Incarto n. 10.2004.107/fc DA 766/2004
Bellinzona 9 settembre 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 (difeso da: avv. __________)
prevenuto colpevole di 1. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, in veste di "uomo tuttofare" del negozio di canapaio __________ ripetutamente acquistato all'ingrosso per conto del titolare __________, un quantitativo complessivo di ca. 50 Kg di fiori secchi di canapa destinati alla vendita al dettaglio quale sostanza stupefacente (marijuana) sotto forma di "sacchetti odorosi", collaborando pure al loro confezionamento, percependo per tali mansioni un salario mensile di CHF 4'500.--;
fatti avvenuti ad Agno fra il mese di febbraio 2002 e il mese di dicembre 2003 (recte 2002);
reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;
2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, ripetutamente consumato un quantitativo imprecisato di marijuana sotto forma di spinelli;
fatti avvenuti ad Agno ed in altre imprecisate località nel corso dell'anno antecedente al 9
settembre 2003;
reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;
perseguito con decreto d’accusa no. DA 766/2004 di data 8 marzo 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 marzo 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 9 settembre 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 18 maggio 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale rileva che l'attività dell'accusato presso il canapaio è terminata nel dicembre 2002 e non 2003 come indicato nel decreto d'accusa; evidenzia pure che con la conclusione dell'attività è pure terminato il consumo, benché saltuario, di canapa, tant'è che il signor ACCU 1 è risultato negativo al test cui è stato sottoposto il 9 settembre 2003;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti
1.2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico, con la correzione indicata sopra.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LStup; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti a Agno ed in altre imprecisate località, fra il mese di febbraio 2002 e il mese di dicembre 2002;
condanna ACCU 1,
1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale