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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.04.2004 10.2004.149

28 avril 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·682 mots·~3 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 10.2004.149/KRM DAP 1879/94

Bellinzona 28 aprile 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lucia Ferrazzo in qualità di segretaria, per giudicare

__________ ___________ difeso da: __________

prevenuto colpevole di         lesioni semplici e ingiuria;

fatti avvenuti                       il 13 novembre 1993 a __________;

reati previsti                       dagli art. 123 cifra 1 e 177 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa __________ 1994 n. DAP __________/__________ del ___________ che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Al pagamento della multa di fr. 200.--.

                                        2.  Rinvia la parte civile __________ __________ al competente foro civile per eventuali pretese.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 settembre 1994 dall'accusato;

preso atto                          che l'incarto è stato trasmesso per competenza alla Pretura penale il 26 aprile 2004;

considerato                      che per il reato di lesioni semplici l'art. 123 cifra 1 CP commina la detenzione;

                                        che per l'art. 70 vCP l'azione penale per questo tipo di reato si prescrive in 5 anni;

                                        che giusta l'art. 72 cifra 2 CP vCP in ogni caso di interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione, ritenuto nondimeno che l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione è superato della metà;

                                        che dopo l'ordinanza 25 ottobre 1995 con cui è stata annullata la citazione al dibattimento non è più stato compiuto alcun atto di interruzione della prescrizione;

                                        che l'azione penale nei confronti dell'accusato per lesioni semplici si è quindi estinta per prescrizione relativa 5 anni dopo, ossia il 25 ottobre 2000;

                                        che secondo l'art. 70 CP, nella versione in vigore dal 1° ottobre 2002, l'azione penale si prescrive in 7 anni se al reato è comminata una pena diversa dalla reclusione o dalla detenzione superiore ai tre anni;

                                        che pertanto, anche volendo prescindere dalla prescrizione relativa, ritenuto che i fatti risalgono al 13 novembre 1993, l'azione penale per lesioni semplici si è in ogni caso estinta per prescrizione assoluta sette anni dopo, ossia il 13 novembre 2000 (si applica la prescrizione assoluta secondo il nuovo diritto, poiché più favorevole all'imputato, dal momento che in precedenza occorrevano per tale prescrizione 7 anni e mezzo);

                                        che per l'art. 178 cpv. 1 vCP per i delitti contro l'onore, l'azione penale si prescrive in 2 anni;

                                        che a norma dell'art. 72 cifra 2 vCP in caso di interruzione i reati contro l'onore si prescrivono in ogni caso col decorso di un termine pari al doppio della durata normale;

                                        che l'azione penale per ingiuria nei confronti dell'accusato si è quindi estinta per prescrizione relativa il 25 ottobre 1997, ossia due anni dopo l'ultimo atto di interruzione (annullamento della citazione);

                                        che, anche volendo prescindere dalla prescrizione assoluta, l'azione penale nei confronti dell'accusato per ingiuria si è in ogni caso estinta per prescrizione assoluta il 13 novembre 1997, ossia quattro anni dopo i fatti;

                                        che alla stessa soluzione si giunge se si applica il nuovo diritto che prevede la prescrizione per i reati contro l'onore in quattro anni (art. 178 cpv. 1 CP);

                                        che l'accusato deve quindi essere prosciolto da entrambe le imputazioni (sulle conseguenze della prescrizione dell'azione penale cfr. DTF __________.__________/__________ del __________ __________ 2002, cons. 3.4);

per questi motivi                 visti gli art. 70, 72 cifra 2, 178 cpv. 1 vCP; 70, 123 cifra 1, 177 cpv. 1,178 cpv. 1 CP; 273 e segg. CPP;

pronuncia                 1.     __________ è prosciolto dalle imputazioni di lesioni semplici e ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa DAP __________/__________ del __________ 1994.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese sono a carico dello Stato.

                                 3.     Intimazione a:

e alla crescita in giudicato a:

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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