Incarto n. 10.2003.666 10.2003.667 DA 3745/2003 DA 3744/2003
Bellinzona 23 marzo 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
__________ economista aziendale, e _________ __________ ____________, entrambi difesi da: avv.
prevenuti colpevoli di 1. __________ __________,
disobbedienza a decisioni dell'autorità,
per non avere, a __________, in data 17 febbraio 2003, nella sua qualità di socia gerente della __________ __________ Sagl, ottemperato alla decisione 30 gennaio 2003 del Municipio di __________ con cui veniva ordinato alla predetta società il blocco dei lavori, con effetto immediato, riferito ai lavori di sbancamento della cava di __________, omettendo di fa cessare i lavori;
fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 292 CPS;
perseguita con decreto d'accusa del 12 novembre 2003 n. DA __________/__________ del _________ che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 350.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
2. __________ __________,
disobbedienza a decisioni dell'autorità,
per non avere, a __________, in data 17 febbraio 2003, nella sua qualità di socia gerente della __________ __________ Sagl, ottemperato alla decisione 30 gennaio 2003 del Municipio di __________ con cui veniva ordinato alla predetta società il blocco dei lavori, con effetto immediato, riferito ai lavori di sbancamento della cava di Personico, omettendo di fa cessare i lavori;
fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 292 CPS;
perseguito con decreto d'accusa del __________ 2003 n. DA __________/__________ del Sostituto Procuratore pubblico Monica Casalinuovo, __________, che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 350.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l'opposizione ai decreti d'accusa interposta tempestivamente in data 19 novembre 2003 dal difensore, avv. __________ __________;
richiamata la decisione di riunione dei suddetti procedimenti penali del 19 gennaio 2004;
indetto il dibattimento 23 marzo 2004, al quale hanno partecipato entrambi gli imputati ed il loro difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;
sentito il difensore, il quale evidenzia come l'ordine municipale fosse riferito semplicemente ai lavori di sbancamento e non si estendesse pertanto alle ulteriori attività nella cava, che potevano essere normalmente svolte. In quest'ottica, tenuto conto che i due operai in questione non stavano effettuando interventi di sbancamento, il reato non sussiste. Agli atti non risultano infatti prove della ripresa di questo tipo di lavori nel periodo tra il 30 gennaio 2003 e l'inoltro della denuncia. Inoltre gli imputati non avevano l'intenzione di infrangere l'ordine municipale, attenendosi unicamente a quanto prescritto dalla __________. Chiede pertanto il proscioglimento di entrambi gli imputati;
sentita l'accusat __________ __________, la quale precisa che hanno sempre rispettato le prescrizioni di sicurezza
sentito l'accusato __________ __________, il quale non ha nulla da aggiungere;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È la signora __________ __________ autrice colpevole di:
1.1. Disobbedienza a decisioni dell'autorità?
1.2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
1.3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
1.4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
2. È il signor __________ __________ autore colpevole di:
2.1. Disobbedienza a decisioni dell'autorità?
2.2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
2.3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
2.4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 48, 292 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti e prendendo atto della mancanza di prove certe che attestino che l'attività svolta dagli operai il giorno in questione rappresentasse una violazione dell'ordine impartito dal Municipio;
proscioglie 1. __________
dall'accusa di disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;
e proscioglie 2. __________ __________
dall'accusa di disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;
carica tasse e spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, __________,
e a: Comando della Polizia cantonale, __________,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato, per la procedura 10.2003.666
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato, per la procedura 10.2003.667
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale