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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.09.2004 10.2004.203

15 septembre 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,169 mots·~6 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarti n. 10.2002.151 10.2004.203 1581/2002 1756/2004  

Bellinzona 15 settembre 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con __________ in qualità di segretaria per giudicare

_ACCU1 Ac

(difesa dall'avv. __________)  

accusata di                 1.     minaccia

                                         per avere incusso timore a __________, minacciandolo con la frase "la prossima volta torno con il fucile";

reato previsto                      dall'art. 180 CP;

fatti avvenuti                       a __________ il 3 maggio 2002;

                                2.    ripetuta circolazione malgrado la revoca

                                         per avere ripetutamente condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa il 10 gennaio 2003 per un periodo indeterminato e meglio:

                                         2.1 a __________ il 21 gennaio 2003, l’autofurgone Ford targato TI __________;

                                        2.2 a __________ il 7 gennaio 2004, la motoleggera Piaggio targata TI __________;

reato previsto                     dall'art. 95 n. 2 LCS;

                                3.    concessa guida a persona senza licenza di condurre

                                         per avere concesso la guida della propria vettura VW Polo targata TI __________a __________, sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licenza di condurre richiesta, poiché revocatagli dalla competente autorità amministrativa;

reato previsto                      dall’art. 95 n. 1 cpv. 3 LCS;

fatti avvenuti                       a __________ il 17 dicembre 2003;

                                 4.    infrazione alle norme della circolazione

                                         per avere, circolando con l'autofurgone riferito al punto 2.1, nell'effettuare una manovra di retromarcia per uscire da un parcheggio, negligentemente urtato contro la vettura Audi targata TI __________di __________, ivi regolarmente posteggiata;

reato previsto                      dall'art. 90 n. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 17 cpv. 1 ONC;

fatti avvenuti                       a Osogna il 21 gennaio 2003;

perseguita                     –   per il reato n. 1, con decreto d’accusa DAP 158/2002 dell'8 luglio 2002 del _AINQ1 che propone la condanna:

                                        1.  alla multa di fr. 200.-- (duecento),

                                        2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese di fr. 50.–;

                                    –   per i reati n. 2-4, con decreto d’accusa DA 1756/2004 del 17 maggio 2004 del Procuratore pubblico __________, che propone la condanna:

                                        1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di arresto, da espiare,

                                         2.  alla multa di fr. 500.–,

                                        3.  non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 9 ottobre 2003 ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova,

                                        4.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 200.–;

viste                                  le opposizioni interposte dall'accusata il 15 luglio 2002 e il 27 maggio 2004;

indetto                               il dibattimento 15 settembre 2004, cui sono comparsi l'accusata e il difensore;  

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura di decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e all'audizione testimoniale di __________;

sentito                               il difensore, il quale conclude per il proscioglimento dell'accusata dai reati di minaccia (l'espressione usata essendo consueta nel mondo dei contadini e non avendo incusso timore nel destinatario), di circolazione malgrado la revoca in relazione con i fatti del 21 gennaio 2003 (l'accusata non avendo ricevuto la decisione di revoca, o quanto meno non essendo dimostrato il contrario, né essendone stata informata dall'allora patrocinatore), di concessa guida a persona senza licenza di condurre (l'accusata non potendo assolutamente immaginare che al conoscente __________ fosse stata revocata la patente, circostanza ignorata dallo stesso interessato, il quale era per di più materialmente in possesso della licenza il giorno dei fatti);

                                        sul reato di circolazione senza patente con la motoleggera Piaggio il 7 gennaio 2004, conclude per una pena – sospesa – adeguata alle circostanze, l'accusata credendo in buona fede di essere autorizzata dalla decisione della Sezione della circolazione a condurre veicoli fino a 45 km/h;

                                        sul reato di infrazione alle norme della circolazione, si rimette al prudente giudizio del giudice, rilevando l'infima gravità del fatto normalmente di competenza della Sezione della circolazione;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  se l'imputata è autrice colpevole di:

                                        1.1  minaccia,

                                        1.2  ripetuta circolazione malgrado la revoca,

                                        1.3  concessa guida a persona senza licenza di condurre,

                                        1.4  infrazione alle norme della circolazione,

                                        commesse nelle circostanze di cui ai decreti d'accusa;

                                    2.  in caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2 e/o 1.3 e/o 1.4:

                                        2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputata,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova,

                                        2.3  se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 9 ottobre 2003 o se dev'essere prolungato il periodo di prova;

                                    3.  il giudizio sugli oneri processuali;

preso atto                          che il Procuratore pubblico __________ ha rinunciato formalmente alla motivazione del giudizio e le altre parti hanno lasciato decorrere il termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP;

visti                                   gli art. 41, 63, 68 e 180 CP; 90 n. 1 LCS (in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 4 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 17 cpv. 1 ONC); 95 n. 1 cpv. 3 e n. 2 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara                           __________

                                        autrice colpevole di minaccia, art. 180 CP, per i fatti compiuti a Cresciano nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP 1581/2002 dell'8 luglio 2002,

                                        e di circolazione malgrado la revoca (limitatamente al punto 1.2 del DA 1756/2004), art. 95 n. 2 LCS, e infrazione alle norme della circolazione, art. 90 n. 1 LCS, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DA 1756/2004 del 17 maggio 2004;

proscioglie                       __________

                                        dalle imputazioni di circolazione malgrado la revoca, in relazione con il punto 1.1 del DA 1756/2004, e di concessa guida a persona senza licenza di condurre, per i fatti descritti nello stesso decreto d'accusa;

condanna                        

                                        a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 9 ottobre 2003;

                                        1.  alla pena di 15 (quindici) giorni di arresto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

                                        2.  alla multa di fr. 400.–,

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.–;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 9 ottobre 2003;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

assegna                           alla condannata un termine di tre mesi per il pagamento della multa e l'avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Distinta di pagamento         a carico di __________

                                        fr.                       400.–         multa

                                        fr.                       200.–         tassa di giustizia

                                        fr.                       300.–         spese giudiziarie

                                        fr.                      900.–         totale

Intimazione a:

        – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80287), – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.  

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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