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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.02.2005 10.2004.215

22 février 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·8,493 mots·~42 min·2

Résumé

spintoni a terza persona, deterioramento di due veicoli e consumo di un quantitativo imprecisato di canapa; Trascinare a terra una terza persona provocandogli la rottura di una gamba cadendogli sopra, omettere di soccorrere e dare una sberla ad una minorenne

Texte intégral

Incarto n. 10.2004.216 10.2004.217   DA 1782/2004 DA 1783/2004

Bellinzona 22 febbraio 2005  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 3 , difeso da: DI 1   e   ACCU 2 , difeso da: DI 2

prevenuti colpevoli di      1.  ACCU 3

                                         1.  vie di fatto,

                                             per avere, nella notte a cavallo fra il 12 e il 13 dicembre 2003 a Locarno, commesso vie di fatto nei confronti di __________, spintonandolo con vigore contro la parte posteriore della sua vettura;

                                         2.  ripetuto danneggiamento,

                                             per avere, nella notte a cavallo fra il 12 e il 13 dicembre 2003 a Locarno, intenzionalmente deteriorato:

                                             -    la vettura Citroën Saxo targata __________ di proprietà di __________, sferrandole un colpo al portellone posteriore con un pugno (danno quantificato dalla parte civile in fr. 880.--);

                                             -    l’autofurgone Mercedes-Benz 216 CDI targato __________ di proprietà di __________, scagliandosi con il proprio corpo contro il portellone posteriore (danno quantificato dalla parte civile in fr. 2'089.80);

                                        3.  contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

                                             per avere, senza essere autorizzato, a Locarno e in altre località non meglio precisate, nel periodo gennaio 2003/15 gennaio 2004 consumato un imprecisato quantitativo di canapa;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 CPS e 19a LStup, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;

                                        perseguito con decreto d’accusa n. DA 1782/2004 di data 17.05.2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Al versamento alla parte civile __________, __________, dell'importo di fr. 880.-- (ottocentoottanta), a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT). Per eventuali altre pretese, si rinvia al competente foro civile.

                                        3.  Al versamento alla parte civile __________, __________, dell'importo di fr. 2'089.80 (duemilaottantanove e 80/100), a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.00 e delle spese giudiziarie di fr. 250.00.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

                                    2.  ACCU 2

                                        1.  lesioni semplici,

                                             per avere, nella notte a cavallo fra il 12 e il 13 dicembre 2003 a Locarno, afferrato con una mano al collo __________, mantenendo con forza la presa sino a cadere a terra sopra la vittima, cagionandogli le lesioni attestate dai certificati medici, agli atti, del 30 dicembre2003 dell’Ospedale La Carità di Locarno, dell’8 marzo 2004 e del 29 aprile 2004 del Dr. med. __________ nonché del 26 marzo 2004 del Dr. med. __________, entrambi di Locarno;

                                        2.  omissione di soccorso,

                                             per avere, nella notte a cavallo fra il 12 e il 13 dicembre 2003 a Locarno, omesso di portare soccorso a __________ da lui ferito (cfr. sub 1), ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere;

                                        3.  vie di fatto,

                                             per avere, nella notte a cavallo fra il 12 e il 13 dicembre 2003 a Locarno, commesso vie di fatto contro la minorenne __________ (16 novembre 1987), sferrandole un manrovescio al volto;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 123 cifra 1, 128 e 126 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;

                                         perseguito con decreto d'accusa del 17 maggio 2004 n. DA 1783/2004 del AINQ 1, , che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Per ogni eventuale pretesa la parte civile __________, __________, è rinviata al competente foro civile.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.00 e delle spese giudiziarie di fr. 250.00.

                                         4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

viste                                  l’opposizione al decreto d’accusa n. DA 1782/2004 interposta tempestivamente in data 1. giugno 2004 dal difensore, nonché quella al decreto d’accusa n. DA 1783/2004 interposta tempestivamente in data 26 maggio 2004 dal patrocinatore della parte civile __________;

indetto                               il dibattimento 22 febbraio 2005, al quale hanno partecipato gli imputati, assistiti dai rispettivi difensori, la parte civile __________, assistita dal proprio patrocinatore, ed il Sostituto Procuratore pubblico;

ritirata                               dalla parte civile __________ la querela nei confronti di ACCU 3 per i titoli di reato di vie di fatto e danneggiamento, quest’ultimo relativamente alla vettura Citroën Saxo di sua proprietà;

accertate                           le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati, all’esame della parte civile __________ ed all’audizione dei testi;

prospettate                       all’imputato ACCU 2, ai sensi dell’art. 250 cpv. 1 e 2 CPP, la derubricazione del reato di lesioni semplici a lesioni colpose, rispettivamente la modifica dello stesso in lesioni gravi;

la difesa                            di ACCU 2 rinuncia al rimando ex art. 250 cpv. 3 CPP;

sentito                               il Sostituto Procuratore pubblico, il quale sottolinea anzitutto come la scarsa credibilità di ACCU 3 sia emersa anche in occasione del presente dibattimento, ritenuto che questi, dopo aver sempre negato di ricordare i fatti, improvvisamente è ora in grado di descriverli nel dettaglio. Prende atto del fatto che per due capi d’imputazione nei suoi confronti l’accusa cade a seguito del ritiro di querela da parte del signor __________. In merito al danneggiamento del furgone Mercedes, rileva come la testimonianza in aula dell’agente di polizia sia stata molto chiara, dettagliata e non lasci spazio a dubbi di sorta. E’ quindi evidente che con il suo atteggiamento, il signor ACCU 3 ha provocato un danno al veicolo in oggetto; il fatto che non sia possibile quantificare esattamente lo stesso da un punto di vista della responsabilità civile, non ha alcuna influenza nell’ambito penale. In merito all’accusa di infrazione alla LStup, ricorda come il consumo di marijuana si sia protratto per oltre un anno e come non sia sostenibile la posizione, secondo la quale egli sia incorso in un errore ritenendo che fumare fosse lecito. In considerazione delle circostanze specifiche e del ritiro di querela per due capi d’imputazione, propone che il signor ACCU 3 sia condannato ad una pena detentiva di 8 giorni, sospesi condizionalmente, con contestuale rinvio della parte civile __________ al foro civile per le proprie pretese. Per quando riguarda l’imputato ACCU 2, ritiene che le lesioni cagionate al signor __________, seppur serie, non raggiungano gli estremi previsti dalla dottrina e dalla giurisprudenza per l’ammissione dell’esistenza di lesioni gravi. Si tratta di lesioni semplici, come confermato dai certificati medici agli atti. Ricorda inoltre come, allorquando la prognosi sia ancora incerta, si debba applicare il principio in dubio pro reo. Il reo ha agito per lo meno con dolo eventuale, avendo egli palesato un sentimento di egoismo ed indifferenza nei confronti dei danni fisici cagionati alla vittima. L’omissione di soccorso, non contestata dalla difesa, è sicuramente data. Basti pensare che l’imputato ACCU 2, per non farsi rintracciare, oltre che a fuggire a casa a piedi, si è subito liberato del bomber che avrebbe permesso un suo facile riconoscimento. In merito all’accusa di vie di fatto, si rimette alla valutazione del giudice, ritenendo comunque le dichiarazioni della minorenne più credibili. La pena di 30 giorni di detenzione sospesi per un periodo di due anni appare dunque commisurata alle circostanze e deve, a suo modo di vedere, venire confermata. Nell’ipotesi che il giudice dovesse concludere per delle lesioni colpose, postula che la pena detentiva non venga abbassata sotto i 20 giorni;

sentita                               la patrocinatrice della parte civile __________, la quale pretende che il signor ACCU 2 sia condannato per lesioni gravi e non lesioni semplici. E’ dell’opinione che il notevole e, a suo dire, definitivo danno all’integrità fisica del suo assistito adempia pienamente i requisiti di una lesione grave ai sensi dell’art. 122 CPS. Dal punto di vista soggettivo sostiene che i due imputati avevano premeditato il pestaggio del signor __________ e lo abbiano deliberatamente provocato al fine di dare inizio alla zuffa. L’avvocato è dell’opinione che i due avessero messo in conto non solo di cagionare una lesione grave alla vittima, ma addirittura di provocarne il decesso;

sentito                              il difensore di ACCU 2, il quale premette che il suo assistito quella sera, nonostante le sue dichiarazioni a verbale e al dibattimento, aveva bevuto molto. Addirittura più di ACCU 3. Non lo ha detto semplicemente perché se ne vergognava. In merito alla lite con __________, evidenzia come quest’ultimo sia stato a sua volta parte attiva nella stessa e non semplicemente una vittima. La caduta è da imputare a reciproci spintonamenti e non era assolutamente il frutto di un atto intenzionale del suo assistito. Questi è semplicemente rovinato sopra il suo rivale e malauguratamente, con la pressione del proprio peso, gli ha rotto la gamba. Contesta la versione dei fatti così come dipinti dalla parte civile, che ne ha fatto una descrizione gonfiata ad arte, e rileva come le lesioni subite da __________ siano semplici, non gravi. Dal punto di vista soggettivo è dell’opinione che ACCU 2 abbia agito in preda ai fumi dell’alcool, senza rendersi conto di quello che stava facendo. L’art. 11 CPS deve pertanto trovare applicazione. A ciò va aggiunto il fatto che, comunque, il suo cliente ha al limite agito per negligenza, ma non intenzionalmente. Nemmeno il dolo eventuale può entrare in linea di conto. Non contesta l’accusa di omissione di soccorso, cosa che per contro fa per quella di vie di fatto nei confronti della minorenne. Lo stesso __________, in effetti, ha dichiarato che il signor ACCU 2 ha involontariamente colpito la ragazza. In conclusione postula il proscioglimento del suo assistito dall’imputazione di vie di fatto, la derubricazione del reato di lesioni semplici in lesioni colpose e la conferma della condanna per omissione di soccorso, con una sensibile riduzione della pena proposta;

sentito                              il difensore di ACCU 3, il quale chiede l’assoluzione completa del suo patrocinato. In effetti ritiene che non vi siano elementi sufficienti per una condanna dello stesso per il danneggiamento del furgone Mercedes. La testimonianza dell’agente sentito in aula non è concludente. E’ possibile che egli abbia potuto confondere le persone, così come che vi sia stata una errata interpretazione dei fatti, laddove un semplice barcollamento è stato interpretato come una carica in stile hockey su ghiaccio. Inoltre dalle dichiarazioni del teste sembra che, comunque, simili gesti avrebbero dovuto cagionare danni alla fiancata del veicolo, non al portellone posteriore come indicato nella querela. Il danno subito dalla parte civile __________ non è quindi imputabile a ACCU 3. Preso atto del tasso di alcolemia del 1.95 per mille, rilevato nell’imputato, è inevitabile richiamare l’applicazione dell’art. 10 CPS o, in via sussidiaria, quella dell’art. 11 CPS relativo alla scemata responsabilità. In ogni caso si impone il rinvio della parte civile al competente foro civile. La contravvenzione alla LStup non è sostenibile, ritenuto che la valutazione della stessa debba essere effettuata con riferimento al periodo in cui sarebbe stata commessa. Se, da un lato, non è negato il consumo di marijuana, dall’altro è opportuno considerare che in quel momento, visto il proliferare di canapai, fosse legittimo ritenere che lo stesso fosse lecito. Sussiste quindi un errore sui fatti ai sensi dell’art. 19 CPS;

sentito                              in replica il Sostituto Procuratore pubblico, il quale ribadisce le proprie considerazioni in merito al fatto che le lesioni in questione non sono certamente qualificabili come gravi ai sensi del codice penale. Rileva inoltre nuovamente come ACCU 2 abbia agito con dolo eventuale, rinviando alle sue dichiarazioni rese a verbale proprio di fronte a lui. Con riferimento a ACCU 3, è dell’opinione che la testimonianza dell’agente che lo ha identificato sia più che valida. Sottolinea infine come ammettere la scemata responsabilità per ACCU 2 sarebbe arbitrario, non essendovi agli atti elementi in tal senso. Infine porta all’attenzione del giudice il fatto che per la giurisprudenza l’art. 10 CPS trova applicazione a partire da un tasso alcolico del 3 per mille, mentre l’art. 11 CPS a partire da uno del 2 per mille. Tenori che nessuno degli imputati ha raggiunto;

sentita                              in replica la patrocinatrice della parte civile __________, il quale anzitutto nega che __________ abbia insultato ACCU 2. Ribadisce come i due imputati abbiano messo in atto una raffinata provocazione e come ACCU 2 poteva mettere in conto il fatto che con l’aggressione avrebbe potuto anche ammazzare il suo assistito. Richiama il concetto di actio libera in causa per negligenza e chiede il rinvio al foro civile del signor __________ per le relative pretese;

sentito                              in duplica il difensore di ACCU 2, il quale afferma che le lesioni gravi sono da escludere nel caso concreto. Interpreta il fatto che l’avv. __________ abbia messo in dubbio la presa di posizione dell’ortopedico che ha redatto il certificato medico, come una presa di coscienza del legale che sono dati solo gli estremi delle lesioni semplici;

sentito                              in duplica il difensore di ACCU 3, il quale contesta che ci si possa semplicemente basare su un tasso alcolico prestabilito per valutare gli estremi degli art. 10 ed 11 CPS. Ritiene che i fatti non siano stati sufficientemente corroborati da prove;

sentito                              l’accusato ACCU 2 che dichiara di avere sempre detto la verità e di non aver mai cercato di modificare i fatti a suo favore;

sentito                              per ultimo l’accusato ACCU 3, che non ha nulla da aggiungere;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.1.    È il signor ACCU 3 autore colpevole di:

