Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.10.2004 10.2004.115

19 octobre 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·3,984 mots·~20 min·3

Résumé

Contratto di lavoro fittizio fra una società anonima e un detenuto per ottenere il regime della semilibertà

Texte intégral

Incarto n. 10.2004.115 DA 453/2004

Bellinzona 19 ottobre 2004  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         falsità in documenti,

                                        per avere, in correità con __________, nel corso del mese di settembre 2000, a scopo di indebito profitto e di terzi, nella sua qualità di amministratore unico della società __________ con diritto di firma individuale, attestato e fatto attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,

                                        e meglio per avere, allo scopo di ottenere il regime di semi libertà con impiego lavorativo in esterno al PCT a favore di __________, allestito e stipulato un contratto di lavoro fittizio fra la __________ e __________, attestando nello stesso, contrariamente al vero, che a __________ spettava uno stipendio mensile di fr. 1'500.--, sottacendo che detto importo veniva in realtà anticipato da __________ stesso e messo a disposizione di ACCU 1 al Penitenziario cantonale;

                                        fatti avvenuti a Lugano, Cadro ed in altre località del Ticino ed in Italia, nelle riferite circostanze di tempo;

                                        reato previsto dall'art. 251 CPS;

perseguito                         con decreto d'accusa n. DA 453/2004 di data 9 febbraio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

ed inoltre                           La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2004 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 19 ottobre 2004, al quale hanno partecipato l'imputato, assistito dal difensore, avv. Graziano DI 1, ed il AINQ 2;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il Sostituto Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma integrale del decreto d'accusa. In effetti, il contratto di lavoro in oggetto costituisce senza timore di smentita un falso ideologico. La pena proposta è inoltre commisurata alla gravità del reato commesso ed alle particolarità del caso specifico;

sentito                               il difensore, il quale, dal profilo soggettivo, sostiene che il suo patrocinato non ha mai avuto l'intenzione di ingannare le autorità penitenziarie. In effetti, al momento della stipulazione del contratto di lavoro in oggetto, la società di cui quest'ultimo era amministratore unico aveva i mezzi per corrispondere il salario al signor __________, solo in seguito sono sopraggiunte le difficoltà finanziarie. A questo proposito, egli rileva come il suo cliente in occasione degli interrogatori di polizia si trovasse in uno stato confusionale a causa delle numerose inchieste penali in cui era stato coinvolto. Dal profilo oggettivo, le risultanze istruttorie dimostrano che il contratto concluso era reale e che il signor __________ ha effettivamente lavorato. In via principale, egli chiede pertanto il proscioglimento dall'accusa di falsità in documenti, e, in via subordinata, postula una riduzione della pena, ritenendola sproporzionata;

sentito                               in replica il Sostituto Procuratore pubblico, il quale contesta che l'imputato fosse in stato confusionale in occasione degli interrogatori di polizia e sottolinea che se le autorità del PCT fossero state a conoscenza delle modalità di lavoro, avrebbero ritirato l'autorizzazione al regime di semilibertà;

sentito                               in duplica il difensore, il quale ribadisce che il suo cliente era in completamente scombussolato in occasione della sua verbalizzazione di fronte agli inquirenti e che il signor __________, compatibilmente con le esigenze del suo lavoro, si recava presso gli uffici della società __________;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    E' il signor ACCU 1 autore colpevole di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 453/2004 del 9 febbraio 2004?

                                        2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio, ritenuto che l'imputato è al beneficio dell'assistenza giudiziaria?

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto:

                                 1.     Il signor ACCU 1 è nato il 29 settembre 1959 a __________, in provincia di __________ (Italia).

                                        Egli ha frequentato le scuole dell'obbligo e quelle superiori in Italia. Dopo il essersi sposato con una signora dalla quale ha poi avuto tre figli, si è trasferito nel nostro Cantone, ove ha in seguito ottenuto la cittadinanza elvetica.

                                        Successivamente l'imputato si è separato dalla prima moglie, per poi convolare a nozze una seconda volta.

                                        Nel 1996 il signor ACCU 1 si è laureato in giurisprudenza all'Università degli studi di Milano con una tesi di laurea sul trattamento e la risocializzazione del detenuto nel Canton Ticino, per la preparazione della quale egli lavorato per lungo tempo in veste di collaboratore presso il servizio sociale del Penitenziario di Stato del Cantone Ticino (in seguito: PCT). Oltre a ciò, l'accusato ha insegnato italiano e civica presso la scuola media del medesimo istituto di pena.

                                        Professionalmente egli ha lavorato in qualità di giurista dapprima presso l'avv. __________, Lugano, poi presso l'avv. __________, Lugano ed in fine ha svolto la pratica legale presso lo studio legale dell'avv. dr. __________, Lugano.

                                        Nel periodo compreso fra il 5 maggio 1997 ed il 9 maggio 2000 egli è stato fra i soci fondatori, nonché amministratore unico, di diverse società anonime, tutte con sede a Lugano: __________ (data di costituzione: 2 maggio 1997), __________ (20 febbraio 1998, in seguito __________), __________ (12 ottobre 1998), __________ (15 gennaio 1999), __________ (23 marzo 1999, poi divenuta: __________), __________ (26 ottobre 1999) e __________ (8 giugno 2000).

                                        Attualmente egli svolge la mansione di cassiere per un grande magazzino ed è parzialmente attivo come giurista, essenzialmente nell'ambito del diritto amministrativo. Lo stesso risulta inoltre essere amministratore unico e liquidatore delle ditte __________ e __________ in liquidazione, entrambe domiciliate a Lugano.

                                 2.     Nell'autunno del 2000, nell'ambito dell'inchiesta penale promossa nei confronti dell'avv. dr. __________, il Ministero Pubblico ha avviato la raccolta di informazioni preliminari a carico dell'imputato per titolo di reato di riciclaggio di denaro. Dalla fine del mese di novembre 2000 fino a metà maggio 2001, l'autorità inquirente ha posto sotto sorveglianza diverse utenze telefoniche, in particolare quelle in uso all'imputato, alla società __________ ed al signor __________.

                                        Dagli accertamenti effettuati non sono emersi elementi che permettessero di concludere per l'adempimento del reato di riciclaggio di denaro. L'inchiesta è comunque proseguita per le altre fattispecie ipotizzate, cioè la falsità in documenti, il favoreggiamento, la carente diligenza in operazioni e diritto di informazione e l'esercizio abusivo della professione di fiduciario.

                                 3.     Per quanto concerne la fattispecie oggetto del presente procedimento è di rilevanza soprattutto l'attività svolta dall'imputato in seno alla ditta __________, il cui scopo originario era la pianificazione di strutture aziendali e commerciali, l'assistenza nell'operatività e nell'amministrazione delle aziende ed operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita, la permuta di beni mobili, immobili e diritti immobiliari, nonché la gestione e la compravendita di esercizi pubblici in genere e la commercializzazione di prodotti legati alla ristorazione (cfr. estratto RC, in classificatore n. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 19 giugno 2001.

                                        Di questa società egli era azionista unico, amministratore unico, direttore amministrativo, e anche consigliere giuridico. Alle dipendenze della società vi era pure una segretaria.

                                        Il signor ACCU 1, nell'ambito dell'attività di consulente legale, che svolgeva parallelamente a quella di natura commerciale, nel mese di luglio del 2000 ha fatto la conoscenza del signor __________.

                                        Quest'ultimo, all'epoca dei fatti in questione, era infatti detenuto al PCT per l'espiazione della condanna a tre anni di reclusione inflittagli il 14 ottobre 1999 dalla Corte delle Assise Criminali di Lugano per truffa, tentata truffa e circolazione in stato di ebrietà. Questi gli aveva affidato il compito di interporre ricorso contro il divieto d'entrata in Svizzera, emanato dall'Ufficio federale degli stranieri a seguito della condanna penale.

                                        Il signor __________, avendo scontato più della metà della pena, poteva accedere al regime di semilibertà dal 18 agosto 2000. Per poter usufruire concretamente di questa possibilità egli era tuttavia tenuto a trovare un'occupazione lavorativa al di fuori delle mura del carcere. In occasione degli incontri con l'imputato, egli ha così discusso con lui di questa necessità, offrendogli i suoi servigi e vantando nel contempo le sue relazioni sia nel ramo finanziario che in quello commerciale.

                                        ACCU 1, lasciatosi ingolosire dalle dichiarazioni del detenuto, si è dichiarato disposto ad assumerlo in seno a __________ in qualità di procacciatore di affari. Conseguentemente a ciò il signor __________ ha avviato l'iter burocratico per potere beneficiare della semilibertà.

                                        In una data rimasta imprecisata, la Direzione del PCT, l'imputato, in rappresentanza di __________, ed il signor __________ hanno stipulato un contratto di lavoro, secondo cui quest'ultimo sarebbe stato assunto dalla ditta in qualità di rappresentante di commercio a contare dall'11 settembre 2000 e per una durata indeterminata. L'orario di lavoro giornaliero è stato fissato dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 19:00, per 5 giorni lavorativi settimanali. La retribuzione mensile, da versare direttamente al PCT, è stata pattuita in fr. 1'500.-- oltre provvigioni (cfr. fascicolo documentazione fornita dal PCT, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 8 giugno 2001).

                                        Agli atti figura altresì un contratto di lavoro quale consulente economico a tempo pieno, concluso in data 11 settembre 2000 tra la società __________ ed il signor __________, in cui lo stipendio mensile lordo è stato concordato in fr. 2'000.--, a cui sarebbe andata ad aggiungersi una provvigione del 30% sugli onorari incassati da __________ in relazione ai clienti presentati dal dipendente. Dal bonus avrebbe comunque dovuto essere dedotto l'anticipo di fr. 2'000.-- mensili (cfr. doc. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 8 giugno 2001)

                                        Né l'istruttoria predibattimentale, né quella dibattimentale, hanno tuttavia permesso di chiarire i motivi esatti alla base delle differenze salariali contenute nei due contratti. Accertato è comunque che __________ si è attenuta alla retribuzione pattuita con il signor __________ ammontante a fr. 2'000.-- lordi.

                                        Con decisione 11 settembre 2000, la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, ha accolto l'istanza del signor __________ volta all'ottenimento del regime di semilibertà. Il giorno seguente, il PCT ha informato per iscritto __________, nella persona dell'imputato, che il signor __________ poteva iniziare l'attività lavorativa a partire dal 13 settembre 2000.

                                        Lo stipendio, dedotte le trattenute sociali, avrebbe dovuto essere versato direttamente dal datore di lavoro sul conto corrente postale del PCT, il quale avrebbe poi provveduto alla gestione dello stesso sulla base delle proposte dell'operatore sociale di riferimento.

                                        Il 25 settembre 2000 __________ ha versato al PCT l'importo di fr. 1'032.45, corrispondente allo stipendio netto pro rata per il periodo lavorativo dal 13 al 30 settembre 2000.

                                        Il 31 ottobre 2000, rispettivamente il 28 dicembre 2000, __________ ha effettuato due ulteriori versamenti di fr. 1'720.70 a favore del PCT, corrispondenti agli stipendi netti per i mesi di ottobre e novembre 2000.

                                        A contare dal 12 gennaio 2001, il signor __________ ha ottenuto il permesso di scontare gli ultimi 36 giorni di semilibertà nella forma degli arresti domiciliari con controllo elettronico (Progetto pilota Electronic Monitoring).

                                        Con scritto di data 9 gennaio 2001 il PCT, su invito della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, ha autorizzato la società __________ a versare direttamente al signor __________ il salario dei mesi di dicembre 2000, gennaio 2001 e febbraio 2001 (cfr. fascicolo documentazione fornita dal PCT, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 8 giugno 2001).

                                 4.     In realtà, secondo l'accordo intercorso fra l'imputato ed il signor __________, quest'ultimo versava di tasca propria il suo stipendio a __________, la quale provvedeva poi a riversarlo al PCT. L'istituto metteva poi a disposizione del detenuto il denaro, che veniva infine utilizzato nuovamente quale anticipo del suo stesso salario.

                                        In questo modo era così venuto in essere un circolo vizioso che faceva capo esclusivamente ai soldi del prigioniero.

                                        Questa pattuizione non è evidentemente mai stata portata a conoscenza delle autorità preposte alla concessione del regime di semilibertà, che hanno sempre ritenuto che tutto fosse in regola (cfr. verbale di interrogatorio 7 giugno 2001 del signor __________, pag. 5 e segg., verbale di interrogatorio 30 maggio 2001 dell'imputato, pag. 5).

                                        In data 9 febbraio 2004, l'allora Procuratore pubblico ACCU 1 ha emanato il decreto d'accusa in discussione, reputando il signor ACCU 1 autore colpevole di falsità in documenti.

                                 5.     L'art. 251 cifra 1 CPS prescrive che debba essere punito con la reclusione sino a 5 anni o con la detenzione chi, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso a scopo di inganno, di tale documento.

                                        Elemento costitutivo oggettivo fondamentale del reato è l'esistenza di un titolo ai sensi dell'art. 110 cifra 5 CPS, cioè un documento destinato a provare un fatto di portata giuridica.

                                        Sempre dal profilo oggettivo, l'art. 251 cifra 1 CPS reprime anche la creazione del cosiddetto falso ideologico.

                                        Questa fattispecie si realizza allorquando il contenuto del documento non corrisponde alla realtà. In una simile evenienza non sussiste inganno circa l'autore dell'atto, ma è piuttosto ciò che quest'ultimo illustra a non essere veritiero. L'omissione di un fatto è sufficiente dell'adempimento dei presupposti oggettivi, se ciò ha per effetto di falsare la rappresentazione della verità (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 109 ad art. 251 CPS, pag. 204, e riferimenti ivi citati).

                                        Dal profilo soggettivo, il reato presuppone l'intenzionalità dell'autore, cioè che egli abbia agito scientemente e volontariamente ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 CPS, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto o di nuocere al patrimonio e/o a diritti altrui. Il dolo eventuale è sufficiente (S. Trechsel, Schweizeriches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 12 e 13 ad art. 251 CPS).

                                        La nozione di profitto è molto ampia. Essa non si limita a quello patrimoniale ma si estende pure a vantaggi di altra natura.

                                        L'autore non può sottrarsi alla condanna eccependo di non aver agito per ottenere qualcosa per sé stesso, dal momento che è sufficiente che abbia avuto la volontà di procurare ad un terzo un indebito vantaggio.

                                        L'illiceità del profitto può risultare dal diritto svizzero o da quello estero, dallo scopo perseguito o dal mezzo impiegato. Essa può dunque essere dedotta dalla semplice circostanza che l'autore ha fatto capo ad un falso (B. Corboz, op. cit., n. 173 e segg., ad art. 251 CPS, pag. 217 e seg.)

                                 6.     Nel presente caso è incontestato che sia il contratto di lavoro stipulato tra la Direzione del PCT, la __________ ed il signor __________, sia quello concluso unicamente fra questi ultimi due, rappresentino dei documenti ai sensi dell'art. 110 cifra 5 CPS, essendo destinati ed atti a provare un fatto di importanza giuridica.

                                        Pure assodato è il fatto che il signor __________, in base agli accordi intercorsi con l'imputato, abbia versato di tasca propria a __________ l'ammontare lordo del suo stipendio (cfr. verbale di interrogatorio 14 ottobre 2003, pag. 1).

                                        A sua difesa ACCU 1 ha sostenuto che al momento della stipulazione del contratto di lavoro, nonostante la situazione finanziaria della società __________ fosse precaria, essa poteva comunque permettersi di pagare fr. 1'500.-- ad un consulente.

                                        In un secondo tempo sono però venute a mancare alcune entrate finanziarie. E' stato allora che fu chiesto a __________ di anticipare, a titolo di prestito, il suo stipendio.

                                        Egli ha inoltre sostenuto che il contratto era serio e che il dipendente svolgeva regolarmente e quotidianamente il proprio lavoro.

                                        In definitiva, egli ha affermato di non aver mai avuto l'intenzione di ingannare le autorità penitenziarie, allo scopo di far ottenere al signor __________ il regime di semilibertà.

                                 7.     Dalle risultanze istruttorie emerge tuttavia chiaramente che l'inusuale accordo circa le modalità di versamento dello stipendio era già stato concordato prima della stipulazione del contratto di lavoro, in quanto __________ non disponeva della liquidità necessaria.

                                        In effetti, l'imputato di fronte agli inquirenti ha affermato "Io gli ho subito detto che non potevo pagarlo, ma potevo unicamente pagargli commissioni basate su di una provvigione a fronte di operazioni portate a buon fine, ma non uno stipendio fisso. Fu lui stesso (ndr.: __________) a dirmi che egli poteva anticiparmi per contanti mensilmente uno stipendio, il più basso possibile, e poi __________ avrebbe versato questo stipendio sul conto del PCT ed il PCT glielo avrebbe rigirato a suo favore. Da parte mia ho accettato la proposta di __________ il quale almeno in questo modo avrebbe potuto svolgere un'attività lavorativa del tutto regolare ritenendo che avrebbe potuto anche portarmi del (recte: dei) benefici con nuova clientela." (cfr. verbale di interrogatorio 30 maggio 2001, pag. 6).

                                        In un secondo interrogatorio di polizia, avvenuto a distanza di 5 giorni dal primo, il signor ACCU 1 ha riconfermato quanto precedentemente dichiarato, spiegando altresì che non fu avvisata la Direzione del PCT di questo particolare accordo, in quanto si pensava che ciò avrebbe potuto impedire l'inizio e la prosecuzione del rapporto di lavoro tra __________, PCT e __________ (cfr. verbale di interrogatorio 5 giugno 2001, pag. 3).

                                        Quest'ultima affermazione dimostra inoltre come l'imputato fosse cosciente del fatto che per l'ottenimento del regime di semilibertà fosse necessario che il signor __________ venisse regolarmente retribuito sulla base di un contratto di lavoro.

                                 8.     La tesi secondo cui l'imputato al momento delle deposizioni di fronte agli agenti di polizia fosse in uno stato confusionale a seguito dei numerosi, lunghi e pressanti interrogatori a cui è stato sottoposto in quel periodo, non merita alcuna protezione, già solo per il fatto che è stata avanzata per la prima volta in occasione dell'odierno dibattimento in aula e non è stata suffragata da alcuna prova oggettiva.

                                        Dalle intercettazioni telefoniche risulta che il signor __________ ha effettivamente lavorato per __________, o perlomeno che ha fatto qualcosa (cfr. trascrizioni delle registrazioni delle utenze telefoniche poste sotto sorveglianza).

                                        Ciò non permette però di scagionare in alcun modo l'agire dell'imputato, ritenuto che il reato a lui rimproverato è quello di avere attestato, contrariamente al vero, che il datore di lavoro versava lo stipendio al detenuto in regime di semilibertà.

                                        Di transenna va osservato come non corrispondesse nemmeno alla realtà che il detenuto lavorasse rispettando gli orari indicati nel contratto: l'imputato non ha mai avuto alcun controllo su quanto facesse il signor __________ durante il giorno. Questi poteva quindi muoversi liberamente sul nostro territorio (ed anche all'estero, come è poi risultato) e ritornare a delinquere senza particolari difficoltà, snaturando completamente il senso della misura della semilibertà (ben conosciuto a ACCU 1, considerato che ha persino effettuato una ricerca sul tema). Prova ne è il fatto che l'imputato stesso ha dichiarato in sede dibattimentale che il suo sedicente dipendente gli aveva presentato dei potenziali clienti di dubbia fama, tanto da indurlo ad effettuare delle segnalazioni al Ministero pubblico nei loro confronti.

                                 9.     Come visto in precedenza, l'elemento soggettivo dell'intenzionalità è adempito.

                                        Il signor ACCU 1 infatti sapeva, o quantomeno doveva sapere, vista la sua formazione giuridica e soprattutto le conoscenze specifiche acquisite nell'allestimento della sua tesi di laurea, che le autorità preposte non avrebbero mai concesso al signor __________ il regime della semilibertà, se avessero saputo che era il detenuto stesso a versarsi il proprio salario.

                                        Ciò concorre inoltre a realizzare anche il secondo presupposto soggettivo del reati di falsificazione di documenti, ossia quello di avere agito al fine di procacciare ad altri un indebito profitto; cosa che, nel caso specifico, si configura nell'aver permesso al detenuto di beneficiare del regime di semilibertà.

                                        Sulla scorta di quanto precede, la proposta di condanna dell'imputato per il reato di falsità in documenti ex art. 251 cifra 1 CPS, formulata con il decreto d'accusa in discussione, deve essere confermata.

                               10.     Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CPS il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali.

                                        Il reato di falsità in documenti è un crimine, essendo prevista la pena della reclusione sino a 5 anni, per cui rappresenta atto di particolare gravità.

                                        Nel caso specifico va anzitutto tenuto conto della formazione giuridica dell'imputato e della sua particolare posizione nei confronti delle istituzioni, in special modo con le autorità preposte all'esecuzione delle sanzioni penali. In effetti, egli, grazie alla sua collaborazione con quest'ultime in occasione della preparazione della sua tesi di laurea, ha avuto modo di instaurare con esse un rapporto di fiducia reciproca piuttosto solido.

                                        Con il suo comportamento egli ha tradito la buona fede nei suoi confronti, permettendo inoltre, in modo subdolo, che un detenuto beneficiasse del regime agevolato della semilibertà senza che ve ne fossero i presupposti. Con il suo agire egli ha così consapevolmente creato nuovi pericoli per la cittadinanza, considerato che, come visto in precedenza e come ammesso dall'imputato stesso, il signor __________, ha potuto godere di un ampio margine di manovra, correndo il rischio di venire a contatto con loschi personaggi ed operare nuovamente ai limiti della legalità, cosa che si è puntualmente verificata.

                                        La commisurazione della pena è inoltre influenzata dall'assenza di precedenti penali a carico del condannato, nonché dal fatto che attualmente la sua situazione finanziaria e professionale non è delle più felici.

                                        Per queste ragioni, la proposta di condanna di tre mesi di detenzione appare giustificata e proporzionata al fattispecie concreta.

                                        D'altro canto sono adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CPS per ammettere l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena, con un periodo di prova di 2 anni.

                                        Gli oneri processuali, di complessivi fr. 1'030.--, sono a carico del condannato, e per esso vengono anticipati dallo Stato, considerato che, con decisione di data 14 giugno 2004 del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, il signor ACCU 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio (art. 26 cpv. 3 Lag).

visti                                   gli art. 251 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti a Lugano, Cadro e altre località del Canton Ticino e in Italia nel corso del mese di settembre 2000 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 453/2004 del 9 febbraio 2004;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'030.--, da anticipare dallo Stato, ritenuti i benefici previsti dall'art. 26 Lag;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1 da anticipare dallo Stato,

                                        fr.                       700.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       330.00       spese giudiziarie

                                        fr.                    1'030.00       totale