detenzione, salvo per i casi poco gravi dove il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento.

                                        In concreto non si può parlare di caso poco grave, poiché già da un punto di vista oggettivo l'entità delle ferite, che hanno richiesto diversi giorni di guarigione (8/10 circa), e le conseguenze dell'aggressione, che hanno comportato un'inabilità lavorativa dall'8 gennaio al 28 febbraio 2004 (cfr. certificato medico 26 gennaio 2004 del dott. med. __________ e certificati medici 26 gennaio 2004 e 24 settembre 2004 della dott. __________ del Servizio psico-sociale di __________), non permettono di definire il reato poco grave.

                                        Nel determinare l'ammontare della pena occorre da un lato considerare che l'accusato è incensurato e dall'altro che fra le parti vi era un rapporto di subordinazione (aggressione da parte del datore di lavoro), che è stata attaccata una persona fisicamente più debole (al dibattimento si è potuto accertare che l'accusato è persona robusta) e che  ACCU 1 ha cercato di nascondere la verità inducendo il suo collaboratore a raccontare una versione distorta dei fatti.

                                        In definitiva la proposta della Sost. Procuratore pubblico, di poco superiore al minimo di legge, merita conferma.

                                        Non vi sono motivi né oggettivi né soggettivi per non concedere la sospensione condizionale della pena.

visti                                   gli art. 41 cifra 1, 63, 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2412/2004 del 19 luglio 2004;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.--.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione permessi e immigrazione, Bellinzona,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di  ACCU 1

                                        fr.                  550.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  200.00            spese giudiziarie

                                        fr.                  750.00            totale

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