                                        1.1.1. Danneggiamento, per avere, nella notte a cavallo fra il 12 e il 13 dicembre 2003 a Locarno, intenzionalmente deteriorato l’autofurgone Mercedes-Benz 216 CDI targato __________ di proprietà di __________, scagliandosi con il proprio corpo contro il portellone posteriore (danno quantificato dalla parte civile in fr. 2'089.80),

                                        1.1.2. Contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, a Locarno e in altre località non meglio precisate, nel periodo gennaio 2003/15 gennaio 2004 consumato un imprecisato quantitativo di canapa,

                                                  e meglio come descritto nel decreto d'accusa n. DA 1782/2004 del 17 maggio 2004?

                                        1.2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di pena avanzata in data odierna dal Sostituto Procuratore pubblico?

                                        1.2.1. Possono essere riconosciuti una scemata responsabilità in base all’art. 11 CPS, subordinatamente una irresponsabilità ex art. 10 CPS, per il reato danneggiamento?

                                        1.2.2. Può essere riconosciuto l’errore sui fatti, art. 19 CPS, relativamente alla contravvenzione alla LStup?

                                        1.3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        1.4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        1.5.    La parte civile __________ deve essere rinviata al competente foro civile per le sue eventuali pretese di corrispondente natura?

                                        1.6.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

                                        2.1.    È il signor ACCU 2 autore colpevole di:

                                        2.1.1. Lesioni semplici, subordinatamente lesioni colpose, subordinatamente lesioni gravi,

                                        2.1.2. Omissione di soccorso,

                                        2.1.3. Vie di fatto,

                                                  per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1783/2004 del 17 maggio 2004?

                                        2.2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di pena? Può essere riconosciuta una scemata responsabilità?

                                        2.3     L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        2.4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        2.5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

preso atto                          che con scritto di data 25 febbraio 2005 il difensore del signor ACCU 3 ha presentato dichiarazione di ricorso e che con comunicazione del 28 febbraio 2005 la patrocinatrice della parte civile __________ ha chiesto la motivazione della sentenza;

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto:

                                 1.     La sera del 12 dicembre 2003, attorno alle 23:30, il signor __________ __________, dopo aver cenato con l’amica minorenne __________ al ristorante dell’Angelo, in via Rusca a Locarno, e aver recuperato il proprio veicolo Citroën Saxo, targato __________, parcheggiato davanti alla Coop di Piazza Grande, si apprestava ad accompagnare la ragazza al suo domicilio.

                                        Percorsi pochi metri sul selciato della piazza, egli ha notato due ragazzi che camminavano barcollando in mezzo alla carreggiata, in direzione contraria alla sua.

                                         Si trattava dei signori ACCU 2 e ACCU 3, che si erano casualmente incontrati pochi istanti prima nella zona della Posta di Locarno e che, essendo conoscenti, avevano deciso di spostarsi insieme verso il Bar __________, meta di entrambi.

                                 2.     Il signor ACCU 2 si era appena recato al Postomat per ritirare fr. 40.--, poiché rimasto senza soldi. Egli aveva trascorso la prima parte della serata al mercatino di Natale che si era tenuto nella città vecchia di Locarno, ove aveva bevuto con gli amici alcuni bicchieri di “vin brulé”.

                                         Il signor ACCU 3, dal canto suo, era in precedenza stato con la propria compagna al bar __________, ove aveva festeggiato il compleanno di quest’ultima con lei e le sue amiche, bevendo bevande alcoliche in quantità apprezzabili, ritenuto che, come è stato possibile appurare con l’istruttoria, il giovane era indubbiamente ebbro al momento in cui ha incrociato il coimputato (cfr. a questo proposito il verbale di audizione di ACCU 2 del 18 febbraio 2004, confermato dalle dichiarazioni di tutte le altre persone sentite, laddove egli afferma: “Quando l’ho visto mi pareva alterato in modo piuttosto importante dall’alcool, al punto che camminando barcollava”).

                                 3.     Vedendo sopraggiungere il veicolo, ACCU 2 si è scostato sul lato della carreggiata per lasciarlo passare, mentre ACCU 3 è rimasto un po’ più in mezzo. Probabilmente perché l’operazione, visto il suo stato, gli risultava più difficile, o per lo meno avrebbe richiesto più tempo. Fatto sta che il signor __________ si è ritrovato a doversi spostare con l’automobile il più possibile verso il lato opposto ed a transitare comunque molto vicino al ragazzo. Le opinioni sulla velocità con cui ciò è avvenuto sono discordanti, ma vista la zona ed i presupposti è lecito desumere che fosse adeguata alle circostanze.

                                         Nel superare il pedone, il conducente ha udito dapprima un colpo allo specchietto retrovisore destro e poi uno, più forte, alla parte posteriore della carrozzeria, entrambi inferti dal signor ACCU 3. Temendo di avere subito un danno al proprio veicolo, il signor __________ si è immediatamente fermato ed è sceso per sincerarsene. Ben presto ne è nata una discussione accesa con il diretto responsabile, durante la quale vi sono stati reciproci scambi di insulti e probabilmente anche qualche spintone.

                                 4.     Ad un certo punto ACCU 2, che fino a quel momento era rimasto in disparte, ha deciso di intervenire con, a suo dire, l’intento di separare i contendenti. L’esito dell’operazione non è stato però quello auspicato perché, se da un lato i signori __________ e ACCU 3 hanno smesso di discutere, dall’altro è immediatamente sorta una lite tra __________ e ACCU 2. Nel corso della stessa quest’ultimo, quando i due si trovavano faccia a faccia, ha afferrato per il collo la vittima con una mano. Così facendo, verosimilmente a seguito anche di un repentino movimento dei due, il signor __________ ha perso l’equilibrio ed è caduto al suolo. Poiché ACCU 2 non ha mollato la presa nemmeno in questo frangente, è rovinato a sua volta a terra, andando a finire con tutto il suo peso sulla gamba sinistra del signor __________, rompendola. L’imputato si è così ritrovato sopra il malcapitato conducente e ha persistito nel tentativo di immobilizzarlo per impedirgli di reagire.

                                         I due giovani sono rimasti in quella posizione per qualche istante, con la vittima che da sotto si lamentava per il dolore. Non è emerso con chiarezza dall’istruttoria se in quei frangenti l’imputato in questione abbia pure sferrato dei pugni o dei calci alla parte civile.

                                         Nel frattempo anche l’amica del signor __________ è uscita dal veicolo per cercare di difenderlo. Sciaguratamente è stata istantaneamente colpita, involontariamente, da un manrovescio del signor ACCU 2, nemmeno accortosi di averla toccata.

                                         Il tutto si è protratto sino a quando un passante, che si era avvicinato poiché attratto dalle urla della ragazza e della vittima - risultato essere il signor __________ - ha afferrato l’aggressore e lo ha diviso dall’antagonista.

                                         Nonostante le urla di dolore del signor __________ ed il fatto che si potesse vedere ad occhio nudo che la sua gamba era fratturata al di sotto del ginocchio, il signor ACCU 2 si è allontanato di gran lena, dirigendosi verso il Bar __________, senza nemmeno accertarsi delle sue condizioni.

                                         Il signor ACCU 3 aveva già abbandonato il luogo appena conclusosi il suo diverbio con la vittima, del tutto incurante di quanto stava avvenendo.

                                 5.     Appena liberatosi dal suo assalitore, il signor __________ ha chiamato con il proprio cellulare la polizia, che è giunta in Piazza Grande in pochi istanti, così come l’ambulanza. Le sirene dei due veicoli sono state distintamente udite anche dal signor ACCU 2, quando già era di fronte al menzionato esercizio pubblico. Come egli stesso ha riconosciuto sia negli interrogatori che in occasione del dibattimento, il collegamento della comparsa dei soccorsi con la zuffa in cui era stato coinvolto poco prima, è stato immediato. Temendo di essere rintracciato dalla polizia ha così deciso di allontanarsi a gambe levate e di fare rientro a piedi al proprio domicilio. Per evitare di essere riconosciuto si è tolto il giubbotto bomber di colore verde che indossava e lo ha nascosto sotto un cespuglio in Città Vecchia (cfr. suo verbale di audizione del 18 febbraio 2004, pag. 4: “Ad un certo momento, sempre mentre mi trovavo davanti al Bar __________, ho visto arrivare la polizia cantonale a piedi. Si trattava di due agenti. Uno di loro mi ha guardato dalle scarpe ai capelli ed in qualche modo mi sono sentito gelare. Avevo la coscienza sporca. Ho quindi deciso, senza troppo riflettere, di darmela a gambe. Ho quindi subito lasciato la Piazza Castello e mi sono diretto a casa a Losone passando per Solduno. Tutto il tragitto l’ho fatto a piedi. Per evitare di essere identificato ho pure gettato la giacca che portavo, nascondendola sotto un cespuglio in città vecchia, nei pressi della chiesa S. Antonio.”). Una volta giunto a casa, attorno alle 00:30/01:00, l’imputato in oggetto è andato a dormire per svegliarsi il mattino dopo.

                                         Egli è poi stato rintracciato dagli inquirenti una decina di giorni dopo.

                                 6.     Come accennato in precedenza, dopo il litigio di Piazza Grande che lo ha visto coinvolto, il signor ACCU 3 si è portato nella zona del Bar __________. All’esterno dell’esercizio pubblico, attorno alle 24:00/01:00, egli è stato nuovamente coinvolto in un battibecco con un altro giovane che si trovava in zona, sfociato in reciproche vie di fatto, con vicendevoli spintoni, a seguito dei quali egli si è ritrovato disteso al suolo. Ben presto sono intervenuti dei ragazzi che li hanno divisi prima che qualcuno potesse farsi male.

                                         Conclusosi l’episodio, l’imputato in questione si è trattenuto ancora in zona fino alla 01:30/02:00, quando, con la sua amica, hanno deciso di tornare a casa. In quel frangente hanno notato proprio fuori dal Bar __________ un gran trambusto causato da 50/60 persone esagitate che si malmenavano, gridavano e tiravano petardi. Avvicinandosi egli è stato di nuovo implicato in una disputa, essendo stato afferrato da una persona che con forza lo ha bloccato contro una ringhiera per qualche istante, sino a quando non ha notato la polizia.

                                         Liberatosi, il signor ACCU 3 ha cercato di raggiungere la propria ragazza ma è stato prontamente intercettato dalle forze dell’ordine, che hanno proceduto al suo fermo.

                                 7.     Tra questi ultimi due avvenimenti, l’imputato ora in oggetto è stato visto da un agente della polizia cantonale intervenuto sul luogo, mentre, unitamente ad un altro paio di ragazzi, si dilettava a prendere a spallate un furgone Mercedes-Benz Sprinter 216 CDI, targato __________ ed immatricolato a nome della signora __________.

                                         A seguito dei colpi inferti dai giovani, il veicolo ha subito danni di una certa importanza, in modo particolare al portellone posteriore. La fattura di data 30 gennaio 2004 della carrozzeria __________ di __________ attesta l’esecuzione di lavori di riparazione per complessivi fr. 2'089.80 (cfr. doc. 23).

                                         La relativa querela è stata depositata dal figlio della danneggiata, al quale era stato affidato il veicolo in quei giorni, la mattina stessa in cui sono avvenuti i fatti, cioè il 13 dicembre 2003 (cfr. doc. 14 del doc. 17; sulla legittimazione cfr. Christof Riedo, in Basler Kommentar, art. 28, n. 9 segg.).

                                         Il signor ACCU 3 ha sempre negato di essere all’origine dei danni al furgone, anche dopo aver sentito la deposizione dell’appuntato __________ __________ che in aula ha ribadito le proprie dichiarazioni registrate a verbale dagli inquirenti, riconoscendo senza dubbio alcuno in lui la persona che faceva da spola tra la vetrina di un negozio situato a pochissimi metri dal veicolo e quest’ultimo, colpendo alternativamente con violenti spallate in stile hockey su ghiaccio la vetrina e l’automezzo, prendendo la ricorsa ogni volta da uno all’altro e facendo ondeggiare distintamente il Mercedes Sprinter ad ogni impatto, con la manifesta intenzione di arrecare un pregiudizio all’automezzo (come dichiarato dall’agente: “Era il comportamento di uno che vuol fare un danno”).

                                 8.     Nel corso del suo interrogatorio del 16 dicembre 2003, il signor ACCU 3 ha rivelato agli inquirenti di aver saltuariamente consumato della cannabis in una quantità che, per l’anno 2003, è riuscito a stimare in 10/15 g. Egli si riforniva presso i cosiddetti canapai, dai quali acquistava i “sacchetti odorosi” destinati al consumo personale.

                                         Tali circostanze sono state anche confermate di fronte al Sostituto Procuratore Pubblico (cfr. interrogatorio del 19 febbraio 2004) ed al dibattimento, con la precisazione che egli era convinto che il consumo di marijuana fosse lecito, visto che veniva venduta liberamente in numerosi negozi specializzati, aperti in tutto il Cantone Ticino.

                                         in diritto:

                                 9.     L’art. 122 CPS (lesioni gravi) punisce con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione da sei mesi a cinque anni, chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita, chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona.

                                         L’art. 123 cpv. 1 CPS (lesioni semplici) sanziona per contro, su querela di parte, con la detenzione colui che intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo di una persona.

                                         L’applicazione di una norma piuttosto che l’altra soggiace all’accertamento della gravità delle lesioni riportate dalla vittima.

                                         Con certificato di data 8 marzo 2004 (cfr. doc. 38), il dott. med. __________, chirurgo ortopedico, ha illustrato al magistrato come il signor __________ abbia subito una “frattura pluriframmentaria del plateau tibiale esterno e dell’epifisi prossimale tibiale a sinistra”, nonché abbia palesato una “sindrome della loggia tibiale e dei peronei sinistra”. Egli ha nel contempo asserito che il paziente non è mai stato in pericolo di morte, che il suo stato di salute non era aggravato da malattie o lesioni preesistenti e che egli non ha subito “nessun danno grave al corpo (mutilazione, perdita dell’uso di un organo,…)”.

                                         Nel suo scritto del 8 aprile 2004 il dott. med. __________, angiologo, ha attestato che la vittima non ha subito lesioni arteriose (cfr. doc. 47).

                                         Il 26 marzo 2004 il dott. med. __________, neurologo, ha rilevato: “Dal lato neurologico persistono segni di una leggera sofferenza neurogena inomogenea per alcuni rami muscolari del n. tibiale sin, con leggera insufficienza per i movimenti di rotazione interna del piede (…) e deboli segni di denervazione nel gastrocnemio, conseguenza sia della sindrome di loggia che degli interventi chirurgici subiti, il tronco del n. tibiale sembra comunque intatto (…). La forza ha recuperato in modo completo per i muscoli della loggia antero-esterna della gamba, non vi sono segni di denervazione residua del m. tibialis anterior. L’ipotrofia della coscia è probabilmente da risparmio, anche a questo livello la buona conservazione dei riflessi tendinei e l’assenza di denervazione all’EMG (…) esclude con buona probabilità una lesione nervosa. Anche per i muscoli della loggia posteriore la prognosi è comunque buona, non dovrebbero sussistere a lungo termine limitazioni funzionali. Noto d’altra parte di una insensibilità al di sotto della rotula per lesione del ramo infrapatellare, probabilmente definitiva, e una irritazione del ramo sensitivo terminale del n. peroneo a livello della porzione esterna della cicatrice laterale dove esiste un segno di Tinel con parestesie irradianti soprattutto nel territorio del n. cutaneus dorsalis medialis: in assenza di disturbi sensitivi al dorso del piede un miglioramento spontaneo è ancora possibile (…). La leggera deformazione della gamba può predisporre in futuro a lesione compressive del n. peroneo nella regione del caput fibulae.” (cfr. doc. 47).

                                         Il 29 aprile 2004 il dott. med. __________, nuovamente chiamato ad esprimersi sulla questione, ha ribadito: “ (…) confermo che non c’è nessun danno grave al corpo del signor __________, nel senso di una mutilazione, perdita totale dell’uso di un’organo,…” (cfr. doc. 55).

                                         La parte civile __________ ha prodotto poco prima del dibattimento un nuovo certificato medico, questa volta redatto dal dott. med. __________, chirurgo ortopedico, con il quale attesta che egli ha subito una frattura pluriframmentaria del piatto tibiale esterno e dell’epifisi tibiale esterna, che è stato sottoposto già alcuni interventi alla gamba e che se ne prospetta ancora uno tra circa un anno e mezzo per l’asportazione del materiale di osteosintesi, nonché che il paziente ha fino ad ora trascorso un mese in ospedale, al quale dovranno andare ad aggiungersi ulteriori 4 o 5 giorni per la prossima operazione. In merito alle conseguenze permanenti, lo specialista ha potuto solo ipotizzare delle deficienze motorie e la formazione di un’artrosi, senza però essere al momento in grado di esprimersi in maniera categorica.

                                         Il signor __________, in occasione del dibattimento, ha dichiarato di poter guidare normalmente la propria automobile con cambio manuale.

                                10.     Allorquando ci si trova di fronte ad una prognosi ancora incerta in merito alle conseguenze delle lesioni riportate dalla vittima, deve trovare applicazione il principio in dubio pro reo ed il giudice è tenuto a far riferimento alla versione dei fatti più favorevole all’imputato (cfr. Stefan Trechsler, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2 ed., art. 122, n. 7).

                                         Nel caso che ci occupa è stato confermato che il signor __________ non si è mai trovato in pericolo di morte e non ha subito mutilazioni di sorta, né sfregi al viso. Nemmeno ha potuto essere dimostrata l’esistenza di incapacità al lavoro definitiva o di una infermità permanente. Il dott. med. __________ le ha escluse, mentre il dott. med. __________ (con una perizia di parte) ha solo sostenuto di ritenerle probabili.

                                         Il tipo di frattura subita, la cui importanza deve essere valutata oggettivamente e non in base alla percezione soggettiva (e legittima) della vittima, non è sufficiente per riconoscere l’esistenza di una lesione grave nell’accezione data a tale termine dal codice penale. Nemmeno d’aiuto in tal senso sono le operazioni chirurgiche effettuate e il periodo, non eccessivamente lungo, di degenza ospedaliera.

                                         In base a tutto quanto precede, non si può che concludere che i presupposti oggettivi per l’applicazione dell’art. 122 CPS non sono dati. Ci si esime quindi dall’analisi di quelli soggettivi, che già di primo acchito risultano comunque dubbi, ritenuto che l’intenzionalità del reo deve portare anche sulla gravità delle ferite inferte.

                                11.     Una frattura tibiale pluriframmentaria adempie indubbiamente i requisiti oggettivi della lesione ai sensi dell’art. 123 cpv. 1 CPS (a titolo di paragone, si fa riferimento alla casistica contenuta in Rep. 1986, pag. 317 segg.).

                                         In merito al rapporto di causalità tra il comportamento del signor ACCU 2 e la ferita subita alla vittima non sussistono dubbi: essa è stata provocata dalla caduta a peso morto del primo sulla gamba del secondo, cagionata a sua volta dalla presa al collo, dagli spintoni che hanno comportato la perdita di equilibrio del malcapitato, come pure dalla decisione di non mollare la presa da parte dell’aggressore, che ha fatto sì che egli stesso perdesse l’equilibrio.

                                         Soggettivamente, la punibilità è confermabile solo in presenza di atti commessi intenzionalmente, laddove il dolo eventuale è sufficiente.

                                         Chiunque viene alle mani con un’altra persona deve prendere in considerazione il fatto che la lite possa poi provocare una lesione semplice dell’avversario. Anche il signor ACCU 2 era a conoscenza di una simile circostanza e ne ha accettato l’eventualità al momento in cui ha fatto ricorso alla violenza. Egli stesso ha dichiarato a verbale del 18 febbraio 2004, pag. 4: ”ADR che sono d’accordo che era prevedibile la caduta a terra, la quale a sua volta avrebbe potuto cagionare delle lesioni al mio contendente ma eventualmente anche a me.”.

                                         Il reato di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 cpv. 1 CPS è pertanto adempito.

                                12.     A norma dell’art. 126 CPS è punito, a querela di parte, con l’arresto o con la multa chi commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute.

                                         Il manrovescio tirato dal signor ACCU 2 all’amica del signor __________ è di per sé sufficiente ad una condanna. Soggettivamente però, la contravvenzione è perseguibile solo di fronte ad un atto intenzionale. L’istruttoria predibattimentale e quella dibattimentale hanno permesso di appurare che il gesto è stato del tutto involontario. Lo stesso signor __________ - che in quel momento aveva, suo malgrado, un punto di osservazione privilegiato - ha dichiarato in aula che nemmeno a lui è sembrato che l’imputato volesse colpire la ragazza.

                                         Non essendo adempiti i requisiti soggettivi della fattispecie, l’accusa di vie di fatto viene pertanto a cadere.

                                13.     Commette omissione di soccorso ed è quindi punibile con la detenzione o la multa, chi non presta soccorso ad una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse ragionevolmente pretendere da lui, art. 128 CPS.

                                         Non è contestato nemmeno dalla sua difesa che il signor ACCU 2, si sia reso colpevole del reato in questione, abbandonando immediatamente sul luogo della lite il signor __________, da lui appena ferito, nonostante questi si lamentasse dei forti dolori alla gamba, e fuggendo letteralmente al proprio domicilio non appena saputo dell’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

                                         Non sussistono dubbi neppure in relazione al fatto che l’imputato fosse al corrente della situazione ed abbia sentito la parte civile palesare la propria sofferenza urlando per il dolore. Egli stesso a riconosciuto al magistrato inquirente: “Corrisponde alla verità che il ragazzo si lamentava per il dolore alla gamba. Mi ricordo di aver proprio sentito che diceva di avere male ad una arto inferiore.” (cfr. suo verbale di audizione del 18 febbraio 2004, pag. 4).

                                         Sintomatico per la dimostrazione della sua volontà di sottrarsi a qualsiasi tipo di responsabilità è il fatto che egli si sia addirittura liberato della giacca per paura di essere riconosciuto.

                                         L’accusa di omissione di soccorso nei confronti del signor ACCU 2 merita di conseguenza di essere confermata.

                                14.     Venendo ora al signor ACCU 3 va anzitutto rilevato come a seguito del ritiro di querela da parte del signor __________, restino aperte unicamente le questioni relative al danneggiamento del furgone Mercedes ed all’infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti.

                                         A norma dell’art. 144 CPS è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa, chi deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui. Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d’ufficio.

                                         Il signor ACCU 3 è stato indicato quale autore del danneggiamento al veicolo in discussione da uno degli agenti intervenuti quella sera sul luogo dei disordini. Questi, verbalizzato in data 8 gennaio 2004, si è espresso nei seguenti termini: “Ad un certo punto potevo notare che un individuo, evidentemente in preda ai fumi dell’alcool, si scagliava con il proprio corpo contro il portellone posteriore di un autofurgone, recante targhe __________ di colore beige. Questo personaggio veniva poi in seguito fermato ed identificato nel ACCU 3”. (cfr. pag. 2 del verbale 8 gennaio 2004 del teste __________ __________).

                                         Al dibattimento l’appuntato di polizia, nuovamente sentito, ha ribadito in maniera più che convincente le proprie affermazioni, riconoscendo nell’imputato in questione l’autore delle azioni da lui descritte ed affermando di averlo visto chiaramente mentre colpiva con violente spallate il veicolo almeno un paio di volte, facendolo ondeggiare. Egli, come già accennato il precedenza, ha anche precisato che il giovane si comportava come uno che vuol arrecare un danno e che i colpi da lui inferti erano atti a provocarne uno. Infine ha pure puntualizzato come il figlio della detentrice dell’auto si sia rivolto a lui già al momento dei fatti per segnalare il danneggiamento in atto del veicolo e che gli era stato risposto di recarsi in Gendarmeria per formalizzare la denuncia.

                                         Le dichiarazioni del teste sono state ferme ed inequivocabili. Non hanno vacillato nemmeno di fronte al tempo trascorso ed all’abile tentativo della difesa di rimetterle in discussione.

                                         Il fatto che l’agente abbia dichiarato, per la prima volta in aula che l’imputato non era l’unica persona che prendeva a spallate il veicolo, ma vi erano almeno un altro paio di ragazzi, non mette in discussione la fondatezza accuse e nemmeno la perseguibilità del signor ACCU 3, considerato che egli è chiamato in ogni caso a rispondere per le proprie colpe, indipendentemente da quelle altrui.

                                         L’imputato in questione ha sempre negato i fatti, ma le sue affermazioni risultano essere sicuramente meno credibili di quelle del teste. Indicativo, a tal proposito, è l’atteggiamento da lui assunto in corso di istruttoria, se si pensa che fino al ritiro della querela nei suoi confronti da parte del signor __________, egli ha sempre sostenuto di non ricordare nulla del diverbio avuto con quest’ultimo, per poi, stranamente, riuscire a descriverne addirittura alcuni dettagli al dibattimento.

                                         In concreto, pertanto, nulla induce a discostarsi dagli accertamenti dell'agente, ritenuto inoltre che questi - persona giurata e conscia delle conseguenze penali e professionali di una falsa testimonianza - non aveva del resto motivo per dichiarare circostanze inveritiere o per dirsi sicuro di un fatto a lui incerto.

                                15.     Il nesso di causalità naturale ed adeguato tra il comportamento delittuoso del reo ed il pregiudizio subito è da ritenersi dato, visto che corrisponde al normale andamento delle cose che delle spallate vibrate con violenza alla carrozzeria di un automezzo possano cagionare dei danni come quelli riportati alla fattura di cui al doc. 23.

                                         Irrilevante ai fini di una condanna è il fatto che in base alle nuove dichiarazioni dell’agente, non sia possibile stabilire in quale misura ed ammontare il danno sia imputabile al signor ACCU 3, se non che per la fissazione del risarcimento a suo carico diviene inevitabile il rinvio al competente foro civile.

                                         Soggettivamente l’art. 144 CPS richiede intenzionalità o dolo eventuale. Come lo stesso teste ha avuto modo di confermare, l’imputato in questione ha sicuramente agito con l’intenzione di provocare un danno.

                                16.     L’art. 19a cifra 1 LStup punisce con la detenzione o con la multa chiunque, intenzionalmente e senza essere autorizzato consuma stupefacenti o commette un’infrazione giusta l’art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo.

                                         Nell’evenienza concreta il prevenuto in discussione ha ammesso di avere fatto uso più volte nel corso del 2003 di marijuana acquistata presso i cosiddetti canapai sotto forma di sacchetti odorosi.

                                         L’esistenza degli elementi costitutivi oggettivi dell’infrazione è stata riconosciuta dallo stesso imputato, essendo la canapa stata utilizzata per degli spinelli, quindi a scopo di stupefacente ai sensi dell’art. 1 LStup.

                                         Per contro, dal punto di vista soggettivo, il signor ACCU 3, pur non negando di aver agito coscientemente, ha sollevato l’eccezione dell’errore sui fatti ex art. 19 CPS: in effetti egli, a suo dire, sarebbe stato convinto, visto il proliferare dei negozi nei quali veniva venduta la canapa, che il suo consumo fosse permesso.

                                         Tale posizione non merita accoglimento. In primo luogo perché nel 2003 era già da tempo stato dato avvio alla cosiddetta operazione “Indoor”, pubblicizzata su tutti i giornali del Cantone, con la quale sono stati sistematicamente chiusi tutti gli esercizi nei quali veniva venduta la canapa. In secondo luogo perché sui sacchetti odorosi si trovava sempre un’etichetta (alibi per il rivenditore) con la quale veniva specificato che ne era vietato l’uso quale sostanza stupefacente.

                                         L’imputato sapeva esattamente quello che stava facendo, così come era conscio, o per lo meno non poteva non essere a conoscenza, del fatto che il consumo di marijuana fosse illecito.

                                         In conformità dell’art. 19a cifra 2 LStup, nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena; può essere pronunciato un avvertimento.

                                         Giurisprudenza e dottrina sono unanimi nel concordare che non si è in presenza di un caso di lieve entità, quando qualcuno fa ricorso regolarmente a sostanze stupefacenti per un periodo relativamente lungo. In casu, il consumo di cannabis si è protratto per un anno intero, almeno, per cui non si può parlare di caso bagattella.

                                         Il signor ACCU 3 deve pertanto essere riconosciuto colpevole di contravvenzione alla LStup ai sensi dell’art. 19a cifra 1 della stessa legge.

                                17.     Entrambi i legali degli imputati hanno chiesto l’applicazione della norma sulla responsabilità scemata, art. 11 CPS, rilevando come i loro assistiti non fossero assolutamente in grado di comprendere quello che stavano facendo a causa delle importanti quantità di alcool da loro ingerite la sera del 12 dicembre 2003. Il patrocinatore del signor ACCU 3 ha addirittura chiesto il riconoscimento dell’irresponsabilità completa ai sensi dell’art. 10 CPS.

                                         L’art. 10 CPS sancisce la non punibilità di colui che, per malattia o debolezza di mente o per grave alterazione della coscienza, non era, nel momento del fatto, capace di valutare il carattere illecito dell’atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione.

                                         Il base all’art. 11 CPS il giudice può attenuare la pena secondo il proprio libero apprezzamento se la sanità mentale o la coscienza dell’imputato era, nel momento del fatto, soltanto turbata o se lo sviluppo mentale dell’imputato era incompleto, cosicché fosse scemata la sua capacità di valutare il carattere illecito dell’atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione.

                                         Per quanto concerne il signor ACCU 2 non sussistono elementi di sorta che possano far ritenere che egli avesse una diminuita capacità di apprezzamento della situazione, rispettivamente di controllo dei propri atti. Nulla lascia intendere che egli fosse in preda ai fumi dell’alcool (egli ha dichiarato semplicemente di aver bevuto del “vin brulé”) e, anzi, le precise descrizioni che ha reso a verbale inducono a pensare che fosse perfettamente in grado di intendere e volere.

                                         Differente è invece la questione per il signor ACCU 3: le testimonianze raccolte sono concordi nel descriverlo come fortemente ebbro ed il tasso di tenore alcolico riscontrato nel sangue prelevatogli dalla polizia dopo il suo fermo, pari a 1.95 grammi pro mille, ha confermato tali versioni.

                                         Secondo il Tribunale federale, sussiste la presunzione di una irresponsabilità totale allorquando il prevenuto presenta un tasso alcolemico superiore ai 3 grammi pro mille. Un tasso superiore ai 2 grammi pro mille lascia per contro presumere una scemata responsabilità ai sensi dell’art. 11 CPS (cfr. ad es. JDT 2003, p. 561; SJZ 98, p. 390; Felix Bommer/Volker Dittmann, in Basler Kommentar, art. 11, n. 9).

                                         Simili presunzioni trovano comunque applicazione solo allorquando lo stato psicopatologico della persona non può essere altrimenti accertato e possono addirittura essere ribaltate se sussistono elementi concreti che permettono di assumere che, indipendentemente dal livello di ebrietà raggiunto, essa era comunque capace di discernimento.

                                         Nella fattispecie al signor ACCU 3 è stato riscontrato un tasso alcolemico inferiore a 2 grammi pro mille, per cui non è possibile far capo alla regola dei pro mille (“Promille-Rechtssprechung”). Dalle dichiarazioni delle persone che lo hanno visto quella sera, risulta che egli avesse al momento della lite con il signor __________ dei problemi di equilibrio e ad esprimersi. Nulla però si sa del suo stato al momento dei fatti qui in discussione (avvenuti all’incirca un’ora dopo), se non che egli era ad ogni buon conto in grado di prendere la rincorsa e colpire a spallate sia il furgone che la vetrina di un negozio (ciò che significa che le difficoltà nei movimenti erano relative). Non vi sono dunque elementi sostanziali a favore della richiesta della difesa che inducano a ritenere che l’imputato non fosse in grado al momento in cui ha danneggiato il furgone, di capire che stava compiendo un atto illecito oppure che, comprendendolo, non fosse in grado di fermarsi.

                                         Non va poi dimenticato come l’illegalità di un danneggiamento sia avvertibile anche in uno stato psicofisico alterato (che non raggiunge eccessi vicini all’incoscienza), considerato che si tratta di un reato i cui estremi sono riconducibili a concetti elementari, facenti parte dell’educazione di qualsiasi individuo sin dall’infanzia.

                                         Non trovano pertanto applicazione nemmeno al signor ACCU 3 gli art. 10 ed 11 CPS.

                                18.     Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CPS il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali.

                                         Anzitutto occorre valutare la pena a carico del signor ACCU 2, ragazzo poco più che ventenne che dopo le scuole dell’obbligo ha iniziato un apprendistato mediamatico presso le __________, per poi decidere, dopo circa un anno e mezzo, di cambiare professione e passare all’apprendistato quale falegname presso la falegnameria __________ di __________, ove si trova ancora attualmente.

                                         L’art. 123 cifra 1 CPS commina al reato di lesioni semplici la pena della detenzione, l’art. 128 CPS la detenzione o la multa.

                                         In concreto, va da un lato tenuto conto della rilevanza degli addebiti mossi all’imputato in questione, della serietà delle lesioni subite dalla parte civile, del futile movente che ha originato la lite. Pure di rilievo è l’atteggiamento assunto dall’aggressore dopo i fatti: rendendosi irreperibile egli ha dimostrato chiaro spregio per quanto avvenuto.

                                         A favore del prevenuto giocano la sua incensuratezza, la giovane età ed il fatto che si sia assunto le proprie responsabilità, collaborando con gli inquirenti.

                                         Il proscioglimento dall’accusa di vie di fatto è ininfluente ai fini della determinazione della pena, poiché si tratta di un evento marginale.

                                         Si giustifica di conseguenza una conferma della proposta di condanna a 30 giorni di detenzione, con una sospensione condizionale della stessa per un periodo di prova di due anni.

                                         Per quanto attiene al signor ACCU 3 va anzitutto rilevato che, a seguito del ritiro di querela da parte del signor __________, sono caduti due capi d’imputazione, per cui il Sostituto Procuratore pubblico, prendendone atto, ha ridotto la sua proposta di pena a 8 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

                                         L’imputato, che vive con la propria ragazza, al momento dei fatti stava completando il proprio apprendistato da elettricista. Attualmente però egli frequenta a tempo pieno la scuola per l’ottenimento della maturità professionale.

                                         Nella valutazione complessiva che lo concerne va anzitutto tenuto conto del fatto che la sera in questione egli è stato coinvolto in due danneggiamenti ed in più di una discussione con risvolti non solo verbali, ma anche fisici. Pure rilevanti sono il movente che ha dato origine al danneggiamento, cioè il puro piacere nel rovinare beni altrui, e la scarsa collaborazione nella ricostruzione dei fatti.

                                         Il consumo di cannabis è avvenuto in piena coscienza e per un periodo di almeno un anno.

                                         A favore di ACCU 3 giocano la sua età, l’assenza di precedenti, oltre alla stabile situazione personale e formativa, che lasciano comunque immaginare una prognosi favorevole.

                                         Ponderato tutto ciò, si giustifica anche in questo caso una conferma integrale della proposta di condanna avanzata dall’accusa.

                                        Gli oneri processuali sono a carico dei condannati (art. 9 cpv. 1 CPP).

Per tutto quanto precede,

visti                                   gli art. 10 e segg., 41 cifra 1, 123 cifra 1, 126 cpv. 1, 128 e 144 cpv. 1 CPS; 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                       1.  ACCU 3

                                        autore colpevole di:

                                        1.  danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

                                             per avere, nella notte a cavallo fra il 12 e il 13 dicembre 2003 a Locarno, intenzionalmente deteriorato l’autofurgone Mercedes-Benz 216 CDI targato __________ di proprietà di __________, scagliandosi con il proprio corpo contro il portellone posteriore;

                                        2.  contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, 19a LStup,

                                             per avere, senza essere autorizzato, a Locarno e in altre località non meglio precisate, nel periodo gennaio 2003/15 gennaio 2004 consumato un imprecisato quantitativo di canapa;

                                              e meglio come descritto ai punti nri. 2 e 3 del decreto di accusa n. DA 1782/2004 del 17 maggio 2004;

condanna                    1.  ACCU 3

                                        1.  alla pena di 8 (otto) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’095.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

rinvia                               la parte civile __________ al competente foro civile per le sue eventuali pretese di corrispondente natura;

dichiara                       2.  ACCU 2

                                        autore colpevole di:

                                        1.  lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

                                        2.  omissione di soccorso, art. 128 CPS,

                                              per i fatti compiuti a Locarno nella notte a cavallo fra il 12 ed il 13 dicembre 2003 nelle circostanze descritte ai punti n. 1 e 2 del decreto di accusa n. DA 1783/2004 del 17 maggio 2004;

e lo proscioglie                dall’accusa di vie di fatto, art. 126 CPS,

                                        per i fatti descritti al punto n. 3 del decreto d’accusa n. DA 1783/2004 del 17 maggio 2004;

condanna                    2.  ACCU 2

                                        1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 595.--;

ordina                             l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

conferma                         il rinvio della parte civile __________ al competente foro civile per le sue eventuali pretese di corrispondente natura;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 3,

                                        fr.                       750.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         45.00       1/2 indennità testi   

                                        fr.                     1095.00       totale

Distinta spese                    a carico di ACCU 2,

                                        fr.                       250.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         45.00       1/2 indennità testi   

                                        fr.                      595.00       totale

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