Incarto n. 10.2004.16/KRM DA 130/2004
Bellinzona 29 gennaio 2004
Decisione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
__________ ___________
siccome
ritenuto colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;
fatti avvenuti il 30 novembre 2003 a Lugano;
reato previsto dall'art. 51 LTP;
e meglio come al decreto d’accusa no. DA __________ /__________ di data __________ 2004 del ___________ per cui fu proposta la condanna
1. Alla multa di fr. 100.--.
2. Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 196.--, a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 gennaio 2004 dall'accusato;
considerato che dai documenti ora agli atti risulta che il signor __________ ha verstao alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 196.di cui all'invito 10 dicembre 2003 del Procuratore pubblico;
visto quanto sopra il Ministero pubblico recede dal perseguire penalmente contro il signor __________;
pronuncia: 1. Il procedimento penale susseguente il DA _____/_____ promosso contro ___________ è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.